Articolo 33 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 29 quinquiesArticolo 34
Versione
12 marzo 2006
Art. 33. (Istituzione del reato di
mendacio bancario) 1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, al comma 2 e' premesso il seguente:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000".
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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