Articolo 3 della Legge 10 agosto 1964, n. 663
Articolo 2Articolo 4
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15 agosto 1964
Art. 3.
Le norme previste dall' art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali.
Entrata in vigore il 15 agosto 1964