Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/03/2026, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Advanced Bionics Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, RRegione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DR MA in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Fujifilm Healthcare Italia S.p.A., Ab Analitica S.r.l., non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, del Direttore generale della sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente:
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Advanced Bionics Italia S.r.l. il 1°/02/2023:
- del Decreto Assessoriale n. 741/2023 del 21 luglio 2023 recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti e applicativi già contestati col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e qui ulteriormente impugnati, ove occorresse, anche unitamente all''atto applicativo sopra indicato e precisamente:
- il Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante “Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023:
Per l’annullamento
Della determinazione del dirigente 2022-d337-00238 Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto: Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023:
Per l’annullamento
- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023:
Per l’annullamento
- del Decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”, pubblicato nell’Albo Pretorio della Regione Molise in data 15 dicembre 2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023:
Per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023:
per l’annullamento
- della determinazione n. 24300 del12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 6\2\2023:
per l’annullamento
della deliberazione avente ad oggetto: l D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” della Regione Abruzzo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 7\2\2023:
per l’annullamento
del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL l’8\2\2023:
per l’annullamento
- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL l’8\2\2023:
per l’annullamento
- del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 9\2\2023:
per l’annullamento
- del decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione Generale Welfare recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del ministero della salute di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Lombardia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 9\2\2023:
per l’annullamento
del decreto della Regione Umbria avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 20\2\2023:
per l’annullamento
- della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione F Venezia Giulia di Assessorato della Salute della Regione Siciliana e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni elLe Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa UD TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Sardegna ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- con plurimi ricorsi per motivi aggiunti ha altresì proposto analoghe censure avverso i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali altre Regioni hanno dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78.
Rilevato che:
- la Regione Toscana ha depositato il Decreto n. 20582 del 29/09/2025 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito in legge n. 118/2025, dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari”;
- con atto depositato in data 13 febbraio 2026 la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato che parte ricorrente ha aderito alla procedura prevista dall’ dell’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118;
- con atto depositato in data 17 febbraio 2026 anche la Regione Veneto ha dichiarato che parte ricorrente ha aderito alla procedura prevista dall’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118 e allegato il relativo decreto del Direttore dell’Area sanità e sociale della Regione;
- con atto depositato in data 19 febbraio 2026 parte ricorrente ha rappresentato, a sua volta, di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, con cui il legislatore ha stanziato un ulteriore fondo per ripianare parzialmente il deficit di Regioni e Provincie Autonome per il periodo 2015-2018 e quindi ridurre, parzialmente, la richiesta di gettito in capo alle imprese fornitrici, stabilendo la riduzione del debito al 25% per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione, determinando la cessazione della materia del contendere;
Rilevato che:
- in base alla richiamata previsione normativa di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015”;
- dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
Considerato che:
- parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio;
- con riferimento al ricorso introduttivo, come da avviso reso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, non essendo stato depositato al fascicolo di causa l’attestato della Regione Sardegna inerente l’avvenuto pagamento della somma decurtata, integrandosi piuttosto una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, e ciò in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a.,
- con riferimento ai ricorsi per motivi aggiunti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto risultano invece integrati i requisiti di legge per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118.
Ritenuto pertanto che:
- con riferimento al ricorso introduttivo, debba prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente;
- sempre con riferimento al ricorso introduttivo, lo stesso debba essere definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., non sussistendo i presupposti per l’integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere;
- stesso discorso vale per i ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso tutte le Regioni che non hanno provveduto a dichiarare l’avvenuto pagamento di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118;
- avuto riguardo invece ai ricorsi per motivi aggiunti, alla luce delle dichiarazioni e delle allegazioni fornite dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto sull’avvenuto pagamento della somma decurtata da parte della ricorrente, debba ritenersi integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118;
- sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara:
- improcedibile il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti nei confronti delle regioni Abruzzo, Umbria, Sicilia, Puglia, Molise, Piemonte ed Emilia Romagna nonché nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
- la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, sui ricorsi per motivi aggiunti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
UD TA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD TA | EL ZZ |
IL SEGRETARIO