Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, proposto da
Fabrizio Mobilia, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Catania n°1218/2025 del 14/04/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1218/2025 del 14 aprile 2025, questa Sezione ha condannato la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dell’Avv. Fabrizio Mobilia, dichiaratosi anticipatario.
L’Avv. Mobilia agisce in proprio, in quanto procuratore antistatario nel giudizio civile, per l’ottemperanza della sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite. Chiede inoltre fin d’ora la nomina di commissario ad acta e la condanna della parte intimata al pagamento della penalità di cui all’art. 114, 4° comma, lett. e) cod. proc. amm.
Sul punto vale premettere che, per costante giurisprudenza, al difensore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
- per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
- pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191).
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta -passato in giudicato e notificato ritualmente in proprio dal difensore antistatario- sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’ an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata, che non ha effettuato il pagamento delle spese di lite cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che all’Amministrazione resistente deve essere assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il commissario ad acta o suo delegato -con autorizzazione fin d’ora all’uso del mezzo proprio- invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Collegio ritiene, infine, che non sussistano i presupposti per condannare l’amministrazione al pagamento delle penalità di mora, ex art.114, comma 4, lett. e), c.p.a., dal momento che la nomina di un commissario ad acta costituisce misura idonea a soddisfare l’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta):
- accoglie il ricorso proposto e ordina alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di dare esecuzione alla sentenza n. 1218/2025 del T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, e al rimborso del contributo unificato.
- il Commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AN | GI GG |
IL SEGRETARIO