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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3979/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3979/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1 cucci 94 84014 Nocera inferiore, presso lo studio dell'Avv. PETROSINO BARBARA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in VIA PIRONTI, 11 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. RUSSO
AR (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria e ordinaria insistente sui seguenti immobili: 1) appartamento sito in
Pagina 1 di 5 Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano e avente ingresso dalla seconda porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del
Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub. 33, cat. A/2, cl.4, vani 6, sup. cat. totale 133 mq rendita castale euro 604,25; 2) appartamento sito in Nocera Inferiore alla via
Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano ed avente ingresso dalla prima porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al
Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, cat. A/2, cl.4, vani 5, sup. cat. totale 107 mq rendita castale
503,55.
In particolare, evidenziava che i suddetti immobili appartenevano per una quota pari ad
½ ciascuno a lui medesimo ed alla germana convenuta in virtù di testamento pubblico del de CU (genitore di entrambe le parti) del 2.3.1992, registrato e Persona_1 trascritto a Salerno il 30.1.1996 e dell'atto di donazione, con riserva di usufrutto, del 7.3.1997, con il quale (madre delle parti) donava in favore del figlio i diritti di Controparte_2 Pt_1
½ dell'intero in nuda proprietà dell'appartamento p.lla 5447 sub. 34 ed in favore della figlia i diritti di ½ dell'intero in nuda proprietà dell'appartamento p.lla 5447 sub. 33. CP_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;
- per l'effetto, attribuire al dott. la piena proprietà Parte_1 dell'appartamento sito a Nocera Inferiore alla Via Fava n. 5 individuato al N.C.E.U. del
Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18, p.lla 5447 sub. 34 per i motivi esposti in narrativa, e salvo eventuale conguaglio in denaro;
- conseguenzialmente attribuire la proprietà esclusiva alla sig.ra dell'altro appartamento oggetto del presente giudizio, Controparte_1 individuato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18, p.lla 5447 sub. 33;
Sempre salvo conguaglio in denaro;
2. in subordine, attribuire in ogni caso la proprietà esclusiva a ciascuno dei germani di uno dei due appartamenti siti in Nocera Parte_1
Inferiore alla via Fava n. 5, meglio individuati in narrativa, e salvo conguaglio in denaro;
3.
Condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo di: “Respingere la Controparte_1 domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano e avente ingresso dalla seconda porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub. 33, cat.
A/2, cl.4, vani 6, sup. cat. totale 133 mq rendita castale euro 604,25, nonché dell'immobile sito Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano ed
Pagina 2 di 5 avente ingresso dalla prima porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, cat. A/2, cl.4, vani 5, sup. cat. totale 107 mq rendita castale 503,55;accertare e dichiarare la legittimità del diniego all'attribuzione proposta dal sig. e per l'effetto, nel respingerla, procedere Parte_1 alla scioglimento della comunione mediante la vendita all'incanto degli immobili de quibus”.
***
Ciò, premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale ha accertato che attualmente i beni, oggetto della domanda di divisione, appartengono per ½ ad entrambe le parti in causa.
Trattasi degli immobili siti in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa
Garibaldi, riportati al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 33
e sub 34.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pertanto, la massa immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili, è pari ad euro 218.021,00 e, dunque, la quota spettante a ciascun condividente
è pari ad euro 109.010.
Non vi è ragione per ritenere il compendio non comodamente divisibile, atteso che esso
è composto da 2 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare due quote, corrispondenti al numero dei dividenti.
Non vi sono ragioni (le parti sul punto non hanno raggiunto un accordo) per derogare alle disposizioni di cui all'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Pertanto, vanno formati due lotti che verranno poi assegnati a ciascun condividente mediante operazione di estrazione a sorte secondo le modalità di cui alla separata ordinanza.
Il primo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già
Traversa Garibaldi, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla
5447 sub 33, dal valore di euro 102.476 +conguaglio in denaro di euro 6.534,00 da avere dall'assegnatario del secondo lotto;
il secondo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera
Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Pagina 3 di 5 Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, dal valore di euro 115.545; l'assegnatario del secondo lotto deve dare, a titolo di eccedenza, la somma di euro 6.534,00 all'assegnatario del primo lotto.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è, infatti, una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite della divisione e quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa da dividere e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (massa da dividere) e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria insistente sugli immobili siti in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportati al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 33 e sub 34, tra e ciascuno avente diritto ad una quota Parte_1 Controparte_1 pari ad ½;
2) dichiara comodamente divisibili gli immobili di cui al precedente capo 1);
3) procede alla formazione dei seguenti due lotti: primo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportato al
N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 33, dal valore di euro 102.476 +conguaglio in denaro di euro 6.534,00 da avere dall'assegnatario del secondo lotto;
il secondo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, dal valore di euro 115.545;
l'assegnatario del secondo lotto deve dare, a titolo di eccedenza, la somma di euro
6.534,00 all'assegnatario del primo lotto;
Pagina 4 di 5 4) rinvia a separata ordinanza per le operazioni relative all'estrazione a sorte dei lotti;
5) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
6) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione a carico della massa da dividere e liquida quelle relative a in euro 559,89 per spese vive Parte_1 ed euro 10.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Barbara Petrosino dichiaratasi antistataria;
liquida quelle relative a in euro 10.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e Controparte_1 rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Carlo Russo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 25/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3979/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1 cucci 94 84014 Nocera inferiore, presso lo studio dell'Avv. PETROSINO BARBARA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in VIA PIRONTI, 11 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. RUSSO
AR (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria e ordinaria insistente sui seguenti immobili: 1) appartamento sito in
Pagina 1 di 5 Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano e avente ingresso dalla seconda porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del
Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub. 33, cat. A/2, cl.4, vani 6, sup. cat. totale 133 mq rendita castale euro 604,25; 2) appartamento sito in Nocera Inferiore alla via
Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano ed avente ingresso dalla prima porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al
Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, cat. A/2, cl.4, vani 5, sup. cat. totale 107 mq rendita castale
503,55.
In particolare, evidenziava che i suddetti immobili appartenevano per una quota pari ad
½ ciascuno a lui medesimo ed alla germana convenuta in virtù di testamento pubblico del de CU (genitore di entrambe le parti) del 2.3.1992, registrato e Persona_1 trascritto a Salerno il 30.1.1996 e dell'atto di donazione, con riserva di usufrutto, del 7.3.1997, con il quale (madre delle parti) donava in favore del figlio i diritti di Controparte_2 Pt_1
½ dell'intero in nuda proprietà dell'appartamento p.lla 5447 sub. 34 ed in favore della figlia i diritti di ½ dell'intero in nuda proprietà dell'appartamento p.lla 5447 sub. 33. CP_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;
- per l'effetto, attribuire al dott. la piena proprietà Parte_1 dell'appartamento sito a Nocera Inferiore alla Via Fava n. 5 individuato al N.C.E.U. del
Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18, p.lla 5447 sub. 34 per i motivi esposti in narrativa, e salvo eventuale conguaglio in denaro;
- conseguenzialmente attribuire la proprietà esclusiva alla sig.ra dell'altro appartamento oggetto del presente giudizio, Controparte_1 individuato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18, p.lla 5447 sub. 33;
Sempre salvo conguaglio in denaro;
2. in subordine, attribuire in ogni caso la proprietà esclusiva a ciascuno dei germani di uno dei due appartamenti siti in Nocera Parte_1
Inferiore alla via Fava n. 5, meglio individuati in narrativa, e salvo conguaglio in denaro;
3.
Condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo di: “Respingere la Controparte_1 domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano e avente ingresso dalla seconda porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub. 33, cat.
A/2, cl.4, vani 6, sup. cat. totale 133 mq rendita castale euro 604,25, nonché dell'immobile sito Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, posto al sesto piano ed
Pagina 2 di 5 avente ingresso dalla prima porta a sinistra uscendo dall'ascensore, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, cat. A/2, cl.4, vani 5, sup. cat. totale 107 mq rendita castale 503,55;accertare e dichiarare la legittimità del diniego all'attribuzione proposta dal sig. e per l'effetto, nel respingerla, procedere Parte_1 alla scioglimento della comunione mediante la vendita all'incanto degli immobili de quibus”.
***
Ciò, premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale ha accertato che attualmente i beni, oggetto della domanda di divisione, appartengono per ½ ad entrambe le parti in causa.
Trattasi degli immobili siti in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa
Garibaldi, riportati al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 33
e sub 34.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pertanto, la massa immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili, è pari ad euro 218.021,00 e, dunque, la quota spettante a ciascun condividente
è pari ad euro 109.010.
Non vi è ragione per ritenere il compendio non comodamente divisibile, atteso che esso
è composto da 2 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare due quote, corrispondenti al numero dei dividenti.
Non vi sono ragioni (le parti sul punto non hanno raggiunto un accordo) per derogare alle disposizioni di cui all'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Pertanto, vanno formati due lotti che verranno poi assegnati a ciascun condividente mediante operazione di estrazione a sorte secondo le modalità di cui alla separata ordinanza.
Il primo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già
Traversa Garibaldi, riportato al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla
5447 sub 33, dal valore di euro 102.476 +conguaglio in denaro di euro 6.534,00 da avere dall'assegnatario del secondo lotto;
il secondo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera
Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Pagina 3 di 5 Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, dal valore di euro 115.545; l'assegnatario del secondo lotto deve dare, a titolo di eccedenza, la somma di euro 6.534,00 all'assegnatario del primo lotto.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è, infatti, una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite della divisione e quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa da dividere e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (massa da dividere) e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria insistente sugli immobili siti in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportati al N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 33 e sub 34, tra e ciascuno avente diritto ad una quota Parte_1 Controparte_1 pari ad ½;
2) dichiara comodamente divisibili gli immobili di cui al precedente capo 1);
3) procede alla formazione dei seguenti due lotti: primo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportato al
N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 33, dal valore di euro 102.476 +conguaglio in denaro di euro 6.534,00 da avere dall'assegnatario del secondo lotto;
il secondo lotto è formato dall'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Fava n. 5, già Traversa Garibaldi, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Nocera Inferiore al Foglio 18 p.lla 5447 sub 34, dal valore di euro 115.545;
l'assegnatario del secondo lotto deve dare, a titolo di eccedenza, la somma di euro
6.534,00 all'assegnatario del primo lotto;
Pagina 4 di 5 4) rinvia a separata ordinanza per le operazioni relative all'estrazione a sorte dei lotti;
5) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
6) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione a carico della massa da dividere e liquida quelle relative a in euro 559,89 per spese vive Parte_1 ed euro 10.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Barbara Petrosino dichiaratasi antistataria;
liquida quelle relative a in euro 10.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e Controparte_1 rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Carlo Russo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 25/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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