Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2025, proposto da
Ine Pollicia Sottana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RE Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in relazione all’istanza presentata in data 11 agosto 2022 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Palazzo Adriano”, della potenza di 30,76 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Palazzo Adriano (PA), nonché delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti anche nei Comuni di Bivona (AG) e Calamonaci (AG),
ovvero, in subordine, per l’annullamento
della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 169543 del 16 settembre 2025, trasmessa alla Società ricorrente a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato comunicato che “la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 30 settembre 2025, la società INE POLLICIA SOTTANA S.r.l. ha chiesto al TAR: (i) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MASE e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sulla propria istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e relativa a un impianto agrivoltaico denominato “Palazzo Adriano”, della potenza di 30,76 MW, da realizzarsi nel Comune di Palazzo Adriano (PA), con opere di connessione alla RTN ubicate anche nei Comuni di Bivona (AG) e Calamonaci (AG), con conseguente condanna a provvedere ai sensi dell’art. 25 del T.U.A.; (ii) in via subordinata, l’annullamento, previa conversione del rito, della nota del MASE prot. n. 169543 del 16 settembre 2025, ritenuta di natura meramente soprassessoria, con il conseguente accertamento della perdurante inerzia amministrativa e la condanna alla conclusione del procedimento.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) In data 11 agosto 2022 la società presentava al MASE istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico denominato “Palazzo Adriano”, della potenza di 30,76 MW, connesso alla RTN e comprensivo delle opere di connessione localizzate anche nei Comuni di Bivona (AG) e Calamonaci (AG); il progetto veniva qualificato come strategico in quanto rientrante tra quelli funzionali all’attuazione del PNRR/PNIEC.
b) Verificata la completezza della documentazione, il MASE pubblicava in data 27 marzo 2023 l’avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice ID_VIP 8943 e fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e dei pareri da parte degli enti coinvolti; tale fase di consultazione si concludeva regolarmente in data 26 aprile 2023.
c) A seguito della trasmissione di documentazione integrativa da parte della società proponente, il MASE avviava una seconda consultazione pubblica in data 13 agosto 2024, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni al 28 agosto 2024, decorso il quale anche tale fase procedimentale si chiudeva senza l’adozione di determinazioni conclusive.
d) Successivamente alla conclusione della seconda consultazione, il procedimento permaneva in una fase di prolungato stallo, risultando tuttora formalmente pendente nella fase di “istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR-PNIEC”, senza che venissero resi i pareri di competenza né predisposto lo schema del provvedimento di VIA; a fronte del superamento dei termini procedimentali, la società inviava in data 1° settembre 2025 una diffida alla conclusione del procedimento, cui il MASE rispondeva con nota del 16 settembre 2025, limitandosi a comunicare l’avvenuta trasmissione della documentazione alla Commissione competente e che il provvedimento finale sarebbe stato adottato all’esito del completamento dell’istruttoria tecnica, senza tuttavia indicare alcun termine certo per la definizione del procedimento.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente INE POLLICIA SOTTANA S.r.l. ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
La ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione aveva il dovere di provvedere e di concludere la procedura di VIA entro i termini perentori di cui all’art. 25 del T.U.A., applicabili ai progetti PNRR/PNIEC, nonché entro quelli generali previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990, sicché il superamento dei termini e il permanere del procedimento nella fase di “istruttoria” hanno integrato un silenzio-inadempimento e la violazione dei principi di buon andamento, efficienza e certezza dei tempi. Ha inoltre dedotto che la protrazione del procedimento ha contrastato con il favor per le fonti di energia rinnovabile e con la disciplina euro-unitaria volta ad accelerare i procedimenti autorizzativi. La ricorrente ha altresì dedotto che la nota del 16 settembre 2025 non ha concluso il procedimento, limitandosi a rinviare sine die la decisione finale, e l’ha pertanto qualificata come atto meramente soprassessorio o comunque illegittimo perché elusivo dell’obbligo di provvedere, chiedendone l’annullamento con conseguente ordine al MASE di concludere la procedura.
2 – Il MASE si è costituito in giudizio in data 1° ottobre 2025 con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
4 – Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio–inadempimento è fondato per quanto appresso.
5 – Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 30,76 MW, con opere di connessione alla RTN, localizzato nei comuni di Bivona (AG) e Calamonaci (AG), intervento qualificato come strategico ai fini PNRR/PNIEC.
5.1 – Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di VIA deve concludersi entro termini perentori, pari complessivamente a 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero.
In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la documentazione di VIA è stata pubblicata per la prima volta in data 27 marzo 2023, con conclusione della prima fase di consultazione del pubblico il 26 aprile 2023. Successivamente, a seguito della trasmissione di documentazione integrativa, la documentazione è stata nuovamente pubblicata in data 13 agosto 2024, con conclusione della seconda fase di consultazione del pubblico il 28 agosto 2024.
Tuttavia, a tale data – e neppure successivamente – il MASE ha adottato un provvedimento conclusivo espresso, mantenendo il procedimento in una fase di “istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR–PNIEC”, in violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
L’inerzia risulta tanto più grave se si considera che i termini procedimentali previsti dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 non presidiano soltanto l’interesse del proponente, ma anche quello pubblico e generale alla tempestiva realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed eurounitario.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “ il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, il cui carattere perentorio non è revocabile in dubbio ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1137/2023), anche alla luce del Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente.
Inoltre, la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente non risulta in alcun modo attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura in esame.
A questo proposito è dirimente osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, in Sicilia rappresentata dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (C.G.A. n. 648/2022, nn. 677 e 678 del 2024). Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
5.2 – Ricorrendo dunque i presupposti richiesti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni.
5.3 – In caso di inutile decorso di tale termine, va disposta sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà all’adozione dell’atto dovuto entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine precedente, previa istanza della parte ricorrente.
Si precisa che l’incarico di commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice, con conseguente obbligatorietà della funzione, non suscettibile di rifiuto per disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’eventuale compenso per l’attività commissariale, ove spettante, sarà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e determinato con successivo decreto collegiale ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6 – La domanda subordinata di annullamento della nota interlocutoria risulta assorbita dall’accoglimento della domanda principale proposta avverso il silenzio-inadempimento.
7 – Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, sez. 5a, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l’ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi;
2. dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
3. condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
4. dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE UM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE UM | FA NC |
IL SEGRETARIO