CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320230000333519000 SPESE GIUDIZIO 2004 1 - sul ricorso n. 8/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 C.U.T.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 SPESE PROCESS.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120001451641000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120001451641000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120001451641000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120012369538000 CONTR.COD.STR. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120013212808000 CONTR.COD.STR. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 3 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRAP 2005
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_6ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140006835390000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro 4 Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_6 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150004582551000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - 5 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150004582652000 SPESE PROCESS. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160000484668000 C.U.T. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160000484668000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160003503229000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160004490241000 SPESE GIUDIZIO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160005898480000 I.N.A.I.L. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160006253605000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160006905110000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IVA-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - 6 Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_6 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170004934091000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320180001625100000 CONTR.COD.STR. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320180004063316000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190000093613000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2017 7 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 IMU 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 TASI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220004076580000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220004076580000 TARI 2020
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
8 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ADDEBITO n. 37320130000764728000 CONTRIB. I.V.S. 2007
- AVVISO ADDEBITO n. 37320160000256308000 CONTRIB. I.V.S. 2015
- AVVISO ADDEBITO n. 37320160001233717000 CONTRIB. I.V.S. 2015
- AVVISO ADDEBITO CONTRIB. I.V.S. 2011
- AVVISO ADDEBITO CONTRIB. I.V.S. 2013
- AVVISO ADDEBITO n. 37320170001240871000 CONTRIB. I.V.S. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'agenzia delle Entrate nulla eccepisce sulla rinuncia al ricorso. Insiste per il rimborso delle spese.
Il difensore di AdER nulla eccepisce sulla rinuncia al ricorso. Insiste sulla liquidazione delle spese.
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“Si chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia ai ricorsi introduttivi con spese a carico di chi le ha sopportate.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di NOVARA
per il procedimento n. 207/23
“Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Novara:
1. rigettare il ricorso di controparte e, per l'effetto, confermare la legittimità e la fondatezza della cartella di pagamento impugnata,
2. condannare il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio come da nota allegata.”
9 per il procedimento n. 8/24
“nulla eccepisce sull'estinzione del processo, con rimborso di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato distrattario.”
CONCLUSIONI PER C.C.I.A.A. Monte SA LA Alto Piemonte
per il procedimento n. 8/24
“Chiede che codesta On.le la Corte voglia, a norma degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992;
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio alle doglianze del ricorrente. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROV.LE di NOVARA
per il procedimento n. 8/24
“nulla eccepisce sull'estinzione del processo con rimborso delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi tempestivamente trasmessi per via telematica – successivamente riuniti –, Ricorrente_1 impugnava:
- la cartella di pagamento “recapitatagli” dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Novara il
6.4.2023, afferente a “presunte” spese di giudizio tributario per l'anno 2004, evidenziando che tale atto assume la duplice natura di atto di accertamento e atto della riscossione, in quanto unico ed esclusivo atto del procedimento amministrativo col quale l'A.E. “seppure in modo irrituale”, porta a conoscenza il contribuente della volontà riscossiva;
- l'avviso di intimazione n. 073202390022895558000 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto numerose cartelle e vari avvisi di addebito.
Con riferimento alla cartella singola impugnata afferente al recupero di spese giudiziali, il ricorrente lamentava quanto segue: 1)L'inesistenza giuridica della cartella di pagamento e del suo ruolo per difetto di valida notifica ex art. 26 DPR n. 602/73 per mancata sottoscrizione della relata di notifica, evidenziando che la nullità
10 della notifica non produce alcuna sanatoria ex art. 156 c.p.c., in quanto quest'ultima non può mai valorizzare una decadenza o un atto irregolare o imperfetto.
2)La carenza di motivazione della cartella, quale primo ed unico atto impositivo con cui è stata esercitata la pretesa tributaria, non essendo sufficiente, congruo e intelligibile il mero riferimento alle spese liquidate nei giudizi tributari a carico del contribuente.
Richiamato il principio di unitarietà della regolamentazione delle spese al termine di tutte le fasi di trattazione della causa, in guisa da pervenire alla decisione finale della controversia, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Cassazione n. 35563 statuiva “nulla per le spese” per la tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate, in modo da escludere qualsiasi carico tributario per le spese relativamente al procedimento trattato: “con la sua sentenza la Corte di Cassazione … ha sentenziato per la non debenza delle spese processuali della parte ricorrente”. 3)L'inesistenza giuridica per mancanza dei presupposti giuridici e fattuali della pretesa creditoria e del metodo impositivo, tenuto anche conto che:
- il giudice di 2° grado aveva liquidato in totali euro 1.500,00 le spese giudiziali, annullando sul punto, vista la richiesta formulata nell'atto di appello del contribuente, la decisione di primo grado.
- le spese dei gradi di merito non hanno alcuna specificità, per cui non consentono alcun dettaglio e sono inadatte a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, tanto da essere illegittime;
- l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio senza il ministero del difensore, per cui deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali.
4)L'illegittimità della cartella per mancanza del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e della sottoscrizione.
5)Inesistenza del ruolo esecutivo e della sua descrizione con conseguente inesistenza della cartella.
Con riferimento alla intimazione di pagamento, il ricorrente lamentava quanto segue:
1)La nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dei principi di trasparenza e informazione, nonché del diritto di difesa, essendo carente nell'indicazione dell'ufficio competente per il contraddittorio, dell'autorità presso cui promuovere il riesame o l'autotutela, degli enti creditori per il riesame, delle modalità per presentare l'impugnazione, del riferimento territoriale dell'agente della riscossione, del computo degli interessi, della notifica degli atti sottesi e della specifica pretesa creditoria.
11 2)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per assenza della regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento.
3)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per mancanza di motivazione, vieppiù per l'omessa notificazione delle cartelle sottese. 4) L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per difetto di valida notifica.
5) L'inesistenza giuridica del ruolo esecutivo e della sua sottoscrizione, con conseguente inesistenza dell'avviso siccome privo di valido ruolo quale titolo esecutivo.
6) L'illegittimità dell'avviso di intimazione per mancanza del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e della sottoscrizione.
7)Inesistenza del debito erariale per decadenza delle cartelle sottese, soprattutto per gli atti da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR n. 600/73, che richiede la formalizzazione della notifica della cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale oggetto di controllo.
8)L'inesistenza giuridica dell'avviso e delle cartelle per mancanza dei presupposti giuridici e fattuali della pretesa creditoria e del metodo impositivo, tenuto anche conto che non vi era stato alcun specifico contraddittorio procedimentale, non avendo ricevuto il contribuente alcuna comunicazione preventiva di irregolarità. Inoltre, sono illegittime le cartelle per pagamenti anche in presenza di contenzioso tributario in corso.
9)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per prescrizione del credito sotteso, per superamento sia del termine decennale per quelle cartelle fino al 26.1.2013 relative a crediti erariali, che del termine quinquennale per quelle fino al 28.6.2018 relative a sanzioni e interessi.
10)L'inesistenza giuridica e perdita di efficacia dell'avviso di intimazione per caducazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 540, legge n. 288/12, stante le plurime istanze di sospensione e annullamento degli atti di alcune cartelle, essendo trascorsi oltre 220 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Ufficio.
11)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per illegittimità degli atti sottesi per difetto di sottoscrizione attesa la mancanza di regolare delega del funzionario sottoscrittore. Sicché, il contribuente chiedeva dichiararsi la nullità della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnate, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
12 Si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, in ordine alla pretesa riscossiva afferente alla cartella impugnata, premesso che essa ha ad oggetto il recupero delle spese di giudizio dovute dal ricorrente a seguito della decisione della Corte di
Cassazione depositata il 2.12.2022 (che confermava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del predetto contribuente per le annualità 2004 e 2005), sui motivi del ricorso controdeduceva quanto segue.
Essendo rimasto soccombente in tutti e tre i gradi del giudizio con condanna al pagamento delle spese, liquidate, rispettivamente, dalla CTP di Novara in euro 6.000,00 e dalla CTR Piemonte in euro 1.500,00, l'agente della riscossione, ex art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/92, aveva proceduto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata ex art. 26 DPR n. 602/73 in data 6.4.2023 a mezzo RR ritirata presso l'ufficio postale dall'interessato che sottoscriveva la ricevuta.
In ogni caso, ove pure si volesse ritenere non corretto il procedimento notificatorio, sarebbe ravvisabile la sanatoria del vizio avendo raggiunto l'atto il suo scopo, tanto che il contribuente provvedeva alla tempestiva impugnazione col ricorso.
In ordine alla carenza di motivazione, richiamati i principi in materia, l'Ufficio evidenziava di aver indicato tutti i dati e le informazioni necessarie per far comprendere l'origine del recupero garantendo il diritto di difesa, facendo riferimento alle sentenze che avevano stabilito la condanna alle spese oggetto della riscossione, che non allegava perché già note alla parte.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione in punto spese non attribuiva alcuna ulteriore spesa in capo all'A.E. a causa della tardività del controricorso, prevedendo il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal ricorso.
Parimenti infondata è l'eccezione di non debenza delle spese di primo grado, in quanto la CTR di
Torino, confermando tutte le statuizioni della CTP di Novara, condannava il contribuente al pagamento delle ulteriori spese del grado di appello.
Le spese liquidate all'A.F. trovano riscontro nell'art. 15 D.lgs. n. 546/92, nulla rilevando l'assenza di un difensore, potendo l'Ufficio essere assistito da propri funzionari, con riduzione del 20% del compenso tabellarmente previsto.
13 Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nella cartella di pagamento vi è l'espressa indicazione del responsabile del procedimento (Nominativo_1), mentre il ruolo oggetto della cartella contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 12 DPR n. 602/73.
Infine, quanto alla mancata sottoscrizione del ruolo, l'Ufficio segnalava che non vi è alcuna sanzione in merito, operando una presunzione generale di riferibilità all'organo promanante, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
Con riferimento al procedimento avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, l'Ufficio, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, in quanto si tratta di un atto corposo (36 pagine) connotato da motivi spesso ripetuti e sovrapposti.
Dato atto della impugnazione in via generale dell'intimazione di pagamento, eccepiva altresì in via preliminare il difetto di giurisdizione di quegli atti e relativi ruoli relativi a pretese di natura previdenziale ovvero di crediti aventi matura diversa da quella tributaria.
Per il resto, insistendo per l'infondatezza del ricorso, controdeduceva quanto segue. Anzi tutto, è destituita di fondamento l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato, essendo l'intimazione di pagamento un atto a contenuto vincolato, laddove quanto al calcolo degli interessi di mora, è sufficiente il richiamo alle norme di legge ovvero ad atti conoscibili dall'interessato. Tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento venivano regolarmente notificate al contribuente, la maggior parte delle quali a mani del destinatario, ovvero secondo le modalità di legge, ferma restano che successivamente erano notificati altri atti esecutivi.
Risulta parimente inconferente l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di intimazione, essendo stata eseguita nel rispetto dell'art. 26 DPR n. 602/73, con consegna a mani del destinatario.
In ogni caso, l'eccezione è inammissibile per raggiungimento dello scopo dell'atto, con sanatoria di qualsiasi ipotetico vizio procedurale. Incomprensibile è la lamentata omissione o carenza del ruolo, poiché l'intimazione di pagamento viene emessa dopo la notifica delle cartelle di pagamento.
E' pure infondata l'eccepita mancanza del nominativo del responsabile del procedimento, in quanto risulta chiarante indicato costui in Nominativo_2.
L'Ufficio deduceva l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della pretesa ovvero a tutto quanto verificatosi antecedente alla notifica delle cartelle, in quanto tali eccezioni dovevano essere formulate
14 impugnando le singole cartelle, rilevando in ogni caso, al fine di escludere la prescrizione, che erano stati notificati gli atti interruttivi il 12.12.2014, 13.6.2015, 6.6.2017, 31.8.2019, 7.4.2022, 9.5.2022, con conseguente preclusione della facoltà di eccepire l'eventuale prescrizione già maturata precedentemente agli stessi. Sulle eccezioni relative alla debenza dei tributi e delle somme di pertinenza degli enti impositori, al di là dell'inammissibilità in quanto tardive, l'ADER eccepiva la carenza di legittimazione passiva, dando atto di provvedere comunque a notificare a tali enti le controdeduzioni ai fini del loro eventuale intervento nel giudizio. Inconferente al caso di specie è il richiamo alla legge n. 228/12, posto che l'art. 1, comma 538, consente la possibilità di presentare la domanda di discarico solo per cause riconducibili ad azioni o omissioni dell'ente creditore, non potendo essere utilizzato per eccepire vizi che vanno sollevati con l'impugnazione.
Infine, quanto alla regolarità della sottoscrizione degli atti, posto che ove riferita agli avvisi di accertamento si tratta di eccezione inammissibile perché tardiva, per quanto riguarda invece gli atti della riscossione in ogni caso non è configurabile alcuna invalidità, trattandosi di atti inequivocabilmente riferibili all'organo amministrativo titolare del potere di emissione.
Sicché, dato atto altresì dell'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal contribuente in sede di conclusioni, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, ovvero la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in merito alle attività precedenti alla riscossione, con pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva altresì in giudizio per il procedimento n. 8/24 RG la CCIAA Monte SA LA Alto
Piemonte, che deduceva la legittimità e tempestività dalla propria attività, sottolineando che l'eccezione di prescrizione, così come formulata, attiene esclusivamente all'attività riscossiva.
Eccepita la tardività delle eccezioni relative alle cartelle notificate, l'Ufficio evidenziava di essersi avvalsa di sistemi informativi automatizzati con sostituzione della sottoscrizione dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Sugli altri motivi di doglianza eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
15 Concludeva chiedendo la declaratoria di rigetto di qualsiasi domanda azionata ovvero di difetto di legittimazione passiva, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Novara che, con riferimento ai titoli di propria competenza, sottolineava l'ostinazione del contribuente a non volere pagare i propri debiti con l'Erario, impugnando, tra l'altro, anche atti già oggetto di precedenti ricorsi decisi in via definitiva a favore dell'Ufficio.
In via pregiudiziale, l'A.E. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.lgs. n. 546/92 in quanto gli atti sottesi all'intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati al ricorrente e, alcuni di essi, addirittura già impugnati.
Premesso che numerose eccezioni del contribuente sono generiche, prolisse, confusionarie e poco chiare, rimarcava come alcuni atti iscritti a ruolo relativi alle annualità 2004 e 2005 erano già stati impugnati e definiti con ordinanza della Corte di Cassazione del 2.12.2022.
Le cartelle di pagamento n. 1, 3, 4, 5 e 9 erano state impugnate in sede giudiziaria, con decisioni definitive e conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
Le altre cartelle di pagamento, afferendo a liquidazione ex art. 36-bis DPR n. 600773, sebbene non necessario, erano state precedute da comunicazioni di irregolarità con successiva notifica entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto di liquidazione.
In merito alla perdita di efficacia dell'avviso di intimazione per omessa risposta alle istanze di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/12, l'Ufficio contestava la sussistenza delle asserite procedure di sospensione legale, evidenziando che, sul punto, nulla aveva documentato il contribuente. Rimettendo le difese sugli altri motivi del ricorso a ADER, l'Ufficio infine instava per la condanna del ricorrente non solo alle spese di lite, ma anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avendo agito con l'intenzione di ledere il pagamento dei debiti erariali dovuti, causando una ulteriore e superflua attività istruttoria all'Agenzia delle Entrate.
Sicché, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente a rifondere le spese di lite, oltre al risarcimento del danno.
16 Con istanza datata 12.2.2026 il ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato la dichiarazione di rinuncia ai ricorsi, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sopportate.
Le altre parti costituite presenti all'odierna udienza di trattazione nulla hanno obiettato sull'estinzione del processo, chiedendo il rimborso delle spese di lite.
La causa è stata decisa come da dispositivo di cui si è data immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte degli originari assai numerosi rilievi prospettati dal ricorrente in ordine ai provvedimenti impugnati, deve convenirsi che l'intervenuta rinuncia ad entrambi i ricorsi depositata qualche giorno prima dell'udienza di discussione comporta, ex art. 44 D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo, come prospettato concordemente dalle parti.
Piuttosto, non essendo intervenuto un diverso accordo tra le parti, in forza dell'art. 44 D.lgs. n. 546/92 il ricorrente va condannato al rimborso delle spese. In considerazione dei molteplici motivi di ricorso, tale da imporre un notevole ed articolato sforzo defensionale alle controparti, la liquazione delle spese è giustificata e va calibrata al necessario maggior impegno profuso per la complessità della lite giudiziale.
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto/resistente deve essere posto a carico dell'attore/ricorrente qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate o non provate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., Cass.
7.3.2024 n. 6144).
Nel caso di specie, la chiamata degli enti impositori, limitatamente all'integrazione del contraddittorio su questioni specificamente dedotte dal ricorrente, va ritenuta assolutamente legittima e necessaria, di talché anche le spese di giudizio sostenute dalla CCIAA e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Novara vanno poste a carico del contribuente secondo il criterio stabilito dalla legge in caso di rinuncia al ricorso. 17 Sicché, le spese di lite - con liquidazione come in dispositivo nel rispetto dei parametri di legge, distinta per le parti resistenti sulla base del valore del contenzioso, della effettiva rispettiva attività espletata e della sua concreta complessità - vanno poste a carico del ricorrente, disponendosi la distrazione di quelle liquidate a ADER in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia ai ricorsi riuniti.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 800,00 in favore della C.C.I.A.A. Monte
SA LA Alto Piemonte, in euro 2.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Novara, e in euro 5.000,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti, in favore di ADER, da distrarsi in misura di euro
3.500,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti, in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Novara, 17 febbraio 2026
Il Presidente rel.
Dott. Gianfranco Pezone
18
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320230000333519000 SPESE GIUDIZIO 2004 1 - sul ricorso n. 8/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 C.U.T.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 SPESE PROCESS.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002895558000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320100004941708000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320110002099628000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120001451641000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120001451641000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120001451641000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120005859033000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120012369538000 CONTR.COD.STR. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120013212808000 CONTR.COD.STR. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320130000860565000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 3 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140005458586000 IRAP 2005
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_6ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320140006835390000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro 4 Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150001531747000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_6 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150004582551000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - 5 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150004582652000 SPESE PROCESS. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150005224352000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160000484668000 C.U.T. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160000484668000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160003503229000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160004490241000 SPESE GIUDIZIO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160005898480000 I.N.A.I.L. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160006253605000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160006905110000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170000436838000 IVA-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - 6 Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_6 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320170004934091000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320180001625100000 CONTR.COD.STR. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320180004063316000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190000093613000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320190003537239000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 IMU 2017 7 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320210000795422000 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 IMU 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220003316917000 TASI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Monte SA LA Alto Piemonte - Piazza Risorgimento, 12 13100 Vercelli VC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220004076580000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320220004076580000 TARI 2020
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
8 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ADDEBITO n. 37320130000764728000 CONTRIB. I.V.S. 2007
- AVVISO ADDEBITO n. 37320160000256308000 CONTRIB. I.V.S. 2015
- AVVISO ADDEBITO n. 37320160001233717000 CONTRIB. I.V.S. 2015
- AVVISO ADDEBITO CONTRIB. I.V.S. 2011
- AVVISO ADDEBITO CONTRIB. I.V.S. 2013
- AVVISO ADDEBITO n. 37320170001240871000 CONTRIB. I.V.S. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'agenzia delle Entrate nulla eccepisce sulla rinuncia al ricorso. Insiste per il rimborso delle spese.
Il difensore di AdER nulla eccepisce sulla rinuncia al ricorso. Insiste sulla liquidazione delle spese.
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“Si chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia ai ricorsi introduttivi con spese a carico di chi le ha sopportate.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di NOVARA
per il procedimento n. 207/23
“Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Novara:
1. rigettare il ricorso di controparte e, per l'effetto, confermare la legittimità e la fondatezza della cartella di pagamento impugnata,
2. condannare il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio come da nota allegata.”
9 per il procedimento n. 8/24
“nulla eccepisce sull'estinzione del processo, con rimborso di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato distrattario.”
CONCLUSIONI PER C.C.I.A.A. Monte SA LA Alto Piemonte
per il procedimento n. 8/24
“Chiede che codesta On.le la Corte voglia, a norma degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992;
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio alle doglianze del ricorrente. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROV.LE di NOVARA
per il procedimento n. 8/24
“nulla eccepisce sull'estinzione del processo con rimborso delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi tempestivamente trasmessi per via telematica – successivamente riuniti –, Ricorrente_1 impugnava:
- la cartella di pagamento “recapitatagli” dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Novara il
6.4.2023, afferente a “presunte” spese di giudizio tributario per l'anno 2004, evidenziando che tale atto assume la duplice natura di atto di accertamento e atto della riscossione, in quanto unico ed esclusivo atto del procedimento amministrativo col quale l'A.E. “seppure in modo irrituale”, porta a conoscenza il contribuente della volontà riscossiva;
- l'avviso di intimazione n. 073202390022895558000 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto numerose cartelle e vari avvisi di addebito.
Con riferimento alla cartella singola impugnata afferente al recupero di spese giudiziali, il ricorrente lamentava quanto segue: 1)L'inesistenza giuridica della cartella di pagamento e del suo ruolo per difetto di valida notifica ex art. 26 DPR n. 602/73 per mancata sottoscrizione della relata di notifica, evidenziando che la nullità
10 della notifica non produce alcuna sanatoria ex art. 156 c.p.c., in quanto quest'ultima non può mai valorizzare una decadenza o un atto irregolare o imperfetto.
2)La carenza di motivazione della cartella, quale primo ed unico atto impositivo con cui è stata esercitata la pretesa tributaria, non essendo sufficiente, congruo e intelligibile il mero riferimento alle spese liquidate nei giudizi tributari a carico del contribuente.
Richiamato il principio di unitarietà della regolamentazione delle spese al termine di tutte le fasi di trattazione della causa, in guisa da pervenire alla decisione finale della controversia, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Cassazione n. 35563 statuiva “nulla per le spese” per la tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate, in modo da escludere qualsiasi carico tributario per le spese relativamente al procedimento trattato: “con la sua sentenza la Corte di Cassazione … ha sentenziato per la non debenza delle spese processuali della parte ricorrente”. 3)L'inesistenza giuridica per mancanza dei presupposti giuridici e fattuali della pretesa creditoria e del metodo impositivo, tenuto anche conto che:
- il giudice di 2° grado aveva liquidato in totali euro 1.500,00 le spese giudiziali, annullando sul punto, vista la richiesta formulata nell'atto di appello del contribuente, la decisione di primo grado.
- le spese dei gradi di merito non hanno alcuna specificità, per cui non consentono alcun dettaglio e sono inadatte a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, tanto da essere illegittime;
- l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio senza il ministero del difensore, per cui deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali.
4)L'illegittimità della cartella per mancanza del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e della sottoscrizione.
5)Inesistenza del ruolo esecutivo e della sua descrizione con conseguente inesistenza della cartella.
Con riferimento alla intimazione di pagamento, il ricorrente lamentava quanto segue:
1)La nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dei principi di trasparenza e informazione, nonché del diritto di difesa, essendo carente nell'indicazione dell'ufficio competente per il contraddittorio, dell'autorità presso cui promuovere il riesame o l'autotutela, degli enti creditori per il riesame, delle modalità per presentare l'impugnazione, del riferimento territoriale dell'agente della riscossione, del computo degli interessi, della notifica degli atti sottesi e della specifica pretesa creditoria.
11 2)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per assenza della regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento.
3)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per mancanza di motivazione, vieppiù per l'omessa notificazione delle cartelle sottese. 4) L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per difetto di valida notifica.
5) L'inesistenza giuridica del ruolo esecutivo e della sua sottoscrizione, con conseguente inesistenza dell'avviso siccome privo di valido ruolo quale titolo esecutivo.
6) L'illegittimità dell'avviso di intimazione per mancanza del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e della sottoscrizione.
7)Inesistenza del debito erariale per decadenza delle cartelle sottese, soprattutto per gli atti da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR n. 600/73, che richiede la formalizzazione della notifica della cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale oggetto di controllo.
8)L'inesistenza giuridica dell'avviso e delle cartelle per mancanza dei presupposti giuridici e fattuali della pretesa creditoria e del metodo impositivo, tenuto anche conto che non vi era stato alcun specifico contraddittorio procedimentale, non avendo ricevuto il contribuente alcuna comunicazione preventiva di irregolarità. Inoltre, sono illegittime le cartelle per pagamenti anche in presenza di contenzioso tributario in corso.
9)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per prescrizione del credito sotteso, per superamento sia del termine decennale per quelle cartelle fino al 26.1.2013 relative a crediti erariali, che del termine quinquennale per quelle fino al 28.6.2018 relative a sanzioni e interessi.
10)L'inesistenza giuridica e perdita di efficacia dell'avviso di intimazione per caducazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 540, legge n. 288/12, stante le plurime istanze di sospensione e annullamento degli atti di alcune cartelle, essendo trascorsi oltre 220 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Ufficio.
11)L'inesistenza giuridica dell'avviso di intimazione per illegittimità degli atti sottesi per difetto di sottoscrizione attesa la mancanza di regolare delega del funzionario sottoscrittore. Sicché, il contribuente chiedeva dichiararsi la nullità della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnate, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
12 Si costituiva in giudizio in entrambi i procedimenti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, in ordine alla pretesa riscossiva afferente alla cartella impugnata, premesso che essa ha ad oggetto il recupero delle spese di giudizio dovute dal ricorrente a seguito della decisione della Corte di
Cassazione depositata il 2.12.2022 (che confermava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del predetto contribuente per le annualità 2004 e 2005), sui motivi del ricorso controdeduceva quanto segue.
Essendo rimasto soccombente in tutti e tre i gradi del giudizio con condanna al pagamento delle spese, liquidate, rispettivamente, dalla CTP di Novara in euro 6.000,00 e dalla CTR Piemonte in euro 1.500,00, l'agente della riscossione, ex art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/92, aveva proceduto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata ex art. 26 DPR n. 602/73 in data 6.4.2023 a mezzo RR ritirata presso l'ufficio postale dall'interessato che sottoscriveva la ricevuta.
In ogni caso, ove pure si volesse ritenere non corretto il procedimento notificatorio, sarebbe ravvisabile la sanatoria del vizio avendo raggiunto l'atto il suo scopo, tanto che il contribuente provvedeva alla tempestiva impugnazione col ricorso.
In ordine alla carenza di motivazione, richiamati i principi in materia, l'Ufficio evidenziava di aver indicato tutti i dati e le informazioni necessarie per far comprendere l'origine del recupero garantendo il diritto di difesa, facendo riferimento alle sentenze che avevano stabilito la condanna alle spese oggetto della riscossione, che non allegava perché già note alla parte.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione in punto spese non attribuiva alcuna ulteriore spesa in capo all'A.E. a causa della tardività del controricorso, prevedendo il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal ricorso.
Parimenti infondata è l'eccezione di non debenza delle spese di primo grado, in quanto la CTR di
Torino, confermando tutte le statuizioni della CTP di Novara, condannava il contribuente al pagamento delle ulteriori spese del grado di appello.
Le spese liquidate all'A.F. trovano riscontro nell'art. 15 D.lgs. n. 546/92, nulla rilevando l'assenza di un difensore, potendo l'Ufficio essere assistito da propri funzionari, con riduzione del 20% del compenso tabellarmente previsto.
13 Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nella cartella di pagamento vi è l'espressa indicazione del responsabile del procedimento (Nominativo_1), mentre il ruolo oggetto della cartella contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 12 DPR n. 602/73.
Infine, quanto alla mancata sottoscrizione del ruolo, l'Ufficio segnalava che non vi è alcuna sanzione in merito, operando una presunzione generale di riferibilità all'organo promanante, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
Con riferimento al procedimento avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, l'Ufficio, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, in quanto si tratta di un atto corposo (36 pagine) connotato da motivi spesso ripetuti e sovrapposti.
Dato atto della impugnazione in via generale dell'intimazione di pagamento, eccepiva altresì in via preliminare il difetto di giurisdizione di quegli atti e relativi ruoli relativi a pretese di natura previdenziale ovvero di crediti aventi matura diversa da quella tributaria.
Per il resto, insistendo per l'infondatezza del ricorso, controdeduceva quanto segue. Anzi tutto, è destituita di fondamento l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato, essendo l'intimazione di pagamento un atto a contenuto vincolato, laddove quanto al calcolo degli interessi di mora, è sufficiente il richiamo alle norme di legge ovvero ad atti conoscibili dall'interessato. Tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento venivano regolarmente notificate al contribuente, la maggior parte delle quali a mani del destinatario, ovvero secondo le modalità di legge, ferma restano che successivamente erano notificati altri atti esecutivi.
Risulta parimente inconferente l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di intimazione, essendo stata eseguita nel rispetto dell'art. 26 DPR n. 602/73, con consegna a mani del destinatario.
In ogni caso, l'eccezione è inammissibile per raggiungimento dello scopo dell'atto, con sanatoria di qualsiasi ipotetico vizio procedurale. Incomprensibile è la lamentata omissione o carenza del ruolo, poiché l'intimazione di pagamento viene emessa dopo la notifica delle cartelle di pagamento.
E' pure infondata l'eccepita mancanza del nominativo del responsabile del procedimento, in quanto risulta chiarante indicato costui in Nominativo_2.
L'Ufficio deduceva l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della pretesa ovvero a tutto quanto verificatosi antecedente alla notifica delle cartelle, in quanto tali eccezioni dovevano essere formulate
14 impugnando le singole cartelle, rilevando in ogni caso, al fine di escludere la prescrizione, che erano stati notificati gli atti interruttivi il 12.12.2014, 13.6.2015, 6.6.2017, 31.8.2019, 7.4.2022, 9.5.2022, con conseguente preclusione della facoltà di eccepire l'eventuale prescrizione già maturata precedentemente agli stessi. Sulle eccezioni relative alla debenza dei tributi e delle somme di pertinenza degli enti impositori, al di là dell'inammissibilità in quanto tardive, l'ADER eccepiva la carenza di legittimazione passiva, dando atto di provvedere comunque a notificare a tali enti le controdeduzioni ai fini del loro eventuale intervento nel giudizio. Inconferente al caso di specie è il richiamo alla legge n. 228/12, posto che l'art. 1, comma 538, consente la possibilità di presentare la domanda di discarico solo per cause riconducibili ad azioni o omissioni dell'ente creditore, non potendo essere utilizzato per eccepire vizi che vanno sollevati con l'impugnazione.
Infine, quanto alla regolarità della sottoscrizione degli atti, posto che ove riferita agli avvisi di accertamento si tratta di eccezione inammissibile perché tardiva, per quanto riguarda invece gli atti della riscossione in ogni caso non è configurabile alcuna invalidità, trattandosi di atti inequivocabilmente riferibili all'organo amministrativo titolare del potere di emissione.
Sicché, dato atto altresì dell'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal contribuente in sede di conclusioni, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, ovvero la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in merito alle attività precedenti alla riscossione, con pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva altresì in giudizio per il procedimento n. 8/24 RG la CCIAA Monte SA LA Alto
Piemonte, che deduceva la legittimità e tempestività dalla propria attività, sottolineando che l'eccezione di prescrizione, così come formulata, attiene esclusivamente all'attività riscossiva.
Eccepita la tardività delle eccezioni relative alle cartelle notificate, l'Ufficio evidenziava di essersi avvalsa di sistemi informativi automatizzati con sostituzione della sottoscrizione dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Sugli altri motivi di doglianza eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
15 Concludeva chiedendo la declaratoria di rigetto di qualsiasi domanda azionata ovvero di difetto di legittimazione passiva, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Novara che, con riferimento ai titoli di propria competenza, sottolineava l'ostinazione del contribuente a non volere pagare i propri debiti con l'Erario, impugnando, tra l'altro, anche atti già oggetto di precedenti ricorsi decisi in via definitiva a favore dell'Ufficio.
In via pregiudiziale, l'A.E. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.lgs. n. 546/92 in quanto gli atti sottesi all'intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati al ricorrente e, alcuni di essi, addirittura già impugnati.
Premesso che numerose eccezioni del contribuente sono generiche, prolisse, confusionarie e poco chiare, rimarcava come alcuni atti iscritti a ruolo relativi alle annualità 2004 e 2005 erano già stati impugnati e definiti con ordinanza della Corte di Cassazione del 2.12.2022.
Le cartelle di pagamento n. 1, 3, 4, 5 e 9 erano state impugnate in sede giudiziaria, con decisioni definitive e conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
Le altre cartelle di pagamento, afferendo a liquidazione ex art. 36-bis DPR n. 600773, sebbene non necessario, erano state precedute da comunicazioni di irregolarità con successiva notifica entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto di liquidazione.
In merito alla perdita di efficacia dell'avviso di intimazione per omessa risposta alle istanze di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/12, l'Ufficio contestava la sussistenza delle asserite procedure di sospensione legale, evidenziando che, sul punto, nulla aveva documentato il contribuente. Rimettendo le difese sugli altri motivi del ricorso a ADER, l'Ufficio infine instava per la condanna del ricorrente non solo alle spese di lite, ma anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avendo agito con l'intenzione di ledere il pagamento dei debiti erariali dovuti, causando una ulteriore e superflua attività istruttoria all'Agenzia delle Entrate.
Sicché, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente a rifondere le spese di lite, oltre al risarcimento del danno.
16 Con istanza datata 12.2.2026 il ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato la dichiarazione di rinuncia ai ricorsi, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sopportate.
Le altre parti costituite presenti all'odierna udienza di trattazione nulla hanno obiettato sull'estinzione del processo, chiedendo il rimborso delle spese di lite.
La causa è stata decisa come da dispositivo di cui si è data immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte degli originari assai numerosi rilievi prospettati dal ricorrente in ordine ai provvedimenti impugnati, deve convenirsi che l'intervenuta rinuncia ad entrambi i ricorsi depositata qualche giorno prima dell'udienza di discussione comporta, ex art. 44 D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo, come prospettato concordemente dalle parti.
Piuttosto, non essendo intervenuto un diverso accordo tra le parti, in forza dell'art. 44 D.lgs. n. 546/92 il ricorrente va condannato al rimborso delle spese. In considerazione dei molteplici motivi di ricorso, tale da imporre un notevole ed articolato sforzo defensionale alle controparti, la liquazione delle spese è giustificata e va calibrata al necessario maggior impegno profuso per la complessità della lite giudiziale.
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto/resistente deve essere posto a carico dell'attore/ricorrente qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate o non provate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., Cass.
7.3.2024 n. 6144).
Nel caso di specie, la chiamata degli enti impositori, limitatamente all'integrazione del contraddittorio su questioni specificamente dedotte dal ricorrente, va ritenuta assolutamente legittima e necessaria, di talché anche le spese di giudizio sostenute dalla CCIAA e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Novara vanno poste a carico del contribuente secondo il criterio stabilito dalla legge in caso di rinuncia al ricorso. 17 Sicché, le spese di lite - con liquidazione come in dispositivo nel rispetto dei parametri di legge, distinta per le parti resistenti sulla base del valore del contenzioso, della effettiva rispettiva attività espletata e della sua concreta complessità - vanno poste a carico del ricorrente, disponendosi la distrazione di quelle liquidate a ADER in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia ai ricorsi riuniti.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 800,00 in favore della C.C.I.A.A. Monte
SA LA Alto Piemonte, in euro 2.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Novara, e in euro 5.000,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti, in favore di ADER, da distrarsi in misura di euro
3.500,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti, in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Novara, 17 febbraio 2026
Il Presidente rel.
Dott. Gianfranco Pezone
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