Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 29
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della cartella per difetto di valida notifica

    La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mezzo RR ritirata presso l'ufficio postale dall'interessato che sottoscriveva la ricevuta. In ogni caso, ove pure si volesse ritenere non corretto il procedimento notificatorio, sarebbe ravvisabile la sanatoria del vizio avendo raggiunto l'atto il suo scopo, tanto che il contribuente provvedeva alla tempestiva impugnazione col ricorso.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella

    L'Ufficio evidenzia di aver indicato tutti i dati e le informazioni necessarie per far comprendere l'origine del recupero garantendo il diritto di difesa, facendo riferimento alle sentenze che avevano stabilito la condanna alle spese oggetto della riscossione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica per mancanza dei presupposti creditori e del metodo impositivo

    Le spese liquidate all'A.F. trovano riscontro nell'art. 15 D.lgs. n. 546/92, nulla rilevando l'assenza di un difensore, potendo l'Ufficio essere assistito da propri funzionari, con riduzione del 20% del compenso tabellarmente previsto.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per mancanza del responsabile del procedimento e della sottoscrizione

    Nella cartella di pagamento vi è l'espressa indicazione del responsabile del procedimento (Nominativo_1), mentre il ruolo oggetto della cartella contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 12 DPR n. 602/73.

  • Rigettato
    Inesistenza del ruolo esecutivo

    Il ruolo oggetto della cartella contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 12 DPR n. 602/73.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per violazione dei principi di trasparenza e informazione

    L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, laddove quanto al calcolo degli interessi di mora, è sufficiente il richiamo alle norme di legge ovvero ad atti conoscibili dall'interessato.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'avviso per assenza di notifica delle sottese cartelle

    Tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento venivano regolarmente notificate al contribuente, la maggior parte delle quali a mani del destinatario, ovvero secondo le modalità di legge.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'avviso per mancanza di motivazione

    L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, laddove quanto al calcolo degli interessi di mora, è sufficiente il richiamo alle norme di legge ovvero ad atti conoscibili dall'interessato.

  • Inammissibile
    Inesistenza giuridica dell'avviso per difetto di valida notifica

    L'eccezione è inammissibile per raggiungimento dello scopo dell'atto, con sanatoria di qualsiasi ipotetico vizio procedurale.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica del ruolo esecutivo e della sua sottoscrizione

    Incomprensibile è la lamentata omissione o carenza del ruolo, poiché l'intimazione di pagamento viene emessa dopo la notifica delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per mancanza del responsabile del procedimento e della sottoscrizione

    E' pure infondata l'eccepita mancanza del nominativo del responsabile del procedimento, in quanto risulta chiaramente indicato costui in Nominativo_2.

  • Rigettato
    Inesistenza del debito erariale per decadenza delle cartelle sottese

    Per escludere la prescrizione, erano stati notificati gli atti interruttivi il 12.12.2014, 13.6.2015, 6.6.2017, 31.8.2019, 7.4.2022, 9.5.2022, con conseguente preclusione della facoltà di eccepire l'eventuale prescrizione già maturata precedentemente agli stessi.

  • Inammissibile
    Inesistenza giuridica per mancanza dei presupposti creditori e del metodo impositivo

    L'Ufficio deduce l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della pretesa ovvero a tutto quanto verificatosi antecedente alla notifica delle cartelle, in quanto tali eccezioni dovevano essere formulate impugnando le singole cartelle.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'avviso per prescrizione del credito sotteso

    Per escludere la prescrizione, erano stati notificati gli atti interruttivi il 12.12.2014, 13.6.2015, 6.6.2017, 31.8.2019, 7.4.2022, 9.5.2022, con conseguente preclusione della facoltà di eccepire l'eventuale prescrizione già maturata precedentemente agli stessi.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica e perdita di efficacia dell'avviso per caducazione del titolo esecutivo

    L'Ufficio contesta la sussistenza delle asserite procedure di sospensione legale, evidenziando che, sul punto, nulla aveva documentato il contribuente. L'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'avviso per illegittimità degli atti sottesi per difetto di sottoscrizione

    Per quanto riguarda invece gli atti della riscossione in ogni caso non è configurabile alcuna invalidità, trattandosi di atti inequivocabilmente riferibili all'organo amministrativo titolare del potere di emissione.

  • Accolto
    Rinuncia ai ricorsi

    L'intervenuta rinuncia ad entrambi i ricorsi depositata qualche giorno prima dell'udienza di discussione comporta, ex art. 44 D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo, come prospettato concordemente dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara
    Numero : 29
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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