Ordinanza cautelare 23 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Improcedibile
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03290/2026REG.PROV.COLL.
N. 09448/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9448 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Targa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico, 26;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 606/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
Vista la memoria del 21 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. AE CA, assenti le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, in qualità di lavoratore, ed -OMISSIS- cittadino italiano, in qualità di datore di lavoro, presentavano, in data 6 agosto 2020, istanza di emersione dal lavoro irregolare nel settore dell’assistenza domestica ai sensi dell’art. 103 c.1 del D.L. n. 34/2020.
2. La Prefettura di Vicenza – Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva l’istanza, rilevando l’insufficienza della capacità economica in relazione alla composizione del nucleo familiare del datore di lavoro, fissata dall’art. 9 c. 2 del D.M. 27 maggio 2020 in 27.000,00 € annui “ in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica ”.
3. Gli istanti impugnavano il diniego dinanzi al T.a.r. per il Veneto, deducendo che il nucleo familiare del datore di lavoro aveva prodotto un reddito sufficiente sia nell’anno 2019 sia nell’anno 2020, dovendosi il limite di €. 27.000,00 intendere quale reddito complessivo del nucleo familiare “ inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi ” ed integrabile anche dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado, seppure non conviventi con il datore di lavoro.
4. Il T.a.r. respingeva il ricorso, rilevando che il datore di lavoro non aveva provato il superamento della soglia reddituale, pur considerando il reddito complessivo del nucleo familiare, sia in relazione all’anno 2029, sia in relazione all’anno 2020.
5. Con l’odierno gravame i ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo che l’esatto computo dei i redditi dei familiari conviventi e non conviventi doveva ritenersi sufficiente a superare la soglia di 27.000,00 €, sia in relazione all’anno 2019, che in relazione all’anno 2020.
In particolare, in relazione all’anno 2019 dovevano considerarsi, oltre al reddito di pensione del sig. -OMISSIS- (pari ad €. 15.985,00), quelli della moglie (pari ad €. 286,00), della figlia (pari ad €. 10.630,00) e dei due figli (pari ad €. 8.359,88), per un totale di €.35.260,88, ben superiore alla soglia minima richiesta per l’accesso alla procedura di regolarizzazione; relativamente all’anno 2020, poi, dovevano essere computati, oltre al reddito da pensione del sig. -OMISSIS- (pari ad €. 15.120,43), anche quelli della figlia (pari ad € 10.917,70) e dei figli (pari ad € 8.249,00), per un totale di € 34.418,38.
Sotto distinto profilo, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell’art. 5 comma 11 bis del D.Lgs. 109/2012, ai sensi del quale, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Infine, gli appellanti hanno dedotto che illegittimamente la Prefettura aveva preso a riferimento la dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, oramai superata al momento della presentazione dell’istanza, anziché quella dell’anno 2020, più recente ed espressiva di una capacità reddituale attuale.
5. L’Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza si è costituito con memoria di stile.
6. Con ordinanza n. 287/2023 il Collegio ha sospeso l’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
7. Con memoria datata 21 gennaio 2026 l’appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame, avendo ottenuto dall'Amministrazione interessata il richiesto permesso di soggiorno.
7. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
AE CA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AE CA | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.