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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4391/2025
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice istruttore, dott.ssa CA D'MB, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13.11.2025, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
CA D'MB
R.G. N. 4391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa CA D'MB, ha pronunciato ex
art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4391 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa
da
AVV. (C.F. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), corrente in Mairano (BS), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE-CONTUMACE
Causa avente ad oggetto contratto di prestazione d'opera intellettuale trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 23.4.2025 e ritualmente notificato, l'avv.
in proprio, proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del Parte_1 al pagamento della somma di € 936,75, oltre interessi di legge, a titolo di Controparte_1
compensi professionali maturati.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che:
- l'avv. veniva incaricato dal di recuperare il credito Parte_1 Controparte_1
di € 1.917,00 per spese condominiali vantato nei confronti del condominio;
Parte_2
- a tal fine il ricorrente provvedeva a sollecitare formalmente il condomino a mezzo raccomanda a/r del 30.3.2021 a cui seguiva la redazione di ricorso per decreto ingiuntivo;
- il Giudice di Pace di Brescia emetteva in data 13.4.2022 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore del (n. r.g. 2079/2022), successivamente munito di formula CP_1
esecutiva e notificato al in data 19.9.2022 insieme all'atto di precetto;
CP_1
- non avendo ottenuto alcun pagamento, il Condominio per tramite del difensore proponeva istanza di ammissione al passivo nel procedimento di liquidazione del patrimonio del condomino;
- alla luce del lavoro svolto, l'avv. richiedeva il pagamento delle proprie Parte_1
competenze professionali al il quale non dava alcun riscontro;
CP_1
- in data 4.3.2025 il ricorrente inviava al Condominio a mezzo pec invito a concludere una negoziazione assistita che rimaneva privo di positivo riscontro;
- non avendo il corrisposto alcuna somma al ricorrente, lo stesso si vedeva CP_1
costretto ad adire sia il Tribunale di Brescia per la liquidazione del compenso per la fase di insinuazione al passivo, sia il Giudice di Pace di Brescia per la fase stragiudiziale e monitoria.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento del proprio credito con condanna del resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 936,75 oltre interessi, così
determinato:
- € 729,56, comprensivo di accessori (pari ad € 500,00 oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva di legge), per il compenso dovuto per la fase di ammissione al passivo, determinato dal ricorrente a forfait, ridotto rispetto ai valori medi delle Tabelle ex art. 55/2014 e successive modifiche;
- € 207,19, comprensivo di accessori e già ridotto al 50%, per il compenso dovuto per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita in applicazione di parametri previsti;
- con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 13.11.2025 nessuno compariva e si costituiva per il resistente, il quale veniva dichiarato contumace;
vista la natura documentale della controversia il Gi invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
All'esito, il Gi tratteneva la causa in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'avv. ha chiesto l'accertamento del proprio credito per le prestazioni professionali Parte_1
di natura stragiudiziale svolte in favore del resistente . Controparte_1
A tal proposito ha prodotto la documentazione attestante il conferimento del mandato e lo svolgimento dell'attività professionale in favore del condominio (docc. da 1 a 7).
Il professionista ha poi prodotto la parcella inviata al condominio e comunicazioni a mezzo email intercorse tra le parti (doc. 8, 9).
Non risulta prodotto preventivo né accordo inter partes con specifico riguardo alla determinazione dei compensi.
Il resistente scegliendo di rimanere contumace non ha dimostrato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Il ricorrente stesso ha comunque dato atto di aver applicato un compenso a forfait in ragione del valore e dei rapporti con la parte, determinato nella misura di € 500,00, oltre accessori, per la fase di amissione al passivo;
oltre al compenso previsto per la negoziazione assistita, riducendo tale importo del 50%, tenuto conto che la procedura aveva ad oggetto anche il sollecito di pagamento e la fase monitoria, precisando per la liquidazione del compenso di tali pendeva altro procedimento dinanzi al
GDP competente.
All'esito dall'esame della documentazione in atti, emerge che l'attività prestata dal ricorrente in favore del resistente ai fini del presente giudizio è stata caratterizzata dalla redazione e deposito dell'istanza di ammissione al passivo e dall'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita finalizzata al recupero del credito maturato nei confronti del . CP_1
Il Tribunale ritiene congruo il quantum richiesto dal professionista in quanto determinato sulla scorta dei parametri forensi, applicando: per la fase di insinuazione al passivo una riduzione, in ragione dei rapporti pregressi con la parte;
per la fase di negoziazione assistita, una riduzione della metà, in ragione dell'attivazione di una unica procedura di negoziazione per l'intero rapporto professionale prestato in favore del resistente (comprensivo di: fase di sollecito, fase monitoria, insinuazione al passivo).
Alla luce delle predette considerazioni la domanda va accolta e il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 936,75, già comprensiva di accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza, le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi per tutte le fasi, attesa la natura documentale della controversia, la contumacia del resistente, la forma semplificata del rito e della decisione, nonché la difesa in proprio, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda, condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente avv. Controparte_1 Pt_1
della somma di € 936,75, già comprensivo di accessori di legge (rimborso forfettario 15%,
[...]
iva e cpa di legge), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente avv. Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in € 43,00 per spese ed in € 232,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Così deciso in Brescia, il 11.12.2025.
Il Giudice
CA D'MB
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice istruttore, dott.ssa CA D'MB, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13.11.2025, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
CA D'MB
R.G. N. 4391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa CA D'MB, ha pronunciato ex
art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4391 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa
da
AVV. (C.F. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), corrente in Mairano (BS), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE-CONTUMACE
Causa avente ad oggetto contratto di prestazione d'opera intellettuale trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 23.4.2025 e ritualmente notificato, l'avv.
in proprio, proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del Parte_1 al pagamento della somma di € 936,75, oltre interessi di legge, a titolo di Controparte_1
compensi professionali maturati.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che:
- l'avv. veniva incaricato dal di recuperare il credito Parte_1 Controparte_1
di € 1.917,00 per spese condominiali vantato nei confronti del condominio;
Parte_2
- a tal fine il ricorrente provvedeva a sollecitare formalmente il condomino a mezzo raccomanda a/r del 30.3.2021 a cui seguiva la redazione di ricorso per decreto ingiuntivo;
- il Giudice di Pace di Brescia emetteva in data 13.4.2022 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in favore del (n. r.g. 2079/2022), successivamente munito di formula CP_1
esecutiva e notificato al in data 19.9.2022 insieme all'atto di precetto;
CP_1
- non avendo ottenuto alcun pagamento, il Condominio per tramite del difensore proponeva istanza di ammissione al passivo nel procedimento di liquidazione del patrimonio del condomino;
- alla luce del lavoro svolto, l'avv. richiedeva il pagamento delle proprie Parte_1
competenze professionali al il quale non dava alcun riscontro;
CP_1
- in data 4.3.2025 il ricorrente inviava al Condominio a mezzo pec invito a concludere una negoziazione assistita che rimaneva privo di positivo riscontro;
- non avendo il corrisposto alcuna somma al ricorrente, lo stesso si vedeva CP_1
costretto ad adire sia il Tribunale di Brescia per la liquidazione del compenso per la fase di insinuazione al passivo, sia il Giudice di Pace di Brescia per la fase stragiudiziale e monitoria.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento del proprio credito con condanna del resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 936,75 oltre interessi, così
determinato:
- € 729,56, comprensivo di accessori (pari ad € 500,00 oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva di legge), per il compenso dovuto per la fase di ammissione al passivo, determinato dal ricorrente a forfait, ridotto rispetto ai valori medi delle Tabelle ex art. 55/2014 e successive modifiche;
- € 207,19, comprensivo di accessori e già ridotto al 50%, per il compenso dovuto per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita in applicazione di parametri previsti;
- con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 13.11.2025 nessuno compariva e si costituiva per il resistente, il quale veniva dichiarato contumace;
vista la natura documentale della controversia il Gi invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
All'esito, il Gi tratteneva la causa in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'avv. ha chiesto l'accertamento del proprio credito per le prestazioni professionali Parte_1
di natura stragiudiziale svolte in favore del resistente . Controparte_1
A tal proposito ha prodotto la documentazione attestante il conferimento del mandato e lo svolgimento dell'attività professionale in favore del condominio (docc. da 1 a 7).
Il professionista ha poi prodotto la parcella inviata al condominio e comunicazioni a mezzo email intercorse tra le parti (doc. 8, 9).
Non risulta prodotto preventivo né accordo inter partes con specifico riguardo alla determinazione dei compensi.
Il resistente scegliendo di rimanere contumace non ha dimostrato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Il ricorrente stesso ha comunque dato atto di aver applicato un compenso a forfait in ragione del valore e dei rapporti con la parte, determinato nella misura di € 500,00, oltre accessori, per la fase di amissione al passivo;
oltre al compenso previsto per la negoziazione assistita, riducendo tale importo del 50%, tenuto conto che la procedura aveva ad oggetto anche il sollecito di pagamento e la fase monitoria, precisando per la liquidazione del compenso di tali pendeva altro procedimento dinanzi al
GDP competente.
All'esito dall'esame della documentazione in atti, emerge che l'attività prestata dal ricorrente in favore del resistente ai fini del presente giudizio è stata caratterizzata dalla redazione e deposito dell'istanza di ammissione al passivo e dall'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita finalizzata al recupero del credito maturato nei confronti del . CP_1
Il Tribunale ritiene congruo il quantum richiesto dal professionista in quanto determinato sulla scorta dei parametri forensi, applicando: per la fase di insinuazione al passivo una riduzione, in ragione dei rapporti pregressi con la parte;
per la fase di negoziazione assistita, una riduzione della metà, in ragione dell'attivazione di una unica procedura di negoziazione per l'intero rapporto professionale prestato in favore del resistente (comprensivo di: fase di sollecito, fase monitoria, insinuazione al passivo).
Alla luce delle predette considerazioni la domanda va accolta e il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 936,75, già comprensiva di accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza, le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi per tutte le fasi, attesa la natura documentale della controversia, la contumacia del resistente, la forma semplificata del rito e della decisione, nonché la difesa in proprio, esclusa la fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda, condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente avv. Controparte_1 Pt_1
della somma di € 936,75, già comprensivo di accessori di legge (rimborso forfettario 15%,
[...]
iva e cpa di legge), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente avv. Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in € 43,00 per spese ed in € 232,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Così deciso in Brescia, il 11.12.2025.
Il Giudice
CA D'MB