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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5901/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Comune Di San Teodoro - 95005740832
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - ME
Difeso da difensore________ - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/8/2025 il comune di S. Teodoro chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259012137654000 notificata in data 9/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 20.949,25, limitatamente alla pretesa di € 20.744,61 derivante dalla cartella n.
29520240038158067000 a titolo di tarsu anni 2009-1012. Eccepiva: avvenuto annullamento giudiziale della cartella in questione (con sentenza del 21/3/2025).
Si costituiva l'agente della riscossione riconoscendo l'avvenuto annullamento della cartella presupposta, ma assumendo la mancata comunicazione dello sgravio da parte dell'ente impositore TO ME 1.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa, derivante dalla cartella n. 29520240038158067000, come riconosciuto dallo stesso agente della riscossione, è stata annullata giudizialmente con sentenza di primo grado n. 1619/2025 del 21/3/2025. A nulla rileva l'eventuale impugnazione della sentenza (peraltro che non risulta e neppure affermata), dal momento che le pronunce tributarie sono immediatamente esecutive. A nulla, parimenti, rileva la mancata adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore, dal momento che l'annullamento della cartella impedisce, di per sé, la successiva esecuzione di detto titolo.
Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n.
29520240038158067000. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge da corrispondere al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5901/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Comune Di San Teodoro - 95005740832
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - ME
Difeso da difensore________ - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012137654000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/8/2025 il comune di S. Teodoro chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259012137654000 notificata in data 9/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 20.949,25, limitatamente alla pretesa di € 20.744,61 derivante dalla cartella n.
29520240038158067000 a titolo di tarsu anni 2009-1012. Eccepiva: avvenuto annullamento giudiziale della cartella in questione (con sentenza del 21/3/2025).
Si costituiva l'agente della riscossione riconoscendo l'avvenuto annullamento della cartella presupposta, ma assumendo la mancata comunicazione dello sgravio da parte dell'ente impositore TO ME 1.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa, derivante dalla cartella n. 29520240038158067000, come riconosciuto dallo stesso agente della riscossione, è stata annullata giudizialmente con sentenza di primo grado n. 1619/2025 del 21/3/2025. A nulla rileva l'eventuale impugnazione della sentenza (peraltro che non risulta e neppure affermata), dal momento che le pronunce tributarie sono immediatamente esecutive. A nulla, parimenti, rileva la mancata adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore, dal momento che l'annullamento della cartella impedisce, di per sé, la successiva esecuzione di detto titolo.
Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n.
29520240038158067000. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge da corrispondere al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.