CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13102 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di Reggio calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
sentita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore avv. Vincenzo D'Ascola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2024 questa Corte di Cassazione, V Sez. Penale (sent. n. 28112 del 2024) ha annullato – su ricorso proposto daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - la decisione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 ottobre 2018. Il motivo dell’annullamento sta nella omessa statuizione, pure a fronte della assoluzione del Calandruccio, sulla sua domanda di condanna del querelante alle sanzioni civili (spese e Penale Sent. Sez. 1 Num. 13102 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 08/01/2026 risarcimento del danno) in riferimento al reato di cui al capo B (art. 594 cod. pen.).
2. In sede di rinvio è stata emessa la decisione, oggi impugnata, dal medesimo Tribunale in data 10 febbraio 2025. Secondo il Tribunale l’assoluzione del XXXXXXXXXXXX non è dovuta ad una valutazione di merito (da cui sarebbe potuta derivare una valutazione di pretestuosità della querela), ma alla presa d’atto dell’avvenuta depenalizzazione in ragione dei contenuti del d.lgs. n.8 del 2016. Viene, pertanto, respinta la domanda di condanna della costituita parte civile. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXX, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa evidenzia, in sostanza, un errore percettivo, posto che la decisione di assoluzione emessa in data 18 ottobre 2018 non si è limitata a prendere atto della intervenuta depenalizzazione, ma ha preso posizione sul fondamento probatorio, volutamente applicando la formula più favorevole della insussistenza del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice del rinvio non ha realizzato una effettiva analisi dei contenuti della decisione emessa in data 18 ottobre 2018 ove – a pagina 4 – effettivamente si legge che l’assoluzione va emessa con formula più favorevole (rispetto alla sopravvenuta irrilevanza penale) e, dunque, per insussistenza del fatto. Ne deriva nuovo annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Reggio Calabria in diversa persona fisica. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
sentita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
sentita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore avv. Vincenzo D'Ascola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2024 questa Corte di Cassazione, V Sez. Penale (sent. n. 28112 del 2024) ha annullato – su ricorso proposto daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - la decisione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 ottobre 2018. Il motivo dell’annullamento sta nella omessa statuizione, pure a fronte della assoluzione del Calandruccio, sulla sua domanda di condanna del querelante alle sanzioni civili (spese e Penale Sent. Sez. 1 Num. 13102 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 08/01/2026 risarcimento del danno) in riferimento al reato di cui al capo B (art. 594 cod. pen.).
2. In sede di rinvio è stata emessa la decisione, oggi impugnata, dal medesimo Tribunale in data 10 febbraio 2025. Secondo il Tribunale l’assoluzione del XXXXXXXXXXXX non è dovuta ad una valutazione di merito (da cui sarebbe potuta derivare una valutazione di pretestuosità della querela), ma alla presa d’atto dell’avvenuta depenalizzazione in ragione dei contenuti del d.lgs. n.8 del 2016. Viene, pertanto, respinta la domanda di condanna della costituita parte civile. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXX, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa evidenzia, in sostanza, un errore percettivo, posto che la decisione di assoluzione emessa in data 18 ottobre 2018 non si è limitata a prendere atto della intervenuta depenalizzazione, ma ha preso posizione sul fondamento probatorio, volutamente applicando la formula più favorevole della insussistenza del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice del rinvio non ha realizzato una effettiva analisi dei contenuti della decisione emessa in data 18 ottobre 2018 ove – a pagina 4 – effettivamente si legge che l’assoluzione va emessa con formula più favorevole (rispetto alla sopravvenuta irrilevanza penale) e, dunque, per insussistenza del fatto. Ne deriva nuovo annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Reggio Calabria in diversa persona fisica. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.