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Sentenza 30 dicembre 2020
Sentenza 30 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2020, n. 37811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37811 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 2/7/2018 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di OL;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Udita l'Avv. Caterina Calia, in sostituzione dell'Avv. Paolo Cognini, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona con sentenza in data 2 luglio 2018, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 6 dicembre 2017, nei confronti di DO ZO, per il delitto di ricettazione di un autovettura, in concorso con altro imputato, separatamente giudicato e condannato. 2. La vicenda da cui era scaturita l'imputazione riguardava un'operazione di polizia giudiziaria condotta controllando a distanza una vettura, rubata al Penale Sent. Sez. 2 Num. 37811 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 11/11/2020 legittimo proprietario tre giorni prima, che era stata abbandonata lungo la pubblica via e che si riteneva potesse esser utilizzata per fini illeciti;
durante un servizio di osservazione gli operanti notavano sopraggiungere una vettura, che si fermava nei pressi del veicolo rubato;
dalla vettura scendeva il passeggero che rapidamente si introduceva nel veicolo rubato e tentava di allontanarsi, venendo bloccato dagli agenti di p.g.; il conducente dell'altro veicolo, poi identificato nell'odierno ricorrente, cercava anch'egli di dileguarsi, senza riuscirvi. A seguito dei controlli e delle perquisizioni eseguite nell'immediatezza, colui che aveva prelevato il veicolo rubato era abbigliato con indumenti astrattamente utilizzabili per celare la propria identità; in una pertinenza dell'abitazione del ricorrente venivano trovati cinque soggetti residenti in [...], tutti gravati da precedenti penali, nell'atto di indossare delle tute, che non fornivano giustificazioni sulla loro presenza in altra regione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) in punto di accertamento del momento in cui si sarebbe consumata la contestata ricettazione;
ad avviso del ricorrente la Corte non avrebbe considerato le censure svolte dall'appellante, che mettevano in luce l'illogicità delle deduzioni relative alla consumazione della ricettazione nel momento in cui il correo si introduceva nella vettura rubata, a fronte del corteo degli elementi indiziari che, invece, deponevano in via logica per la ricezione della vettura in un momento precedente (ciò che giustificava la rapidità dell'azione e l'assenza di soggetti incaricati di consegnare la vettura al ricettatore), momento rispetto al quale la condotta del ricorrente non poteva assumere alcun rilievo in termini di contributo causalmente efficiente per un delitto già consumato. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 648 cod. pen., quanto al giudizio espresso sulla consumazione del delitto e sulla configurabilità del reato nella forma del tentativo. La sentenza non aveva fornito risposte alla censura sollevata con l'atto di appello ove si evidenziava che, pur volendo dare per dimostrata la realizzazione della condotta tipica nel momento in cui il correo saliva a bordo della vettura rubata, il fatto andava qualificato come ipotesi di tentata ricettazione, non avendo conseguito l'agente l'autonoma disponibilità del veicolo. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 648, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per aver del tutto omesso di valutare il motivo d'appello che deduceva il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in ragione del modestissimo valore del veicolo rubato;
era 2 erroneo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato per l'assenza di elementi positivi e valorizzando una mera supposizione (che il veicolo dovesse essere utilizzato per la commissione di rapine) indimostrata e non supportata da alcuna prova;
era, altresì, carente la motivazione a sostegno dell'irrogazione di una pena eccessivamente severa. 3.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, del tutto omessa in relazione alla denunciata duplicazione del risarcimento in favore della parte civile, già conseguito per la condotta risarcitoria realizzata dal correo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo auspica, nella sostanza, una differente ricostruzione del fatto, ritenendo che la ricettazione si sia realizzata in un momento antecedente rispetto all'accertamento operato dalla polizia giudiziaria. Si tratta di argomento che non può sorreggere il motivo di ricorso;
è insegnamento consolidato di legittimità quello che esclude dal novero dei motivi di ricorso quelli con cui si intenda prospettare una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Per altro verso, la Corte territoriale ha fornito motivazione compiuta del panorama indiziario che dimostrava la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa del veicolo (in particolare, l'atteggiamento tenuto dal ricorrente in occasione del controllo di p.g., le giustificazioni fornite, inverosimili e sfornite di alcun supporto fattuale e logico, sui rapporti con il correo che prelevò la vettura rubata, il ritrovamento nei pressi dell'abitazione del ricorrente della vettura di proprietà del correo - ove al suo interno erano custoditi un appunto con indicazioni per raggiungere l'abitazione del ricorrente, la data in cui era stato asportato il veicolo rubato, il recapito telefonico del ricorrente - , l'allarmante presenza nell'abitazione del ricorrente, in quelle stesse circostanze, di cinque pregiudicati campani, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, che non fornirono giustificazioni sulla loro presenza nella zona di Jesi), sicché il contributo fornito assicurando al correo l'accompagnamento per 3 prelevare la vettura rubata è stato correttamente valutato come significativo del concorso nella condotta tipica della ricezione della cosa rubata. 1.2. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, va osservato che il motivo di appello di cui si lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale era all'evidenza inammissibile, poiché contrastante con i risultati dell'attività istruttoria che dimostravano l'autonomo possesso del veicolo rubato da parte dell'agente, che ne aveva di certo conseguito la disponibilità tanto da allontanarsi dal luogo ove il mezzo era parcheggiato per poi essere bloccato dagli operanti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richieste in grado di appello senza alcuna specifica deduzione degli elementi a supporto del motivo di impugnazione, non tiene conto della motivazione della Corte d'appello che ha fatto applicazione in modo corretto delle indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La sentenza impugnata, infatti, ha rimarcato l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la contemporanea esistenza di condizioni ostative, rappresentate dalle modalità del fatto e dai motivi a delinquere, per il ricordato contesto in cui si realizzò la condotta di ricezione le veicolo (elementi che, se pur non consentirono di accertare quali fossero le condotte di reato programmate dai soggetti che si trovavano in territorio marchigiano, rappresentavano una sicura finalizzazione illecita, non limitata alla semplice commercializzazione del bene sottratto). Quanto al profilo dell'omesso esame del motivo di appello con cui era stata invocata la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., 4 anche in relazione a tale motivo va rilevato come l'impugnazione proposta in appello fosse chiaramente inammissibile, non avendo fornito la parte appellante alcun elemento obiettivo a sostegno della dimostrazione del valore irrisorio del veicolo ricettato (considerato che si trattava comunque di una vettura marciante), premessa indispensabile per valutare l'astratta sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. («In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente»: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; nello stesso senso Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'imputato per il fatto di reato operata dal giudice di primo grado è il risultato dell'azione civile proposta nel giudizio penale, in virtù della quale l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, liquidati nella misura di euro 1.000. Nel lamentare l'ipotizzata duplicazione del risarcimento in favore della parte civile, il ricorrente non deduce l'esistenza di un differente giudizio civile, anche nell'ambito di altro giudizio penale, in cui sia stata pronunciata un'autonoma statuizione di riconoscimento di responsabilità e di determinazione del danno in relazione allo stesso fatto illecito. Ciò che viene dedotto, peraltro senza alcuna documentazione attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria cui sono tenuti solidalmente il ricorrente e il concorrente nel medesimo reato, è il pagamento di una somma a titolo di risarcimento (che vien indicata in modo incerto nella misura di euro 500, aggiungendo che non vi sarebbe prova dell'effettiva percezione di tale somma solo offerta dal coimputato). Ove effettivamente esistente tale adempimento (parziale) dell'obbligazione risarcitoria, lo stesso potrà essere dedotto dal condebitore, in sede esecutiva, quale fatto che comporta l'estinzione (parziale) dell'obbligazione stessa. Per queste ragioni il motivo di appello formulato in termini di insussistenza del danno liquidato, per essere stata già risarcita la parte civile, era 5 estensore Il Presidente i OL nico Gal, manifestamente infondato, sicché non sussisteva alcun onere della Corte territoriale nel fornire risposta espressa al motivo di impugnazione. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11/11/2020 a
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di OL;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Udita l'Avv. Caterina Calia, in sostituzione dell'Avv. Paolo Cognini, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona con sentenza in data 2 luglio 2018, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 6 dicembre 2017, nei confronti di DO ZO, per il delitto di ricettazione di un autovettura, in concorso con altro imputato, separatamente giudicato e condannato. 2. La vicenda da cui era scaturita l'imputazione riguardava un'operazione di polizia giudiziaria condotta controllando a distanza una vettura, rubata al Penale Sent. Sez. 2 Num. 37811 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 11/11/2020 legittimo proprietario tre giorni prima, che era stata abbandonata lungo la pubblica via e che si riteneva potesse esser utilizzata per fini illeciti;
durante un servizio di osservazione gli operanti notavano sopraggiungere una vettura, che si fermava nei pressi del veicolo rubato;
dalla vettura scendeva il passeggero che rapidamente si introduceva nel veicolo rubato e tentava di allontanarsi, venendo bloccato dagli agenti di p.g.; il conducente dell'altro veicolo, poi identificato nell'odierno ricorrente, cercava anch'egli di dileguarsi, senza riuscirvi. A seguito dei controlli e delle perquisizioni eseguite nell'immediatezza, colui che aveva prelevato il veicolo rubato era abbigliato con indumenti astrattamente utilizzabili per celare la propria identità; in una pertinenza dell'abitazione del ricorrente venivano trovati cinque soggetti residenti in [...], tutti gravati da precedenti penali, nell'atto di indossare delle tute, che non fornivano giustificazioni sulla loro presenza in altra regione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) in punto di accertamento del momento in cui si sarebbe consumata la contestata ricettazione;
ad avviso del ricorrente la Corte non avrebbe considerato le censure svolte dall'appellante, che mettevano in luce l'illogicità delle deduzioni relative alla consumazione della ricettazione nel momento in cui il correo si introduceva nella vettura rubata, a fronte del corteo degli elementi indiziari che, invece, deponevano in via logica per la ricezione della vettura in un momento precedente (ciò che giustificava la rapidità dell'azione e l'assenza di soggetti incaricati di consegnare la vettura al ricettatore), momento rispetto al quale la condotta del ricorrente non poteva assumere alcun rilievo in termini di contributo causalmente efficiente per un delitto già consumato. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 648 cod. pen., quanto al giudizio espresso sulla consumazione del delitto e sulla configurabilità del reato nella forma del tentativo. La sentenza non aveva fornito risposte alla censura sollevata con l'atto di appello ove si evidenziava che, pur volendo dare per dimostrata la realizzazione della condotta tipica nel momento in cui il correo saliva a bordo della vettura rubata, il fatto andava qualificato come ipotesi di tentata ricettazione, non avendo conseguito l'agente l'autonoma disponibilità del veicolo. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 648, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per aver del tutto omesso di valutare il motivo d'appello che deduceva il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in ragione del modestissimo valore del veicolo rubato;
era 2 erroneo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato per l'assenza di elementi positivi e valorizzando una mera supposizione (che il veicolo dovesse essere utilizzato per la commissione di rapine) indimostrata e non supportata da alcuna prova;
era, altresì, carente la motivazione a sostegno dell'irrogazione di una pena eccessivamente severa. 3.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, del tutto omessa in relazione alla denunciata duplicazione del risarcimento in favore della parte civile, già conseguito per la condotta risarcitoria realizzata dal correo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo auspica, nella sostanza, una differente ricostruzione del fatto, ritenendo che la ricettazione si sia realizzata in un momento antecedente rispetto all'accertamento operato dalla polizia giudiziaria. Si tratta di argomento che non può sorreggere il motivo di ricorso;
è insegnamento consolidato di legittimità quello che esclude dal novero dei motivi di ricorso quelli con cui si intenda prospettare una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Per altro verso, la Corte territoriale ha fornito motivazione compiuta del panorama indiziario che dimostrava la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa del veicolo (in particolare, l'atteggiamento tenuto dal ricorrente in occasione del controllo di p.g., le giustificazioni fornite, inverosimili e sfornite di alcun supporto fattuale e logico, sui rapporti con il correo che prelevò la vettura rubata, il ritrovamento nei pressi dell'abitazione del ricorrente della vettura di proprietà del correo - ove al suo interno erano custoditi un appunto con indicazioni per raggiungere l'abitazione del ricorrente, la data in cui era stato asportato il veicolo rubato, il recapito telefonico del ricorrente - , l'allarmante presenza nell'abitazione del ricorrente, in quelle stesse circostanze, di cinque pregiudicati campani, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, che non fornirono giustificazioni sulla loro presenza nella zona di Jesi), sicché il contributo fornito assicurando al correo l'accompagnamento per 3 prelevare la vettura rubata è stato correttamente valutato come significativo del concorso nella condotta tipica della ricezione della cosa rubata. 1.2. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, va osservato che il motivo di appello di cui si lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale era all'evidenza inammissibile, poiché contrastante con i risultati dell'attività istruttoria che dimostravano l'autonomo possesso del veicolo rubato da parte dell'agente, che ne aveva di certo conseguito la disponibilità tanto da allontanarsi dal luogo ove il mezzo era parcheggiato per poi essere bloccato dagli operanti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richieste in grado di appello senza alcuna specifica deduzione degli elementi a supporto del motivo di impugnazione, non tiene conto della motivazione della Corte d'appello che ha fatto applicazione in modo corretto delle indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La sentenza impugnata, infatti, ha rimarcato l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la contemporanea esistenza di condizioni ostative, rappresentate dalle modalità del fatto e dai motivi a delinquere, per il ricordato contesto in cui si realizzò la condotta di ricezione le veicolo (elementi che, se pur non consentirono di accertare quali fossero le condotte di reato programmate dai soggetti che si trovavano in territorio marchigiano, rappresentavano una sicura finalizzazione illecita, non limitata alla semplice commercializzazione del bene sottratto). Quanto al profilo dell'omesso esame del motivo di appello con cui era stata invocata la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., 4 anche in relazione a tale motivo va rilevato come l'impugnazione proposta in appello fosse chiaramente inammissibile, non avendo fornito la parte appellante alcun elemento obiettivo a sostegno della dimostrazione del valore irrisorio del veicolo ricettato (considerato che si trattava comunque di una vettura marciante), premessa indispensabile per valutare l'astratta sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. («In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente»: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; nello stesso senso Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'imputato per il fatto di reato operata dal giudice di primo grado è il risultato dell'azione civile proposta nel giudizio penale, in virtù della quale l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, liquidati nella misura di euro 1.000. Nel lamentare l'ipotizzata duplicazione del risarcimento in favore della parte civile, il ricorrente non deduce l'esistenza di un differente giudizio civile, anche nell'ambito di altro giudizio penale, in cui sia stata pronunciata un'autonoma statuizione di riconoscimento di responsabilità e di determinazione del danno in relazione allo stesso fatto illecito. Ciò che viene dedotto, peraltro senza alcuna documentazione attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria cui sono tenuti solidalmente il ricorrente e il concorrente nel medesimo reato, è il pagamento di una somma a titolo di risarcimento (che vien indicata in modo incerto nella misura di euro 500, aggiungendo che non vi sarebbe prova dell'effettiva percezione di tale somma solo offerta dal coimputato). Ove effettivamente esistente tale adempimento (parziale) dell'obbligazione risarcitoria, lo stesso potrà essere dedotto dal condebitore, in sede esecutiva, quale fatto che comporta l'estinzione (parziale) dell'obbligazione stessa. Per queste ragioni il motivo di appello formulato in termini di insussistenza del danno liquidato, per essere stata già risarcita la parte civile, era 5 estensore Il Presidente i OL nico Gal, manifestamente infondato, sicché non sussisteva alcun onere della Corte territoriale nel fornire risposta espressa al motivo di impugnazione. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11/11/2020 a