Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1293 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BONVICINI ANDREA nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. BONDI CP_1 C.F._2
SERENA
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
il ricorrente e la ricorrente: Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- L'abitazione familiare, sita in Cento (FE) fraz. Buonacompra alla via Lamborghini n. 4/3, già di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà assegnata alla stessa con CP_1 tutti i mobili Firmato e gli arredi nella stessa presenti. La Sig.ra continuerà CP_1 ad abitarla insieme alle figlie minorenni e , che presso la stessa saranno Per_1 Per_2 collocate in via prevalente;
3- Le figlie minorenni e saranno affidate Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nella abitazione familiare, con facoltà per il padre di incontrarle e tenerle con sé, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, come da Ordinanza emessa in data 29.10.2024 dal Presidente, ovvero come segue: il padre potrà tenere le figlie, a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato alle ore
20 della domenica;
due pomeriggi di ogni settimana da concordare con la madre con almeno un paio di giorni di anticipo;
quattro giorni durante le vacanze natalizie
(alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno), due giorni durante le vacanze pasquali (alternando il giorno di Pasqua a quello di Lunedì dell'Angelo); sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
4- Il Sig. concorrerà al mantenimento delle Parte_1
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2) spese per farmaci prescritti dal pediatra 3) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
5) tickets sanitari;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
(c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) gite scolastiche senza pernottamento;
3) trasporto pubblico o scuolabus;
4) mensa;
(d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
(f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
5- L'Assegno Unico continuerà ad essere interamente percepito dalla Sig.ra 6- I coniugi si dichiarano economicamente CP_1 autosufficienti, pertanto nulla verseranno l'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento personale;
7- Diritti, spese ed onorari compensati.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 9 maggio 2020 e che la prosecuzione della convivenza CP_1 era divenuta intollerabile, chiedeva la pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso della due figlie con residenza presso la madre e una frequentazione con pernotto offrendosi di corrispondere un contributo di mantenimento dell'importo complessivo di
Euro 600 oltre la metà delle spese straordinarie.
La nel costituirsi in giudizio, concordava sul regime di affido, si opponeva alla CP_1 frequentazione con pernotto e chiedeva un contributo per la prole di Euro 600 oltre un assegno personale di Euro 100.
Con ordinanza del 29 ottobre 2024 il presidente delegato affidava in forma condivisa le figlie con collocazione presso la madre, regolamentava la frequentazione con diritto di pernotto in favore del padre, determinava a carico dello stesso un contributo di mantenimento delle parole di Euro 600 (oltre il 50% delle spese straordinarie) nonché un assegno personale in favore della resistente di euro 100.
Nel corso della trattazione del procedimento i coniugi riuscivano peraltro a superare gli originari contrasti tanto che all'udienza cartolare del 13 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate nei termini di cui all'epigrafe.
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Le condizioni con le quali i coniugi hanno convenuto l'affido condiviso delle figlie (nata nel 2016) e (nata nel 2019), regolamentato il diritto di visita con Per_1 Per_2 facoltà di pernotto da parte del padre, posto a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento di Euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie ed attribuito alla madre l'intero assegno unico universale non appaiono in contrasto con l'interesse della prole e debbono essere fatte proprie dal Tribunale. Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate in epigrafe. CP_1 Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 13 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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