Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/02/2026, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10123 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica Guglielmo Marconi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del
D.D.G. dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi -OMISSIS-, a mezzo del quale si è disposta in danno del ricorrente la revoca del titolo di abilitazione nella classe di concorso A41 - Scienze e Tecnologie Informatiche, in data 30 novembre 2024 e del certificato di abilitazione con protocollo-OMISSIS-del 2 dicembre 2024, conseguiti nell'ambito del percorso di formazione iniziale dei docenti per 30 CFU, All.2, del DPCM 4 agosto 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. GI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del titolo di abilitazione nella classe di concorso A41 - Scienze e Tecnologie Informatiche, conseguito in data 30 novembre 2024 motivato sulla base dell’assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione. Nello specifico, il percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 C.F.U., ai sensi dell’art. 2- ter , comma 4- bis , dell’art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017 e all’art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, era riservato a coloro che avevano svolto servizio presso le Istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti.
2. In particolare, l’Università, a seguito di rettifica dei requisiti di partecipazione da parte dell’interessato, ravvisava l’assenza del terzo anno del servizio all’interno del quinquennio di interesse (a.s. 2021/2022 indicato al posto dell’a.s. 2018/2019 invece inserito nella domanda).
3. Per tali ragioni l’Università con il decreto impugnato revocava il certificato di abilitazione alla classe A41 conseguito il 30 novembre 2024.
4. Il ricorrente si affida al seguente motivo di ricorso:
ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI LOGICITA’ E REGIONEVOLEZZA. ERRORE NEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 TER, COMMA 4 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 14 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D.P.C.M. DEL 4 AGOSTO 2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 75 DEL D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE
In particolare, l’opponente ritiene di aver complessivamente svolto negli anni 2019-2024 le attività didattiche e/o prestato servizio presso il Ministero dell’istruzione sufficienti a consentirgli di partecipare al percorso di formazione dei docenti di cui all’oggetto della presente sentenza. Inoltre, contesta l’operatività dell’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000 in quanto il conseguimento dell’abilitazione non sarebbe diretta conseguenza del dato non veritiero. Quest’ultimo - si aggiunge - avrebbe comportato unicamente la partecipazione al percorso formativo.
Infine, il ricorrente solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 citato per contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
5. Con memoria, i costituiti ministeri dell’Istruzione e del Merito nonché dell’Università e della ricerca eccepivano il difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessi dal processo in quanto il ricorrente ha impugnato unicamente il decreto di revoca emesso dall’Università mentre i Ministeri non hanno adottato alcun provvedimento.
6. All’udienza del 03.02.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La manifesta infondatezza del ricorso consente al collegio di affrontare direttamente il merito della questione, in disparte la richiesta di estromissione dal giudizio da parte dei Ministeri costituiti.
2. L’articolo 2- ter , del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, comma 4- bis prevede che “ Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all' articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2” .
2.1. Inoltre, l’art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124 chiarisce, in relazione alle modalità di individuazione dell’anno richiesto ai fini indicati, che “ Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”. In altri termini, l’anno da prendere in considerazione è individuato in quello scolastico (da settembre a giugno) e non civile (da gennaio a dicembre) e questo viene integrato qualora l’interessato abbia svolto almeno 180 giorni continuativi di servizio non di ruolo o sia rimasto in servizio dal 10 febbraio fino agli scrutini finali.
2.2. Nel caso di specie, come già individuato nella ricostruzione fattuale, il ricorrente ha indicato tra i requisiti richiesti, in un primo momento di aver svolto l’insegnamento richiesto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, per poi successivamente sostituire l’anno scolastico 2018/2019, in quanto non rientrante nel quinquennio in considerazione, con l’a.a. 2021/2022. A ben vedere come ricavabile dagli atti, e in assenza di prova contraria da parte del ricorrente, nel 2021/2022 non risulta aver svolto attività di insegnamento nella quantità di giorni e con le modalità richieste dal D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59. Nel provvedimento di revoca si legge infatti “ Con comunicazione dell'8 aprile 2025 alla Prof.ssa -OMISSIS-, il Dott. -OMISSIS-ha espressamente ammesso di aver "inserito una dichiarazione impropria, indicando come valido un terzo anno di servizio che, in realtà, non era stato svolto presso una scuola statale o paritaria"; Le verifiche condotte presso la Scuola Europa hanno confermato che il servizio si è effettivamente svolto negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, e non nell'A.S. 2021/2022 come dichiarato nella domanda corretta ”.
2.3. Alla luce di quanto dedotto, l’esercizio del potere di riesame con effetti caducatori del titolo abilitativo è stato correttamente esercitato dall’Università degli studi “G. Marconi” in quanto è emersa la mancanza di un pre-requisito normativamente necessario per accedere al corso di fomrazione abilitante. Non possono neanche essere invocati i principi di proporzionalità e di buona fede, come in realtà opposti dal ricorrente, in quanto, come correttamente dedotto dall’amministrazione “ il certificato è stato conseguito sulla base di una dichiarazione non veritiera, circostanza che esclude la configurabilità di un legittimo affidamento. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è configurabile un legittimo affidamento del privato quando il vantaggio non sia stato acquisito in maniera incolpevole ma derivi da una rappresentazione non veritiera della propria situazione che abbia indotto in errore l'amministrazione” . A nulla rileva che l’abilitazione non sia il risultato diretto della falsa rappresentazione ma l’esito di un percorso formativo in quanto il possesso di detti requisiti rappresenta un prius logico-giuridico necessario, il cui difetto priva di validità l’intera procedura abilitante.
3. Priva di pregio è l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sollevata in via subordinata dal ricorrente. Quanto dedotto vale già di per sé ad escludere la manifesta fondatezza della questione. Il potere di riesaminare i provvedimenti costituisce un principio immanente dell’esercizio del potere pubblico in quanto funzionale ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento. La dichiarazione del ricorrente prima e l’accertamento dell’amministrazione poi hanno messo in evidenza l’assenza di un requisito richiesto dalla legge che ha condotto alla revoca del titolo abilitativo conseguito in quanto frutto di una dichiarazione non corrispondente alla realtà giuridica richiesta.
4. Il ricorso pertanto è complessivamente da respingere.
5. L’andamento della vicenda e le questioni sollevate consentono di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
GI NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NA | LE CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.