CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC MA - Presidente - Sent. n. 120/2025 NU AI - Relatore - CC – 23/01/2025 AN RB R.G.N. 33742/2024 SE EL M. EA RO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NT LA, nato a [...] il [...] quale legale rappresentante della società Città Pulita s.a.s. avverso l’ordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NU AI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di NT LA, munito di procura speciale, avverso il sequestro preventivo del patrimonio aziendale della società Città Pulita s.a.s., quale legale Penale Sent. Sez. 3 Num. 8855 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 23/01/2025 2 rappresentante della predetta società, sottoposta ad indagine per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 undecies lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen., reato per il quale NT LA risulta persona sottoposta ad indagini, per difetto di legittimazione alla proposizione del riesame. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Francesco Albanese, difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 39 comma 1 del d.lgs n. 231 del 2001 nella misura in cui avrebbe ritenuto esistente un difetto di legittimazione in capo a NT LA a proporre l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di sequestro preventivo tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite EL che, con lo specifico riguardo al tema del riesame, senza costituzione in giudizio, da difensore nominato dal legale rappresentante, hanno precisato che è ammissibile la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente, secondo il disposto dell'art. 96 cod.proc.pen. in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'articolo 39 decreto legislativo 231 del 2001, sempre che precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall'articolo 57 del medesimo decreto. Pertanto l'impugnazione proposta dal legale rappresentante dell'ente non sarebbe inammissibile ogni qualvolta, in fase di esecuzione del sequestro preventivo, non venga comunicata all'ente l’informazione di garanzia, come avvenuto nel caso in esame nel quale, il tribunale del riesame, avrebbe dovuto verificare la sequenza procedimentale e solo dopo aver stabilito che il decreto il decreto di sequestro impugnato non era stato preceduto accompagnato dalla formale informazione di garanzia, avrebbe dovuto ritenere la legittimazione a proporre il riesame in capo al legale rappresentante dell’ente NT LA. 1. Il ricorso risulta fondato sulla base delle seguenti ragioni. 2. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dal difensore e procuratore speciale di NT LA, nella vesta di legale rappresentante della società Città Pulita s.a.s., colpita dall’ordinanza di sequestro preventivo del patrimonio sociale, società indagata dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 452 cod.pen., reato per il 3 quale NT LA risulta persona sottoposta ad indagini, per difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 39 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001. 3. L’art. 39 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001 stabilisce che “l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”. Già con la pronuncia Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello, Rv. 244406, la Corte di cassazione aveva chiarito come la disposizione di cui all'art. 39 d. lgs. 231 del 2001 vieti esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l'ente; una proibizione che si giustifica in quanto il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse, o nell'interesse di terzi, ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39, si è chiarito, è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo;
detto diritto risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale (così testualmente Sez. 6, n. 41398 del 2009, cit.). 4. Tali principi hanno trovato conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite EL (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, EL, Rv. 264313 – 01) secondo cui «in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001» e che «è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Ancora di recente, la Corte di cassazione ha ribadito che quando il legale rappresentante della società imputata di un illecito amministrativo ai sensi della legge n. 231/2011 ed è a sua volta indagato o imputato del reato presupposto, l'«l'esistenza del "conflitto" è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l'ulteriore conseguenza che il divieto scatta in presenza 4 della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095 - 01; Sez. 2, n. 52470 del 19/10/2018, dep. 21/11/2018, s.l.r. Martinelli, non massimata). 5. Risulta chiaro, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite EL, che il difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., concerne la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, e non, come nel caso in esame, in cui la richiesta di riesame sia stata proposta dal soggetto persona fisica sottoposta ad indagini per un reato. Nel caso in esame, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 1° luglio 2024, aveva respinta la richiesta di applicazione di misure cautelari, ed aveva accolto la richiesta di sequestro preventivo e, per l’effetto, disposto il sequestro preventivo nei confronti – tra gli altri – di NT LA, legale rappresentante della società Città Pulita, persona sottoposta ad indagini nell’ambito di indagini in ordine al reato di cui agli artt. 110, 452 cod.pen. Peraltro, per completezza, a quanto consta sulla base degli atti, nell’ambito della medesima indagine la società del NT non risulta indagata dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 452 cod.pen., per il quale risulta indagato NT LA che ha proposto istanza di riesame quale persona sottoposta ad indagini del reato di cui all’art. 452 cod.pen. Il Tribunale, sull’assunto che la società risulterebbe indagata dell’illecito amministrativo, circostanza che, come si è detto, non trova conferma dalla lettura del provvedimento genetico di sequestro, ha ritenuto sussistente l’incompatibilità ai sensi dell’art. 39 della legge n. 231 del 2001 e conseguentemente ritenuto inammissibile l’istanza di riesame del NT, istanza, si ribadisce, proposta quale persona sottoposta ad indagini avverso il decreto di sequestro preventivo e non quale soggetto legale rappresentante dell’ente collettivo per il quale opera il divieto ex art. 39 cit. 6. Il Tribunale ha fatto mal governo dei principi sopra richiamati e pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. 5 Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NU AI UC MA
udita la relazione svolta dal consigliere NU AI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di NT LA, munito di procura speciale, avverso il sequestro preventivo del patrimonio aziendale della società Città Pulita s.a.s., quale legale Penale Sent. Sez. 3 Num. 8855 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 23/01/2025 2 rappresentante della predetta società, sottoposta ad indagine per l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 undecies lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen., reato per il quale NT LA risulta persona sottoposta ad indagini, per difetto di legittimazione alla proposizione del riesame. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Francesco Albanese, difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 39 comma 1 del d.lgs n. 231 del 2001 nella misura in cui avrebbe ritenuto esistente un difetto di legittimazione in capo a NT LA a proporre l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di sequestro preventivo tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite EL che, con lo specifico riguardo al tema del riesame, senza costituzione in giudizio, da difensore nominato dal legale rappresentante, hanno precisato che è ammissibile la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente, secondo il disposto dell'art. 96 cod.proc.pen. in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'articolo 39 decreto legislativo 231 del 2001, sempre che precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall'articolo 57 del medesimo decreto. Pertanto l'impugnazione proposta dal legale rappresentante dell'ente non sarebbe inammissibile ogni qualvolta, in fase di esecuzione del sequestro preventivo, non venga comunicata all'ente l’informazione di garanzia, come avvenuto nel caso in esame nel quale, il tribunale del riesame, avrebbe dovuto verificare la sequenza procedimentale e solo dopo aver stabilito che il decreto il decreto di sequestro impugnato non era stato preceduto accompagnato dalla formale informazione di garanzia, avrebbe dovuto ritenere la legittimazione a proporre il riesame in capo al legale rappresentante dell’ente NT LA. 1. Il ricorso risulta fondato sulla base delle seguenti ragioni. 2. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dal difensore e procuratore speciale di NT LA, nella vesta di legale rappresentante della società Città Pulita s.a.s., colpita dall’ordinanza di sequestro preventivo del patrimonio sociale, società indagata dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 452 cod.pen., reato per il 3 quale NT LA risulta persona sottoposta ad indagini, per difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 39 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001. 3. L’art. 39 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001 stabilisce che “l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”. Già con la pronuncia Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello, Rv. 244406, la Corte di cassazione aveva chiarito come la disposizione di cui all'art. 39 d. lgs. 231 del 2001 vieti esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l'ente; una proibizione che si giustifica in quanto il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse, o nell'interesse di terzi, ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39, si è chiarito, è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo;
detto diritto risulterebbe del tutto compromesso se l'ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale (così testualmente Sez. 6, n. 41398 del 2009, cit.). 4. Tali principi hanno trovato conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite EL (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, EL, Rv. 264313 – 01) secondo cui «in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001» e che «è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Ancora di recente, la Corte di cassazione ha ribadito che quando il legale rappresentante della società imputata di un illecito amministrativo ai sensi della legge n. 231/2011 ed è a sua volta indagato o imputato del reato presupposto, l'«l'esistenza del "conflitto" è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l'ulteriore conseguenza che il divieto scatta in presenza 4 della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095 - 01; Sez. 2, n. 52470 del 19/10/2018, dep. 21/11/2018, s.l.r. Martinelli, non massimata). 5. Risulta chiaro, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite EL, che il difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., concerne la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, e non, come nel caso in esame, in cui la richiesta di riesame sia stata proposta dal soggetto persona fisica sottoposta ad indagini per un reato. Nel caso in esame, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 1° luglio 2024, aveva respinta la richiesta di applicazione di misure cautelari, ed aveva accolto la richiesta di sequestro preventivo e, per l’effetto, disposto il sequestro preventivo nei confronti – tra gli altri – di NT LA, legale rappresentante della società Città Pulita, persona sottoposta ad indagini nell’ambito di indagini in ordine al reato di cui agli artt. 110, 452 cod.pen. Peraltro, per completezza, a quanto consta sulla base degli atti, nell’ambito della medesima indagine la società del NT non risulta indagata dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 452 cod.pen., per il quale risulta indagato NT LA che ha proposto istanza di riesame quale persona sottoposta ad indagini del reato di cui all’art. 452 cod.pen. Il Tribunale, sull’assunto che la società risulterebbe indagata dell’illecito amministrativo, circostanza che, come si è detto, non trova conferma dalla lettura del provvedimento genetico di sequestro, ha ritenuto sussistente l’incompatibilità ai sensi dell’art. 39 della legge n. 231 del 2001 e conseguentemente ritenuto inammissibile l’istanza di riesame del NT, istanza, si ribadisce, proposta quale persona sottoposta ad indagini avverso il decreto di sequestro preventivo e non quale soggetto legale rappresentante dell’ente collettivo per il quale opera il divieto ex art. 39 cit. 6. Il Tribunale ha fatto mal governo dei principi sopra richiamati e pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. 5 Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NU AI UC MA