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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Marta Paganini Giudice dott. Marco Tremolada Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1540/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Suello in via ai Pascoli n. 15, con il patrocinio dell'avv. DE CAPITANI FABRIZIO
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Sala Parte_2 C.F._2 al Barro di Galbiate in via Garibaldi n. 6, con il patrocinio dell'avv. DE CAPITANI FABRIZIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Entrambe le parti chiedono, congiuntamente, che, espletati gli incombenti di rito ed acquisito il parere del P.M., di rimettere gli atti al Collegio per l'omologazione della loro separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La signora e la figlia minore disciplineranno in completa Parte_2 Per_1
autonomia il diritto di visita, in base alle rispettive esigenze scolastiche e lavorative.
Con analogo criterio verranno determinati i periodi delle festività, nonché delle ferie estive ed invernali;
3) I signori e provvederanno al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2
. Per_1
Quanto alle spese straordinarie in favore di , i coniugi se ne faranno carico in Per_1
ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco
che qui integralmente si ritrascrive
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
i) eventuale mensa scolastica.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di giuida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto o in caso di silenzio si avrà assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata a/r ovvero email o messaggio SMS o Whatsapp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 4) stabilire che i genitori potranno beneficiare della detrazione per la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno, mentre l'AUU verrà percepito al 100% dal Signor
[...]
; Pt_1
5) i coniugi concordano di mantenere in comproprietà il Camper targato EG280XW, con costi a carico di ciascuno nella misura del 50%;
6) la vettura Fiat 500X tg FY606AJ rimarrà definitivamente assegnata al signor Pt_1
mentre la Fiat 500 tg FC877CZ rimarrà definitivamente assegnata alla signora Pt_2
Ciascuno dei coniugi provvederà pertanto a sostenere integralmente le spese inerenti la vettura a sé assegnata;
7) i coniugi si dichiarano economicante indipendenti e di non svolgere alcuna reciprova domanda di contribuzione e aid avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 24/06/1995 a SUELLO e dalla loro unione sono nate le figlie Persona_2
a Lecco in data 06/11/1996, maggiorenne, a Lecco in data 27/04/1999, Persona_3 maggiorenne, e a Lecco in data 04/05/2006 maggiorenne non Persona_4 economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SUELLO il 24/06/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie A, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di SUELLO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/01/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Marta Paganini Giudice dott. Marco Tremolada Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1540/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Suello in via ai Pascoli n. 15, con il patrocinio dell'avv. DE CAPITANI FABRIZIO
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Sala Parte_2 C.F._2 al Barro di Galbiate in via Garibaldi n. 6, con il patrocinio dell'avv. DE CAPITANI FABRIZIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Entrambe le parti chiedono, congiuntamente, che, espletati gli incombenti di rito ed acquisito il parere del P.M., di rimettere gli atti al Collegio per l'omologazione della loro separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La signora e la figlia minore disciplineranno in completa Parte_2 Per_1
autonomia il diritto di visita, in base alle rispettive esigenze scolastiche e lavorative.
Con analogo criterio verranno determinati i periodi delle festività, nonché delle ferie estive ed invernali;
3) I signori e provvederanno al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2
. Per_1
Quanto alle spese straordinarie in favore di , i coniugi se ne faranno carico in Per_1
ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco
che qui integralmente si ritrascrive
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
i) eventuale mensa scolastica.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di giuida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto o in caso di silenzio si avrà assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata a/r ovvero email o messaggio SMS o Whatsapp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 4) stabilire che i genitori potranno beneficiare della detrazione per la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno, mentre l'AUU verrà percepito al 100% dal Signor
[...]
; Pt_1
5) i coniugi concordano di mantenere in comproprietà il Camper targato EG280XW, con costi a carico di ciascuno nella misura del 50%;
6) la vettura Fiat 500X tg FY606AJ rimarrà definitivamente assegnata al signor Pt_1
mentre la Fiat 500 tg FC877CZ rimarrà definitivamente assegnata alla signora Pt_2
Ciascuno dei coniugi provvederà pertanto a sostenere integralmente le spese inerenti la vettura a sé assegnata;
7) i coniugi si dichiarano economicante indipendenti e di non svolgere alcuna reciprova domanda di contribuzione e aid avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 24/06/1995 a SUELLO e dalla loro unione sono nate le figlie Persona_2
a Lecco in data 06/11/1996, maggiorenne, a Lecco in data 27/04/1999, Persona_3 maggiorenne, e a Lecco in data 04/05/2006 maggiorenne non Persona_4 economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SUELLO il 24/06/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie A, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di SUELLO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/01/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada