Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2025, proposto da
IA AT D’OS, AU FE, IE MO e PA TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. AT, 6;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 489 del 08.06.2023, resa sul ricorso R.G. n. 125/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 04.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del 11.03.2025 (in materia di c.d. Carta del Docente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT AB LL, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’Avv. Piotti per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti D’OS IA AT, FE AU, MO IE e TT PA hanno adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 489 dell’8 giugno 2023 nella parte in cui:
- ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta Elettronica del Docente relativamente agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 (per MO, TT e FE) e dal 2017/2018 al 2019/2020 (per D’OS);
- per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge per complessivi € 2.500,00 in favore di MO, € 2.042,40 in favore di TT, € 1.179,42 in favore di D’OS, ed € 2.036,43 in favore di FE.
1.2. Hanno esposto i ricorrenti che la predetta sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione soccombente in data 4 aprile 2024, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere ai ricorrenti le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, mediante il rilascio a ciascuno di essi della Carta del docente e l’accredito nella stessa della somma spettante, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, integrato dal deposito di relazione del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale nella quale si dà atto che la pratica è stata trasmessa al Ministero in data 13 giugno 2023 per l’esecuzione della sentenza, essendo la procedura gestita a livello centrale.
2.2. Parte ricorrente ha replicato con breve memoria, evidenziando che, ad oggi, la sentenza non è stata ancora eseguita; ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.3. All’udienza camerale del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
3.6. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.7. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU ON, Presidente
RT AB LL, Consigliere, Estensore
AU Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AB LL | AU ON |
IL SEGRETARIO