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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9599/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 00493410583
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230026559966000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320230026559966000, notificata il 20.09.2024, relativa all'autoveicolo con targa Targa_1 e al motoveicolo con targa Targa_2, per tassa automobilistica anno 2020, per un totale intimato di € 582,94.
Il ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva l'inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione e decadenza triennale del procedimento impositivo, precisando che anche a voler considerare il periodo di sospensione OV (ove applicabile), il termine sarebbe iniziato a decorrere dall'1.09.2021 e sarebbe spirato il 31.08.2024.
Pertanto concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio dell'1.7.2025 controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine a qualsivoglia eccezione di merito per le quali risulti legittimato l'ente impositore e la declaratoria di legittimità dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria delle spese del giudizio, precisando che nel caso di specie i ruoli n.
2023/2318 e 2023/2560 (anno tributo 2020) sono stati resi esecutivi in data 22.2.2023 e 28.2.2023 e che sono stati consegnati all'agente della riscossione rispettivamente in data 25.4.2023 e 10.5.2023 il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 18.9.2024.
Con atto di costituzione in giudizio la Regione Siciliana controdeduceva al ricorso eccependo che l'ente impositore avrebbe provveduto a consegnare i ruoli relativi a tassa auto anno 2020 rispettivamente in data
25.4.2023 e 10.5.2023 all'ADER, ovvero nei termini di legge.
Pertanto la Regione Siciliana concludeva per:
- la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, quale Ente impositore, in ordine all'eccepita prescrizione conseguente alla notificazione della cartella in data 18.09.2024 e di non condanna a qualsivoglia onere conseguente l'eventuale soccombenza in giudizio per le motivazioni inerenti all'attività notificatoria-esecutiva posta in essere dall'Agente notificatore;
-la declaratoria di correttezza dell'operato dell'Ente impositore per quanto concerne il modus operandi in ordine all'attività relativa all'emissione della cartella, formazione e consegna del ruolo all'Ente notificatore;
-la compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 27.1.2025 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccepita prescrizione/decadenza triennale eccepita dal ricorrente, osserva la Corte che l'art. 5, comma 51, del d.l. 953/82 – convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Nel caso di specie, la pretesa azionata si riferisce a bollo auto anno 2020 richiesto in pagamento con l'impugnata cartella di pagamento notificata il 20.9.2024 e, pertanto, il relativo credito deve ritenersi non prescritto alla data di notifica della relativa cartella di pagamento per non essere maturato il termine di prescrizione triennale che sarebbe naturalmente spirato il 31.12.2023 ma che deve ritenersi slittato avanti per effetto del periodo di sospensione dei termini disposta dal D.L. n. 41/2021 che ha fatto slittare il termine di 2 anni per l'attività di recupero al fine di fronteggiare lo stato di emergenza da OV-19; invero la suddetta normativa Covid (D.L. n. 41/2021) ha disposto un termine di sospensione della riscossione di tutte le entrate di 2 anni e, dunque anche il termine di prescrizione deve ritenersi parimenti sospeso, ragion per cui la relativa cartella di pagamento per essere stata notificata in data 20.9.2024 deve ritenersi validamente notificata e pertanto confermata e, per l'effetto il ricorso va rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in € 100,00, oltre IVA ed accessori di legge, ed in favore della Regione Siciliana in complessivi
€ 100,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9599/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 00493410583
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230026559966000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320230026559966000, notificata il 20.09.2024, relativa all'autoveicolo con targa Targa_1 e al motoveicolo con targa Targa_2, per tassa automobilistica anno 2020, per un totale intimato di € 582,94.
Il ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva l'inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione e decadenza triennale del procedimento impositivo, precisando che anche a voler considerare il periodo di sospensione OV (ove applicabile), il termine sarebbe iniziato a decorrere dall'1.09.2021 e sarebbe spirato il 31.08.2024.
Pertanto concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio dell'1.7.2025 controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine a qualsivoglia eccezione di merito per le quali risulti legittimato l'ente impositore e la declaratoria di legittimità dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria delle spese del giudizio, precisando che nel caso di specie i ruoli n.
2023/2318 e 2023/2560 (anno tributo 2020) sono stati resi esecutivi in data 22.2.2023 e 28.2.2023 e che sono stati consegnati all'agente della riscossione rispettivamente in data 25.4.2023 e 10.5.2023 il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 18.9.2024.
Con atto di costituzione in giudizio la Regione Siciliana controdeduceva al ricorso eccependo che l'ente impositore avrebbe provveduto a consegnare i ruoli relativi a tassa auto anno 2020 rispettivamente in data
25.4.2023 e 10.5.2023 all'ADER, ovvero nei termini di legge.
Pertanto la Regione Siciliana concludeva per:
- la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, quale Ente impositore, in ordine all'eccepita prescrizione conseguente alla notificazione della cartella in data 18.09.2024 e di non condanna a qualsivoglia onere conseguente l'eventuale soccombenza in giudizio per le motivazioni inerenti all'attività notificatoria-esecutiva posta in essere dall'Agente notificatore;
-la declaratoria di correttezza dell'operato dell'Ente impositore per quanto concerne il modus operandi in ordine all'attività relativa all'emissione della cartella, formazione e consegna del ruolo all'Ente notificatore;
-la compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 27.1.2025 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccepita prescrizione/decadenza triennale eccepita dal ricorrente, osserva la Corte che l'art. 5, comma 51, del d.l. 953/82 – convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Nel caso di specie, la pretesa azionata si riferisce a bollo auto anno 2020 richiesto in pagamento con l'impugnata cartella di pagamento notificata il 20.9.2024 e, pertanto, il relativo credito deve ritenersi non prescritto alla data di notifica della relativa cartella di pagamento per non essere maturato il termine di prescrizione triennale che sarebbe naturalmente spirato il 31.12.2023 ma che deve ritenersi slittato avanti per effetto del periodo di sospensione dei termini disposta dal D.L. n. 41/2021 che ha fatto slittare il termine di 2 anni per l'attività di recupero al fine di fronteggiare lo stato di emergenza da OV-19; invero la suddetta normativa Covid (D.L. n. 41/2021) ha disposto un termine di sospensione della riscossione di tutte le entrate di 2 anni e, dunque anche il termine di prescrizione deve ritenersi parimenti sospeso, ragion per cui la relativa cartella di pagamento per essere stata notificata in data 20.9.2024 deve ritenersi validamente notificata e pertanto confermata e, per l'effetto il ricorso va rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in € 100,00, oltre IVA ed accessori di legge, ed in favore della Regione Siciliana in complessivi
€ 100,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)