CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10408 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LD ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati;
letta la memoria difensiva del 17 febbraio 2023 dell'avv. SERGIO RACIOPPA, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10408 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del Tribunale del 15 luglio 2020, con cui IN UI era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione e alla sospen- sione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei in relazione ai reati di cui agli artt. 582, primo comma, cod. pen. e 189, commi sesto e settimo, C.d.S. (in Massa il 5 settembre 2013). 2. Il IN, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata percezione dei fatti diretta da parte dei testimoni del P.M.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell'elemento sogget- tivo di tutti i reati contestati. 2.4. Nullità della sentenza per aver omesso di riferire e considerare le dichiara- zioni del teste SI AB. 2.5. Violazione di legge per errata valutazione di inattendibilità della teste Pelle- TA AU. 2.6. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.7. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per inter- venuta prescrizione. 2.8. Con memoria del 17 febbraio 2023 la difesa del IN illustra ulteriormente i motivi di doglianza e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col primo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione, è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e, cioè, in data 27 aprile 2022R Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 3
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per interve- nuta prescrizione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati;
letta la memoria difensiva del 17 febbraio 2023 dell'avv. SERGIO RACIOPPA, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10408 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del Tribunale del 15 luglio 2020, con cui IN UI era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione e alla sospen- sione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei in relazione ai reati di cui agli artt. 582, primo comma, cod. pen. e 189, commi sesto e settimo, C.d.S. (in Massa il 5 settembre 2013). 2. Il IN, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata percezione dei fatti diretta da parte dei testimoni del P.M.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell'elemento sogget- tivo di tutti i reati contestati. 2.4. Nullità della sentenza per aver omesso di riferire e considerare le dichiara- zioni del teste SI AB. 2.5. Violazione di legge per errata valutazione di inattendibilità della teste Pelle- TA AU. 2.6. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.7. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per inter- venuta prescrizione. 2.8. Con memoria del 17 febbraio 2023 la difesa del IN illustra ulteriormente i motivi di doglianza e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col primo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione, è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e, cioè, in data 27 aprile 2022R Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 3
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per interve- nuta prescrizione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.