Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2005, n. 2634
CASS
Sentenza 13 ottobre 2005

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Massime1

Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in luogo di fissare l'apposita udienza prevista dall'art. 447, comma secondo, cod. proc. pen., respinga "de plano" la richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari è da considerare affetto da nullità a regime cosiddetto "intermedio" ed avverso il medesimo deve ritenersi esperibile, ai sensi dell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, non trovando invece applicazione il disposto di cui all'art. 586 cod. proc. pen. (per il quale le ordinanze dibattimentali e predibattimentali sono impugnabili solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio), dal momento che il provvedimento in questione non si colloca nella fase dibattimentale o predibattimentale ma in quella delle indagini preliminari, definendola.

Commentario1

  • 1L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2005, n. 2634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2634
Data del deposito : 13 ottobre 2005

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