Articolo 38 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 37Articolo 39
Versione
15 ottobre 1950
Art. 38. (Provvedimenti dell'istruttore d'appello)

Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 350 (Attivita' dell'istruttore). - All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.
"Dichiara l'inammissibilita' dell'appello o l'improcedibilita' di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma.
"Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
"Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357".
"Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.
"La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, puo' chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
"Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a se', e decide con ordinanza, che e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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