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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5391/2022
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ALLEGRA MARIO
Parte attrice
contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BRUZZONE ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“In via istruttoria:
-si insiste sull'ammissione delle prove dedotte con le memorie
istruttorie e non ammesse in quanto rilevanti, conducenti ed
ammissibili;
In via principale:
1) -Accertare e dichiarare che il sinistro del 18.11.2019 per cui è
causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in in
[...]
Viale del Lavoro, 1, 35020 in qualità di Ente CP_1 Controparte_2
proprietario della strada per le ragioni di cui in narrativa;
In via Subordinata:
2) Accertare e dichiarare che il sinistro del 18.11.2019 per cui è
causa si è verificato per fatto e colpa prevalente del Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in in
[...]
Viale del Lavoro, 1, 35020 in qualità di Ente CP_1 Controparte_2
proprietario della strada per le ragioni di cui in narrativa con un
concorso di colpa del 30 % in capo all'attore ed il 70% in capo
all'ente convenuto;
Per l'effetto:
3) Accertare e dichiarare che il Sig. in Parte_1
conseguenza del sinistro de quo ha riportato le lesioni personali
gravissime e permanenti pari al 50% di danno biologico, temporaneo e
permanente, oltre le conseguenze dinamico relazionali e perdita di
chances lavorative al 100% e sofferenze morali come accertato dalla
CTU della dott.ssa ; Per_1
Per l'effetto, condannare il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno integrale
(patrimoniale e non patrimoniale), per le voci di danno di cui in
narrativa, comprese le spese sostenute, patito e patiendo dal Sig.
ordinando ad esso di pagare a favore dello stesso Parte_1
la somma di euro 520.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore
che sarà valutata dal Giudicante ed accertato con l'attività
istruttoria svolta in corso di causa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi ex
art. 93 a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
per parte convenuta:
pag. 2/27 “NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dal signor
contro il , in quanto Parte_1 Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova diretta per testi sui seguenti
capitoli di prova: …omissis…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 5.9.2022
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_3
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 24.3.2019, alle ore 22:30, lungo la via del Lavoro, in prossimità
del civico n. 31, nel territorio comunale di Ponte San Niccolò (PD).
Secondo la ricostruzione attorea, il alla guida della propria Pt_1
motocicletta Honda Hornet 600, targa CY10330, mentre percorreva il tratto stradale suddetto, all'uscita di un'ampia curva sinistrorsa a visuale libera, perdeva il controllo del mezzo, sbandando verso destra, finendo sul margine erboso della carreggiata, ove impattava frontalmente contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo
(cfr. doc. 1 attore), per poi concludere la propria corsa nel fossato adiacente.
A seguito dell'urto riportava la recisione dell'arto inferiore destro,
con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 55% del danno biologico permanente.
L'attore adduceva che la responsabilità del grave evento lesivo dovesse essere integralmente ascritta all' convenuto, ai sensi CP_4
dell'art. 2051 c.c., lamentando che l'incidente era stato causato, da un lato, dalle cattive condizioni del manto stradale, e, dall'altro,
pag. 3/27 dalla presenza del palo della pubblica illuminazione privo di alcuna barriera protettiva (guard rail) lungo il margine della carreggiata.
Nel quantificare il danno, parte attrice faceva riferimento alle tabelle di Milano, stimando il danno biologico in € 438.336,00.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il Controparte_3
contestava integralmente la domanda, deducendo:
- l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, sulla base del comportamento imprudente dallo stesso tenuto, valorizzando in particolare le dichiarazioni rese ai
Carabinieri in data 14.3.2019, ove riferiva di essersi distratto alla guida (doc. 1 parte convenuta);
- la violazione dei limiti di velocità, ritenendo che il Pt_1
percorse il tratto stradale a velocità non inferiore a 80 km/h,
eccedente il limite massimo di 50 km/h vigente in loco;
- l'insussistenza di qualsivoglia obbligo, in capo all'Amministrazione comunale, di installare barriere di protezione lungo quel tratto, in quanto non ricompreso nell'ambito di applicazione del D.M. n. 223/1991, né
oggettivamente qualificabile come tratto ad elevata pericolosità.
Contestava inoltre la quantificazione dei danni effettuata dall'attore sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non, evidenziando l'assenza della relazione medico legale e il diritto del in Pt_1
ogni caso alla pensione di invalidità.
La causa veniva istruita con consulenza medico legale sulla persona dell'attore, affidata alla dott. Nalin e cinematico-dinamica eseguita dall'ing. . Per_2
pag. 4/27 La causa passa ora in decisone sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*
1. Sull'eccezione di invalidità della procura alle liti
formulata da parte attrice
In limine si precisa che si ritiene superata ogni questione in merito alla validità della procura alle liti conferita al difensore del e alla relativa delibera comunale. CP_1
Dalla consultazione della procura alle liti allegata con la comparsa di costituzione del , per il tramite della Consolle del CP_1
Magistrato, questo giudice attesta l'esistenza, fin dall'origine,
della firma apposta dall'avv. Bruzzone, con la stringa a margine del file e la relativa “coccarda”; sicchè è pienamente operante il principio di diritto affermato da Cass. SS.UU. 25032/2005.
Il termine ex art. 182 c.p.c. concesso dal precedente g.i. ad esito della prima udienza non era quindi necessario sotto questo profilo.
Ogni diversa questione deve intendersi rigettata e comunque superata perché non riproposta nelle conclusioni né trattata in conclusionale dall'attore.
*
2. Ricostruzione del sinistro
2.1. In punto di fatto, dalla ricostruzione del sinistro effettuata dal consulente tecnico d'ufficio ing. è stato accertato che Per_2
il , perdendo in controllo del motociclo dopo aver impegnato la Pt_1
curva di via Del Lavoro, percorrendo una traiettoria eccessivamente ampia, oltrepassava il margine destro della carreggiata invadendo la pag. 5/27 banchina erbosa, ove, dopo circa 16 m. impattava contro un palo dell'illuminazione pubblica (cfr. foto n. 3 c.t.u.).
La consulenza tecnica dell'ing. è stata depositata in data Per_2
18.1.2024; successivamente, con deposito del 2 maggio 2024, il CTU
ha reso i chiarimenti richiesti dal patrocinio attoreo. Per_2
2.2. In particolare:
- ha escluso che l'uscita dalla carreggiata fosse attribuibile alle cattive condizioni della strada e quindi all'omessa manutenzione del;
CP_1
- ha accertato l'eccessiva velocità tenuta dal motociclista (circa
83 km/h su tratto con limite di 50 km/h);
- ha accertato che i livelli di degrado riscontrati non potevano ritenersi tali da compromettere la stabilità dei veicoli a due ruote (dalla foto n. 13 della CTU si evince la pavimentazione risultava deteriorata in più punti);
- ha evidenziato che i tratti maggiormente compromessi si collocavano nel senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dal motociclista e, comunque, nella zona centrale della carreggiata, non interessando dunque la parte laterale destra da lui effettivamente impegnata, escludendo quindi che l'uscita di carreggiata fosse imputabile alle cattive condizioni del manto stradale;
- dall'esame degli elementi oggettivi riferibili alla dinamica dell'incidente, non emerge alcuna chiara condizione da cui ritenere che la posizione e l'assetto del motociclo al momento del superamento della carreggiata potessero essere correlati con l'anomalia del manto stradale.
pag. 6/27 2.3. La ricostruzione del c.t.p. di parte attrice secondo cui la deviazione del motociclo si sarebbe determinata a monte del punto di uscita, a causa delle degradazioni del manto stradale non tiene conto del punto in cui si è verificata la collisione e del punto d'inizio delle tracce prodotte dalle ruote del motociclo lungo la banchina erbosa.
2.4. La ricostruzione cinematica effettuata dal c.t.u. ha accertato che il motociclo raggiunse il punto di uscita dalla carreggiata mentre era in assetto verticale (come desumibile anche dall'analisi dei danni riportati al motociclo) e seguiva una traiettoria il cui raggio di curvatura progressivamente superava quello geometrico della curva;
ciò
non in conseguenza di un'evidente deviazione rispetto all'asse stradale, né per effetto di una scivolata o di una perdita improvvisa di aderenza, concludendo che simile dinamica risulta tipica di condotte connotate da velocità eccessiva.
2.5. Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni stradali e della velocità limite di sbandamento calcolata per quel tratto (pari a
138 km/h), largamente superiore alla velocità effettivamente tenuta dal conducente — stimata in circa 83 km/h al momento dell'uscita di carreggiata e 72 km/h al momento dell'impatto (come risulta dai chiarimenti richiesti al c.t.u.) — deve ritenersi che la perdita di controllo sia attribuibile ad un errore del conducente, verosimilmente dovuto a distrazione o imperizia, che lo ha condotto ad avvicinarsi eccessivamente al margine destro della carreggiata, fino ad oltrepassare il ciglio erboso, perdendo il controllo del mezzo. Sul
punto si ritengono esaustivi i chiarimenti del c.t.u.
pag. 7/27 2.6. Tale ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso attore alla polizia giudiziaria (cfr. doc. 19 attore,
pag. 19), dalle quali si evince una distrazione alla guida:
2.7. La relazione peritale, in definitiva, esclude che la velocità
costituisca la causa determinante dell'uscita di strada, ritenendo invece causa predominante la distrazione del conducente (si veda a pag. 72 della CTU, in fondo).
2.8. Quanto, infine, al palo dell'illuminazione pubblica contro il quale è avvenuto l'impatto, il c.t.u. ha escluso che si trattasse di un elemento strutturalmente vetusto o deteriorato, tale da comprometterne la resistenza all'urto.
*
3. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_5
Sul nesso di causalità materiale e sul rapporto di custodia
[...]
3.1.2. La c.t.u. ha accertato che l'evento dannoso non ha avuto innesco/origine, a monte, per la cattiva condizione in cui si trovava il manto stradale.
3.1.3. In tal senso, deve escludersi che tale circostanza possa rivestire rilevanza causale, ancorché concorrente, nella pag. 8/27 determinazione del sinistro;
è emerso che il motociclista perse il controllo del veicolo a causa di una propria distrazione, impattando successivamente contro il palo dell'illuminazione.
3.1.4. In ragione di ciò, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia — presupposto per configurare una responsabilità
del ex art. 2051 c.c. — deve essere scrutinato esclusivamente CP_1
in relazione alla situazione della strada, che l'attore assume mancante di adeguata protezione laterale (circostanza che ha condotto il motocilista allo scontro con palo dell'illuminazione).
3.1.5. Di converso, la condotta dell'attore, consistita nella perdita del controllo del motoveicolo, deve essere apprezzata ai fini del concorso colposo del danneggiato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
*
3.1.6. Il rapporto di custodia e il nesso di causalità materiale tra l'evento e la cosa in custodia sussistono: in merito al secondo si precisa che ai fini dell'apprezzamento della causalità̀ materiale nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41
c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
3.1.7. Nel caso di specie, è chiaro che le conseguenze lesive patite dal sono riconducibili alla presenza del palo Pt_1
dell'illuminazione pubblica contro cui ha impattato.
pag. 9/27 3.1.8. Il primo presupposto, ovvero la sussistenza del rapporto di custodia del sulla strada (priva di guard rail) non risulta CP_1
contesto dal stesso. CP_1
3.1.9. In ogni caso, si precisa che con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze e quindi di tutti i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo imminente alla struttura e alle pertinenze della strada stessa (Cass. 15761/2016).
*
3.2. Sulla mancanza delle barriere di protezione
Parte attrice ha invocato l'omessa installazione di barriere di protezione (guardrail) imputabile all'Amministrazione comunale,
ritenendo che qualora vi fossero state le conseguenze dell'evento dannoso sarebbero state sicuramente inferiori.
*
3.2.1. In materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione sotto il profilo dell'omessa predisposizione di barriere stradali la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo
Cass. 1195/2024) ha in più occasioni chiarito che:
- il gestore della rete viaria non ha l'obbligo di apporre barriere di contenimento su ogni tratto di strada, ivi compresi quelli non connotati da particolare pericolosità, allo scopo di neutralizzare ogni possibile anomalia nella condotta degli utenti della strada (Cass., Sez. III, n. 15723/2011); pag. 10/27 - la P.A. deve effettuare una valutazione concreta del rischio connesso alla transitabilità della strada, essendo configurabile una colpa tanto specifica quanto generica (Cass., Sez. III, n.
10916/2017);
- la custodia si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale,
sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo
(Cass., Sez. III n. 26527/2020).
3.2.2. Nel caso di specie la normativa tecnica di cui al D.M. 223/1992
non imponeva l'installazione di barriere nel tratto stradale in oggetto;
ciò nonostante, secondo il ragionamento di diritto da ultimo chiarito anche da Cass. 882/2025, che qui si richiama integralmente,
si rinviene un addebito in capo al . CP_1
3.2.3. Si deve comunque richiamare il contenuto dell'art. 3 delle
Istruzioni Tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, non applicabile
ratione temporis ma rilevante in via interpretativa, laddove si prevede che la protezione debba almeno riguardare: “il margine
laterale stradale nelle sezioni in rilievo dove il dislivello tra il
colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1
m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza
maggiore o uguale a 2/3 m. [omissis]; gli ostacoli fissi (frontali o
laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della
strada”. pag. 11/27 3.2.4. Analogamente la Circolare Min. Inf. e Trasp. prot. 0062032-21
del 21.07.2010, applicabile nel caso specifico, richiamando quanto previsto dal summenzionato art. 3 prevede che “Nelle sezioni di
rilievo dove il dislivello tra il colo dell'arginello ed il piano di
campagna risulta superiore o uguale ad 1 mm. e con pendenza della
scarpata superiore o uguale a 2/3 i margini laterali devono essere
obbligatoriamente protetti impegnando barriere di sicurezza stradale
[omissis]. Si ricorda comunque che il criterio di scelta da tenere
presente è l'effettiva pericolosità di una fuoriuscita nei punti
ricordati, in quanto l'urto su di un dispositivo è comunque
potenzialmente traumatico e da evitare, se non necessario, per non
introdurre un elemento di ulteriore pericolo”.
3.2.5. A tal proposito, l'ing. ha rilevato come la presenza, Per_2
lungo la banchina erbosa, di pali dell'illuminazione e di alberature —
elementi rientranti nella categoria degli “ostacoli fissi” — avrebbe reso opportuna, ai sensi del D.M. 223/1992 e dei successivi aggiornamenti, l'installazione di adeguati dispositivi di protezione.
3.2.6. Tale normativa non è applicabile al caso di specie;
tuttavia il dislivello della scarpata, pari a circa due metri, assieme alla presenza di ostacoli fissi avrebbero imposto, in ossequio a criteri di ordinaria diligenza e prudenza, una valutazione preventiva circa la necessità di apporre barriere di sicurezza, quanto meno nel tratto curvilineo ove si è verificato l'incidente.
3.2.7. Invero, la Circolare del Ministero subordina l'installazione di tali barriere all'effettiva pericolosità della sede stradale —
valutata in funzione dell'incidentalità del tratto e delle sue caratteristiche planimetriche, quali il raggio di curvatura;
in relazione alla concreta tipologia dell'evento dannoso, il rischio di pag. 12/27 fuoriuscita dalla carreggiata in corrispondenza della curva assume rilievo dirimente.
3.2.8. Pertanto, pur a fronte della limitata incidentalità del tratto stradale in questione, come eccepito dalla parte convenuta, si ritiene che il avrebbe dovuto predisporre idonee barriere lungo tutto CP_1
il tratto interessato dal sinistro, a protezione sia della sede stradale che della scarpata adiacente.
3.2.9. La strada, per sua intrinseca conformazione e per la presenza di ostacoli fissi ravvicinati, presentava comunque un livello di pericolosità tale da rendere quanto meno opportuna — se non doverosa —
l'installazione di barriere di sicurezza, soprattutto nei tratti curvilinei.
3.2.10. In conclusione, si precisa che l'accertamento del comportamento omissivo del custode nel caso in esame è volto CP_1
unicamente a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, ossia al solo fine di accertare l'esistenza del rapporto causale tra quella cosa e l'evento dannoso (in ossequio a SS.UU.
20943/2022).
*
3.2.11. La circostanza secondo cui alla causazione del sinistro ha concorso la condotta colposa dell'utente della strada non è, di Pt_1
per sé, idonea a integrare il caso fortuito.
3.2.12. E' necessario verificare se la presenza di un'adeguata barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre una resistenza efficace all'urto del veicolo e, conseguentemente, attenuarne gli effetti lesivi ed evitare, in definitiva, il sinistro così come si è
pag. 13/27 verificato (motociclista fuori strada che va a collidere contro il palo).
3.2.13. Il c.t.u. nella propria relazione ha rilevato come, alla luce della dinamica del sinistro, la presenza di barriere laterali di sicurezza non avrebbe condotto il motociclista a collidere contro i pericolosi paletti/montanti verticali, ma avrebbe piuttosto comportato un primo urto contro la superficie laterale della fascia trasversale della barriera, con possibile coinvolgimento di gamba e piede destri,
e caduta del motociclista, successivamente alla prima fase d'urto contro il guardrail, verso sinistra e non verso la suddetta barriera
(p. 43 e figura 12 e 13 c.t.u.).
3.2.14. Ciò è sufficiente ai fini del decidere, senza necessità di indagare oltre in merito allo scenario alternativo che si sarebbe presentato in presenza di barriere specificamente dotate di protezioni per motociclisti, né in merito a quali e quante lesioni avrebbe riportato l'attore motociclista se vi fossero state le barriere di protezione dell'uno o dell'altro tipo.
3.2.15. Invero ciò di cui qui si discute è l'accertamento della dinamica del sinistro così come avvenuto e la verifica se, ipotizzando sulla strada la presenza del guard rail, tale barriera avrebbe potuto opporre resistenza all'urto da parte del mezzo, scongiurando così lo scontro della moto contro il palo, che invece si è verificato. A ciò
ha dato risposta affermativa il CTU con definitiva conferma della sussistenza del nesso di causa tra cosa ed evento.
*
3.2.16. Le deduzioni del - che in conclusionale valorizza la CP_1
circostanza per cui anche in presenza di guard rail l'esito dell'urto pag. 14/27 sul corpo del sarebbe stato il medesimo (con produzione di Pt_1
assimilabili lesioni all'arto inferiore) - non sono condivisibili.
3.2.17. Trattandosi di responsabilità oggettiva da cosa in custodia,
come detto, la prova liberatoria dell'ente comunale passava per la dimostrazione che, anche ipotizzando la presenza di guard rail, la moto (a causa della velocità e della forza dell'impatto ossia a causa del comportamento abnorme dell'utente della strada) avrebbe sfondato la barriera o l'avrebbe “scavalcata” così finendo allo stesso modo nella scarpata e contro il palo.
3.2.18. Ogni diversa deduzione del invece, si focalizza sulle CP_1
conseguenze lesive dell'urto (cioè sul danno-conseguenza patito dal
) valorizzando la serie causale successiva all'ipotetico urto Pt_1
contro il guard rail (ossia il nesso tra l'ipotetico urto e le possibili lesioni).
3.2.19. Oggetto del presente giudizio è la verifica del nesso di causalità materiale del c.d. danno-evento, ossia il nesso tra condizione della strada (senza barriere) e l'urto contro il palo:
l'assenza di barriere guard-rail si è sicuramente inserita nella catena causale che ha provocato la fuoriuscita della moto nel pendio erboso sì da aver determinato l'evento, in concorso con la condotta di guida del motociclista di cui si dirà.
3.2.20 A tal proposito è necessario interpretare gli artt. 2051 e 1227
cod. civ., secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 30921 del 22/12/2017) che afferma: “qualora - con valutazione di
fatto insindacabile in sede di legittimità - un evento dannoso sia
stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del
danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una
diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che pag. 15/27 sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi
in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al
responsabile (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ritenuto
che non potesse escludersi il concorso di colpa del danneggiato,
fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine
all'evento lesivo dovuto all'urto contro un guard-rail ed alla
conseguente caduta in una scarpata, nonostante potesse ritenersi che
una diversa tipologia di guard rail avrebbe potuto contenere
l'impatto)”.
3.2.21. Allo stesso modo, applicando “all'inverso” tali principi, la identica entità del danno alla persona del , che sarebbe dipesa Pt_1
da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto,
non incide sul giudizio di responsabilità del qui in essere. CP_1
3.2.22. Una volta riconosciuto il nesso causale con la cosa in custodia il danno che può essere oggetto di risarcimento è quello che si è verificato in concreto in dipendenza immediata e diretta dell'evento, cioè la fuoriuscita di strada, come imputata causalmente alla condotta colposa della vittima, che si è distratta alla guida, in concorso con la condizione della strada stessa.
La tesi sostenuta dal con conclusionale, invece, sembra CP_1
applicare la disciplina dell'art. 1227 c.c. non all'evento di danno così come si è verificato (urto contro il palo), bensì allo scenario alternativo ipotetico configurato dalla presenza della barriera protettiva.
*
pag. 16/27 3.2.23. Tutto ciò premesso, è possibile ritenere, applicando il criterio del “più probabile che non”, che la installazione del guardrail — la cui mancanza è ascrivibile alla responsabilità del
— avrebbe evitato l'urto contro il palo, tenuto conto del fatto CP_1
che la velocità con cui impattava il motociclista, seppur oltre al limite, non risulta particolarmente eccessiva e non avrebbe quindi divelto o superato la barriera.
3.2.24. Il criterio giuridico che il giudice è chiamato ad applicare nei casi in cui non sia possibile raggiungere un grado di certezza scientifica, è quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero della maggiore probabilità logica, già richiamato: probabilmente il , Pt_1
impattando contro il guard rail, sarebbe stato sbalzato verso sinistra, sulla carreggiata, e non sarebbe finito fuori strada.
Si ribadisce quindi il nesso di causa tra la cosa in custodia dell'ente, ex art. 2051 c.c., e l'evento lesivo di cui si discute.
*
4. Il concorso colposo del danneggiato
4.1. Com'è noto, in tema di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente accertare l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, restando esclusa la responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Quest'ultimo rileva come fattore causale estraneo alla sfera del custode, idoneo a interrompere il nesso eziologico con l'evento lesivo, in quanto dotato di efficacia autonoma e assorbente.
4.2. Attesa la rilevanza della condotta del conducente , si Pt_1
ricorda che tanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile mediante l'adozione di normali cautele da parte dello pag. 17/27 stesso danneggiato, tanto maggiore sarà il peso eziologico del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino a poter interrompere del tutto il nesso causale tra cosa e danno qualora tale condotta non risulti ragionevolmente prevedibile, in base a criteri oggettivi di regolarità causale (Cass. Sez. III, n. 12974/2020).
4.3. In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa:
- (a) dalla prova del caso fortuito, cioè di un evento estraneo dotato di efficacia causale autonoma e imprevedibile;
- (b) dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo.
Tali condotte, se umane, devono essere imprevedibili e inevitabili secondo criteri oggettivi e non in base alla mera possibilità teorica di comportamenti negligenti.
4.4. Nel caso di specie, come accertato dalla CTU, l'evento dannoso è
stato innescato in primis dalla distrazione alla guida del conducente del motociclo, il quale perdeva il controllo del mezzo e fuoriuscendo dalla carreggiata, impattava contro un palo della pubblica illuminazione.
4.5. Il tutto mentre procedeva ad una velocità superiore rispetto al consentito (circa 83 km/h al momento dell'uscita di carreggiata, 72
km/h al momento dell'impatto su strada con limite 50 km/h).
4.6. Tale condotta non può ritenersi oggettivamente imprevedibile ovvero tale da escludere qualunque rilevanza alla mancanza di guard rail in quel tratto strade e alla presenza del palo, per cui la strada non si atteggia a mero “teatro del sinistro”.
pag. 18/27 4.7. La distrazione alla guida, la traiettoria eccessivamente ampia da parte del motociclista e la velocità superiore al limite (ma non abnorme), non posso intendersi quali condotte assolutamente straordinarie ed imprevedibili, essendo anzi situazioni tipiche e ricorrenti tra i vari sinistri stradali.
4.8. Pertanto, risulta configurabile un concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno atteso che la condotta del motociclista non può qualificarsi come aberrante (e conseguentemente non si atteggia quale fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento).
4.9. In tal senso assumono rilevanza anche le caratteristiche del luogo ove si è verificato il sinistro;
ovvero il fatto che l'urto si è
verificato in prossimità di una curva ad ampio raggio, non distante dalla carreggiata, lungo una strada con limite di velocità di 50 km/h e segnaletica di pericolo regolarmente presente (cfr. foto 8 bis e ter della c.t.u.).
4.10. A ciò si aggiunga che il tratto stradale in questione deve ritenersi pericoloso in ragione della curva e dislivello esistente tra la carreggiata e il fossato adiacente. In proposito, la Corte di
Cassazione ha chiarito che: “L'ente proprietario di una strada aperta
al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse
alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, a prescindere
dalla loro origine discrezionale;
tale responsabilità può essere
esclusa solo qualora la condotta della vittima sia abnorme, ovvero
estranea al novero delle evenienze prevedibili in relazione al
contesto” (Cass. Sez. III, sent. n. 15761/2016).
* pag. 19/27 4.11. Il comportamento imprudente del danneggiato ha avuto però
efficacia preponderante nella verificazione del sinistro così come si
è verificato, sì che la percentuale di responsabilità ascrivibile all'ente convenuto deve individuarsi nella misura minoritaria del 30%
e in capo al va posta la misura del 70%. Pt_1
4.12. Invero nel caso in esame la situazione di possibile danno
(fuoriuscita dalla strada) è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato/utente della strada delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
4.13. L'efficienza causale del comportamento imprudente del nel Pt_1
dinamismo causale del danno, si considera quindi maggiormente incidente sulla base degli indici normativi di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., valorizzando in particolare la gravità della condotta colposa di costui (colpa intesa non come elemento soggettivo ma come “entità” della diligenza violata, ossia il dovere di prestare attenzione alla guida di un motociclo), nonché la circostanza che l'elevata entità lesiva dell'urto è derivata in gran parte dalla forza e velocità con cui il corpo del motocilista impattava sul palo (ossia il superamento del limite di velocità).
*
5. Sul risarcimento dei danni
5.1. il danno non patrimoniale
5.1.1. Venendo alle conseguenze lesive del sinistro, la dott. ha Per_1
evidenziato che il ha subito un danno biologico temporaneo al Pt_1
100% per 40 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 55 %
per 80 giorni. pag. 20/27 5.1.2. I postumi permanenti residuati in capo all'attore (amputazione della gamba destra con arto protesizzato, moncone sofferente e percezione dell'arto “fantasma”) sono stati valutati dalla dott.ssa come pari al 40%. Per_1
5.1.3. In sede di oo.pp. medico legali non sono pervenute osservazioni da parte dei consulenti delle parti, così come alle udienze successive non vi sono state critiche sulla quantificazione percentuale qui indicata, che viene quindi utilizzata dal Tribunale ai fini del decidere, senza tenere conto della diversa e maggiore quantificazione proposta dal difensore attoreo in conclusionale, senza una adeguata motivazione tecnica a sostegno della sua affermazione.
5.1.4. Quanto al danno biologico, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione;
il radicale stravolgimento della vita conseguente alla amputazione della gamba, con l'immaginabile perdita di autonomia,
le rilevanti modifiche nelle relazioni interpersonali sono le gravissime conseguenze purtroppo comuni a tutti coloro i quali si trovino nelle condizioni dell'attore . Pt_1
5.1.5. Pur nella loro tragicità, si tratta di conseguenze non eccezionali o specifiche e come tali già considerate e compensate nella liquidazione forfettizzata del danno assicurata dalle previsioni tabellari.
5.1.6. I capitoli di prova orale formulati dall'attore in seconda memoria non sono stati ammessi per tale ragione, stante la loro generica riferibilità a situazioni (sofferenza, tristezza,
scoraggiamento) normalmente rinvenibili in casi come il presente e già
adeguatamente ripagati dalla liquidazione della componente morale del danno (ma non sufficienti per una ulteriore personalizzazione).
pag. 21/27 5.1.7. Infatti, va riconosciuta detta componente morale del danno: la condizione dell'attore non può non aver determinato nello stesso uno stato di profonda sofferenza interiore per le condizioni di vita cui è
forzato, per le inevitabili ripercussioni negative di detta condizione anche sui propri familiari;
si tratta di conseguenze lesive che ben possono essere ritenute provate in via presuntiva.
5.1.8. Pertanto, applicando le Tabelle di Milano edizione 2024,
considerato che l'attore (nato il [...]) al momento del sinistro
(24.3.2019) aveva 55 anni, consegue che il danno biologico ammonta a €
181.170,00 (importi relativi alla sola componente del danno alla salute in senso stretto).
5.1.9. Sommando a tale importo il danno da sofferenza morale,
individuato nella percentuale del 50%, considerato il livello elevato della stessa, l'importo del danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 271.755,00.
5.1.10 Quanto al danno da invalidità temporanea (totale e parziale) si riconoscono € 14.835,00 (punto base I.T.T. pari ad € 115,00).
*
5.2. danno da riduzione della capacità lavorativa
5.2.1. In citazione parte attrice chiedeva ristoro per il danno costituito dalla “riduzione della propria capacità lavorativa sia
generica che specifica”; dava atto che all'epoca del sinistro lavorava come autista per la ditta Italtransport;
dava atto che dall'anno 2019
percepisce pensione di invalidità.
5.2.2. Come correttamente rilevato dal convenuto con la memoria CP_1
di replica ex art. 190 c.p.c., nel corso del giudizio il non ha Pt_1
prodotto i documenti nn. 12, 13 e 14 che sono stati però indicati come pag. 22/27 depositati nell'elenco in calce alla citazione introduttiva (trattasi di «modello 730 anno d'imposta 2019», «n. 3 buste paga ditta
Italtransport Srl» e «CUD 2021 pensione INPS»).
5.2.3. Tali documenti (necessari per delibare la domanda di liquidazione del danno patrimoniale da riduzione di reddito) sono stati depositati solamente in uno con la comparsa conclusionale attorea: il deposito qui in esame è tardivo e la parte attrice non ha formulato istanza ex art. 153 c.p.c..
Di tali documenti quindi il Tribunale non tiene conto ai fini del decidere.
Il doc. 15 dimesso con la conclusionale invece è ammissibile perché
formatosi nel luglio del 2024 successivamente allo scadere delle preclusioni istruttorie.
*
5.2.4. Venendo quindi alla domanda di risarcimento del danno per riduzione della capacità lavorativa (sia generica che specifica) la stessa va rigettata per le seguenti ragioni:
- manca una chiara allegazione del tipo di danno che qui si chiede in pagamento in relazione alla situazione lavorativa concretamente vissuta dal ed in relazione agli emolumenti Pt_1
medio tempore percepiti dall'INPS;
- la CTU dott. ha confermato che l'attività posta in essere Per_1
dall'attore all'epoca del sinistro non è stata più svolta, con incidenza pari al 100% sulla capacità di svolgere mansioni di autista;
- all'epoca dei fatti il è stato mantenuto in servizio fino Pt_1
a marzo 2020, quando è stato licenziato (cfr. CTU pag. 22) Per_1 pag. 23/27 ed inserito nelle liste di collocamento obbligatorio (e dal 2019
percepiva pensione di invalidità);
- l'attore, circa dal gennaio del gennaio-febbraio del 2023, venne adibito a servizio di portineria presso il porto (cfr. pag. 22
CTU ); Per_1
- la CTU Nalin precisa poi: “Attualmente il paziente è assunto
come portatore di handicap, attraverso le liste protette e ha
riferito che tale attività per la quale è stato attualmente
assunto a tempo indeterminato, viene svolta senza difficoltà”
(pag. 26 CTu ); Per_1
- i postumi residuati, quindi, non hanno precluso la sua ricollocazione nel mondo del lavoro;
- non è noto quale sia lo stipendio attualmente percepito dal per l'attività svolta;
Pt_1
- non è quindi possibile procedere nemmeno al calcolo di un possibile danno differenziale (per un attuale e futuro minore guadagno) che a ben vedere non è stato chiaramente allegato e richiesto;
- alla luce delle carenze documentali descritte l'attore non ha provato né l'ammontare del reddito percepito prima dell'evento dannoso del 24.03.2019, né quello guadagnato successivamente con la nuova attività lavorativa, reddito che non è noto se sia inferiore rispetto al precedente.
*
5.3. Spese mediche
5.3.1. Quanto alle spese mediche sostenute dall'attore nel corso degli anni, il CTU dott.ssa ha ritenuto congruo e pertinente l'importo Per_1
di € 13.713,47, come da elenco specifico presente a pagina 27
dell'elaborato peritale. pag. 24/27 5.3.2. Venendo invece alle spese mediche future, il CTU ha chiarito che non si ritengono necessarie spese di assistenza.
5.3.4. Secondo la dott.ssa poi (cfr. pagg. 27 e 28 CTU), vi Per_1
potrebbero essere dei successivi controlli del paziente “che possono
non essere coperti dall' ” (rectius dal SSNN o al limite CP_6
dall'INPS), così come potrebbero rendersi necessarie “ulteriori
tipologie di protesi oltre quelle già ammesse e fornite da parte
dell' ”. CP_7 CP_6
5.3.5. Orbene, a fronte di simile incertezza (quantomeno per la parte relativa alle spese necessarie per i controlli e per le protesi, se a carico del Servizio Sanitario o se invece ricadenti sul danneggiato)
si ricorda che non è sufficiente la sola ipotesi formulata dall'ausiliario del giudice nel suo elaborato.
5.3.6. La parte non ha dimesso una propria consulenza di parte sul punto;
non è noto quali e quante sostituzioni saranno necessarie, se la tipologia di protesi che normalmente fornita in futuro sarà
adeguata alle esigenze del paziente o se invece ne servirà una diversa con costi privati;
l'aver allegato dei preventivi in corso di oo.pp.
che sono stati valutati dal CTU Nalin non è sufficiente prova dell'esistenza ed ammontare di ulteriori spese mediche future sul punto.
*
5.3.7. Riassumendo quindi i danni risarcibili in favore dell'attore ed applicando agli stessi la decurtazione del 70% per tener conto della quota parte di responsabilità allo stesso imputabile, si ha:
- danno non patrimoniale per € 286.590,00 (dato dalla somma tra
I.P. per € 271.755,00 ed € 14.835,00 per I.T.) che decurtato del
70% ammonta ad € 85.977,00;
pag. 25/27 - danno patrimoniale per spese mediche € 13.713,47 che decurtato del 70% ammonta ad € 4.114,04.
Detti valori sono da considerarsi già comprensivi della rivalutazione,
in quanto espressi all'attualità.
Spettano altresì gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c.
dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi compensativi sempre al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. (in difetto di allegazioni in merito ad un diverso tasso applicabile)
sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro 24.3.2019 e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in CP_1
dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
Mario Allegra, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale scaglione di valore individuato in base al
decisum, sulla somma liquidata dal Tribunale a favore di parte attrice.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86
n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove,
in forza del successivo art. 60, è necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti recuperare l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie è il convenuto a risultare obbligato in proposito.
P.Q.M.
pag. 26/27 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore CP_1 [...]
i seguenti importi: Parte_1
- € 85.977,00 per danno non patrimoniale;
- € 4.114,04 per danno patrimoniale;
oltre interessi come da dispositivo;
2. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore CP_1 [...]
le spese di lite per € 1.252,7 per spese vive ed € 7.051,50 Parte_1
per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Mario
Allegra;
3. pone definitivamente a carico del le spese delle CC.TT.UU.; CP_1
4. individua il convenuto quale soggetto nei cui confronti procedere a recuperare l'imposta prenotata a debito.
Così in data 13/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5391/2022
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ALLEGRA MARIO
Parte attrice
contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BRUZZONE ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“In via istruttoria:
-si insiste sull'ammissione delle prove dedotte con le memorie
istruttorie e non ammesse in quanto rilevanti, conducenti ed
ammissibili;
In via principale:
1) -Accertare e dichiarare che il sinistro del 18.11.2019 per cui è
causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in in
[...]
Viale del Lavoro, 1, 35020 in qualità di Ente CP_1 Controparte_2
proprietario della strada per le ragioni di cui in narrativa;
In via Subordinata:
2) Accertare e dichiarare che il sinistro del 18.11.2019 per cui è
causa si è verificato per fatto e colpa prevalente del Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in in
[...]
Viale del Lavoro, 1, 35020 in qualità di Ente CP_1 Controparte_2
proprietario della strada per le ragioni di cui in narrativa con un
concorso di colpa del 30 % in capo all'attore ed il 70% in capo
all'ente convenuto;
Per l'effetto:
3) Accertare e dichiarare che il Sig. in Parte_1
conseguenza del sinistro de quo ha riportato le lesioni personali
gravissime e permanenti pari al 50% di danno biologico, temporaneo e
permanente, oltre le conseguenze dinamico relazionali e perdita di
chances lavorative al 100% e sofferenze morali come accertato dalla
CTU della dott.ssa ; Per_1
Per l'effetto, condannare il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno integrale
(patrimoniale e non patrimoniale), per le voci di danno di cui in
narrativa, comprese le spese sostenute, patito e patiendo dal Sig.
ordinando ad esso di pagare a favore dello stesso Parte_1
la somma di euro 520.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore
che sarà valutata dal Giudicante ed accertato con l'attività
istruttoria svolta in corso di causa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi ex
art. 93 a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
per parte convenuta:
pag. 2/27 “NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dal signor
contro il , in quanto Parte_1 Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova diretta per testi sui seguenti
capitoli di prova: …omissis…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 5.9.2022
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_3
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 24.3.2019, alle ore 22:30, lungo la via del Lavoro, in prossimità
del civico n. 31, nel territorio comunale di Ponte San Niccolò (PD).
Secondo la ricostruzione attorea, il alla guida della propria Pt_1
motocicletta Honda Hornet 600, targa CY10330, mentre percorreva il tratto stradale suddetto, all'uscita di un'ampia curva sinistrorsa a visuale libera, perdeva il controllo del mezzo, sbandando verso destra, finendo sul margine erboso della carreggiata, ove impattava frontalmente contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo
(cfr. doc. 1 attore), per poi concludere la propria corsa nel fossato adiacente.
A seguito dell'urto riportava la recisione dell'arto inferiore destro,
con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 55% del danno biologico permanente.
L'attore adduceva che la responsabilità del grave evento lesivo dovesse essere integralmente ascritta all' convenuto, ai sensi CP_4
dell'art. 2051 c.c., lamentando che l'incidente era stato causato, da un lato, dalle cattive condizioni del manto stradale, e, dall'altro,
pag. 3/27 dalla presenza del palo della pubblica illuminazione privo di alcuna barriera protettiva (guard rail) lungo il margine della carreggiata.
Nel quantificare il danno, parte attrice faceva riferimento alle tabelle di Milano, stimando il danno biologico in € 438.336,00.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il Controparte_3
contestava integralmente la domanda, deducendo:
- l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, sulla base del comportamento imprudente dallo stesso tenuto, valorizzando in particolare le dichiarazioni rese ai
Carabinieri in data 14.3.2019, ove riferiva di essersi distratto alla guida (doc. 1 parte convenuta);
- la violazione dei limiti di velocità, ritenendo che il Pt_1
percorse il tratto stradale a velocità non inferiore a 80 km/h,
eccedente il limite massimo di 50 km/h vigente in loco;
- l'insussistenza di qualsivoglia obbligo, in capo all'Amministrazione comunale, di installare barriere di protezione lungo quel tratto, in quanto non ricompreso nell'ambito di applicazione del D.M. n. 223/1991, né
oggettivamente qualificabile come tratto ad elevata pericolosità.
Contestava inoltre la quantificazione dei danni effettuata dall'attore sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non, evidenziando l'assenza della relazione medico legale e il diritto del in Pt_1
ogni caso alla pensione di invalidità.
La causa veniva istruita con consulenza medico legale sulla persona dell'attore, affidata alla dott. Nalin e cinematico-dinamica eseguita dall'ing. . Per_2
pag. 4/27 La causa passa ora in decisone sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*
1. Sull'eccezione di invalidità della procura alle liti
formulata da parte attrice
In limine si precisa che si ritiene superata ogni questione in merito alla validità della procura alle liti conferita al difensore del e alla relativa delibera comunale. CP_1
Dalla consultazione della procura alle liti allegata con la comparsa di costituzione del , per il tramite della Consolle del CP_1
Magistrato, questo giudice attesta l'esistenza, fin dall'origine,
della firma apposta dall'avv. Bruzzone, con la stringa a margine del file e la relativa “coccarda”; sicchè è pienamente operante il principio di diritto affermato da Cass. SS.UU. 25032/2005.
Il termine ex art. 182 c.p.c. concesso dal precedente g.i. ad esito della prima udienza non era quindi necessario sotto questo profilo.
Ogni diversa questione deve intendersi rigettata e comunque superata perché non riproposta nelle conclusioni né trattata in conclusionale dall'attore.
*
2. Ricostruzione del sinistro
2.1. In punto di fatto, dalla ricostruzione del sinistro effettuata dal consulente tecnico d'ufficio ing. è stato accertato che Per_2
il , perdendo in controllo del motociclo dopo aver impegnato la Pt_1
curva di via Del Lavoro, percorrendo una traiettoria eccessivamente ampia, oltrepassava il margine destro della carreggiata invadendo la pag. 5/27 banchina erbosa, ove, dopo circa 16 m. impattava contro un palo dell'illuminazione pubblica (cfr. foto n. 3 c.t.u.).
La consulenza tecnica dell'ing. è stata depositata in data Per_2
18.1.2024; successivamente, con deposito del 2 maggio 2024, il CTU
ha reso i chiarimenti richiesti dal patrocinio attoreo. Per_2
2.2. In particolare:
- ha escluso che l'uscita dalla carreggiata fosse attribuibile alle cattive condizioni della strada e quindi all'omessa manutenzione del;
CP_1
- ha accertato l'eccessiva velocità tenuta dal motociclista (circa
83 km/h su tratto con limite di 50 km/h);
- ha accertato che i livelli di degrado riscontrati non potevano ritenersi tali da compromettere la stabilità dei veicoli a due ruote (dalla foto n. 13 della CTU si evince la pavimentazione risultava deteriorata in più punti);
- ha evidenziato che i tratti maggiormente compromessi si collocavano nel senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dal motociclista e, comunque, nella zona centrale della carreggiata, non interessando dunque la parte laterale destra da lui effettivamente impegnata, escludendo quindi che l'uscita di carreggiata fosse imputabile alle cattive condizioni del manto stradale;
- dall'esame degli elementi oggettivi riferibili alla dinamica dell'incidente, non emerge alcuna chiara condizione da cui ritenere che la posizione e l'assetto del motociclo al momento del superamento della carreggiata potessero essere correlati con l'anomalia del manto stradale.
pag. 6/27 2.3. La ricostruzione del c.t.p. di parte attrice secondo cui la deviazione del motociclo si sarebbe determinata a monte del punto di uscita, a causa delle degradazioni del manto stradale non tiene conto del punto in cui si è verificata la collisione e del punto d'inizio delle tracce prodotte dalle ruote del motociclo lungo la banchina erbosa.
2.4. La ricostruzione cinematica effettuata dal c.t.u. ha accertato che il motociclo raggiunse il punto di uscita dalla carreggiata mentre era in assetto verticale (come desumibile anche dall'analisi dei danni riportati al motociclo) e seguiva una traiettoria il cui raggio di curvatura progressivamente superava quello geometrico della curva;
ciò
non in conseguenza di un'evidente deviazione rispetto all'asse stradale, né per effetto di una scivolata o di una perdita improvvisa di aderenza, concludendo che simile dinamica risulta tipica di condotte connotate da velocità eccessiva.
2.5. Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni stradali e della velocità limite di sbandamento calcolata per quel tratto (pari a
138 km/h), largamente superiore alla velocità effettivamente tenuta dal conducente — stimata in circa 83 km/h al momento dell'uscita di carreggiata e 72 km/h al momento dell'impatto (come risulta dai chiarimenti richiesti al c.t.u.) — deve ritenersi che la perdita di controllo sia attribuibile ad un errore del conducente, verosimilmente dovuto a distrazione o imperizia, che lo ha condotto ad avvicinarsi eccessivamente al margine destro della carreggiata, fino ad oltrepassare il ciglio erboso, perdendo il controllo del mezzo. Sul
punto si ritengono esaustivi i chiarimenti del c.t.u.
pag. 7/27 2.6. Tale ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso attore alla polizia giudiziaria (cfr. doc. 19 attore,
pag. 19), dalle quali si evince una distrazione alla guida:
2.7. La relazione peritale, in definitiva, esclude che la velocità
costituisca la causa determinante dell'uscita di strada, ritenendo invece causa predominante la distrazione del conducente (si veda a pag. 72 della CTU, in fondo).
2.8. Quanto, infine, al palo dell'illuminazione pubblica contro il quale è avvenuto l'impatto, il c.t.u. ha escluso che si trattasse di un elemento strutturalmente vetusto o deteriorato, tale da comprometterne la resistenza all'urto.
*
3. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_5
Sul nesso di causalità materiale e sul rapporto di custodia
[...]
3.1.2. La c.t.u. ha accertato che l'evento dannoso non ha avuto innesco/origine, a monte, per la cattiva condizione in cui si trovava il manto stradale.
3.1.3. In tal senso, deve escludersi che tale circostanza possa rivestire rilevanza causale, ancorché concorrente, nella pag. 8/27 determinazione del sinistro;
è emerso che il motociclista perse il controllo del veicolo a causa di una propria distrazione, impattando successivamente contro il palo dell'illuminazione.
3.1.4. In ragione di ciò, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia — presupposto per configurare una responsabilità
del ex art. 2051 c.c. — deve essere scrutinato esclusivamente CP_1
in relazione alla situazione della strada, che l'attore assume mancante di adeguata protezione laterale (circostanza che ha condotto il motocilista allo scontro con palo dell'illuminazione).
3.1.5. Di converso, la condotta dell'attore, consistita nella perdita del controllo del motoveicolo, deve essere apprezzata ai fini del concorso colposo del danneggiato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
*
3.1.6. Il rapporto di custodia e il nesso di causalità materiale tra l'evento e la cosa in custodia sussistono: in merito al secondo si precisa che ai fini dell'apprezzamento della causalità̀ materiale nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41
c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
3.1.7. Nel caso di specie, è chiaro che le conseguenze lesive patite dal sono riconducibili alla presenza del palo Pt_1
dell'illuminazione pubblica contro cui ha impattato.
pag. 9/27 3.1.8. Il primo presupposto, ovvero la sussistenza del rapporto di custodia del sulla strada (priva di guard rail) non risulta CP_1
contesto dal stesso. CP_1
3.1.9. In ogni caso, si precisa che con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze e quindi di tutti i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo imminente alla struttura e alle pertinenze della strada stessa (Cass. 15761/2016).
*
3.2. Sulla mancanza delle barriere di protezione
Parte attrice ha invocato l'omessa installazione di barriere di protezione (guardrail) imputabile all'Amministrazione comunale,
ritenendo che qualora vi fossero state le conseguenze dell'evento dannoso sarebbero state sicuramente inferiori.
*
3.2.1. In materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione sotto il profilo dell'omessa predisposizione di barriere stradali la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo
Cass. 1195/2024) ha in più occasioni chiarito che:
- il gestore della rete viaria non ha l'obbligo di apporre barriere di contenimento su ogni tratto di strada, ivi compresi quelli non connotati da particolare pericolosità, allo scopo di neutralizzare ogni possibile anomalia nella condotta degli utenti della strada (Cass., Sez. III, n. 15723/2011); pag. 10/27 - la P.A. deve effettuare una valutazione concreta del rischio connesso alla transitabilità della strada, essendo configurabile una colpa tanto specifica quanto generica (Cass., Sez. III, n.
10916/2017);
- la custodia si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale,
sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo
(Cass., Sez. III n. 26527/2020).
3.2.2. Nel caso di specie la normativa tecnica di cui al D.M. 223/1992
non imponeva l'installazione di barriere nel tratto stradale in oggetto;
ciò nonostante, secondo il ragionamento di diritto da ultimo chiarito anche da Cass. 882/2025, che qui si richiama integralmente,
si rinviene un addebito in capo al . CP_1
3.2.3. Si deve comunque richiamare il contenuto dell'art. 3 delle
Istruzioni Tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, non applicabile
ratione temporis ma rilevante in via interpretativa, laddove si prevede che la protezione debba almeno riguardare: “il margine
laterale stradale nelle sezioni in rilievo dove il dislivello tra il
colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1
m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza
maggiore o uguale a 2/3 m. [omissis]; gli ostacoli fissi (frontali o
laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della
strada”. pag. 11/27 3.2.4. Analogamente la Circolare Min. Inf. e Trasp. prot. 0062032-21
del 21.07.2010, applicabile nel caso specifico, richiamando quanto previsto dal summenzionato art. 3 prevede che “Nelle sezioni di
rilievo dove il dislivello tra il colo dell'arginello ed il piano di
campagna risulta superiore o uguale ad 1 mm. e con pendenza della
scarpata superiore o uguale a 2/3 i margini laterali devono essere
obbligatoriamente protetti impegnando barriere di sicurezza stradale
[omissis]. Si ricorda comunque che il criterio di scelta da tenere
presente è l'effettiva pericolosità di una fuoriuscita nei punti
ricordati, in quanto l'urto su di un dispositivo è comunque
potenzialmente traumatico e da evitare, se non necessario, per non
introdurre un elemento di ulteriore pericolo”.
3.2.5. A tal proposito, l'ing. ha rilevato come la presenza, Per_2
lungo la banchina erbosa, di pali dell'illuminazione e di alberature —
elementi rientranti nella categoria degli “ostacoli fissi” — avrebbe reso opportuna, ai sensi del D.M. 223/1992 e dei successivi aggiornamenti, l'installazione di adeguati dispositivi di protezione.
3.2.6. Tale normativa non è applicabile al caso di specie;
tuttavia il dislivello della scarpata, pari a circa due metri, assieme alla presenza di ostacoli fissi avrebbero imposto, in ossequio a criteri di ordinaria diligenza e prudenza, una valutazione preventiva circa la necessità di apporre barriere di sicurezza, quanto meno nel tratto curvilineo ove si è verificato l'incidente.
3.2.7. Invero, la Circolare del Ministero subordina l'installazione di tali barriere all'effettiva pericolosità della sede stradale —
valutata in funzione dell'incidentalità del tratto e delle sue caratteristiche planimetriche, quali il raggio di curvatura;
in relazione alla concreta tipologia dell'evento dannoso, il rischio di pag. 12/27 fuoriuscita dalla carreggiata in corrispondenza della curva assume rilievo dirimente.
3.2.8. Pertanto, pur a fronte della limitata incidentalità del tratto stradale in questione, come eccepito dalla parte convenuta, si ritiene che il avrebbe dovuto predisporre idonee barriere lungo tutto CP_1
il tratto interessato dal sinistro, a protezione sia della sede stradale che della scarpata adiacente.
3.2.9. La strada, per sua intrinseca conformazione e per la presenza di ostacoli fissi ravvicinati, presentava comunque un livello di pericolosità tale da rendere quanto meno opportuna — se non doverosa —
l'installazione di barriere di sicurezza, soprattutto nei tratti curvilinei.
3.2.10. In conclusione, si precisa che l'accertamento del comportamento omissivo del custode nel caso in esame è volto CP_1
unicamente a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, ossia al solo fine di accertare l'esistenza del rapporto causale tra quella cosa e l'evento dannoso (in ossequio a SS.UU.
20943/2022).
*
3.2.11. La circostanza secondo cui alla causazione del sinistro ha concorso la condotta colposa dell'utente della strada non è, di Pt_1
per sé, idonea a integrare il caso fortuito.
3.2.12. E' necessario verificare se la presenza di un'adeguata barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre una resistenza efficace all'urto del veicolo e, conseguentemente, attenuarne gli effetti lesivi ed evitare, in definitiva, il sinistro così come si è
pag. 13/27 verificato (motociclista fuori strada che va a collidere contro il palo).
3.2.13. Il c.t.u. nella propria relazione ha rilevato come, alla luce della dinamica del sinistro, la presenza di barriere laterali di sicurezza non avrebbe condotto il motociclista a collidere contro i pericolosi paletti/montanti verticali, ma avrebbe piuttosto comportato un primo urto contro la superficie laterale della fascia trasversale della barriera, con possibile coinvolgimento di gamba e piede destri,
e caduta del motociclista, successivamente alla prima fase d'urto contro il guardrail, verso sinistra e non verso la suddetta barriera
(p. 43 e figura 12 e 13 c.t.u.).
3.2.14. Ciò è sufficiente ai fini del decidere, senza necessità di indagare oltre in merito allo scenario alternativo che si sarebbe presentato in presenza di barriere specificamente dotate di protezioni per motociclisti, né in merito a quali e quante lesioni avrebbe riportato l'attore motociclista se vi fossero state le barriere di protezione dell'uno o dell'altro tipo.
3.2.15. Invero ciò di cui qui si discute è l'accertamento della dinamica del sinistro così come avvenuto e la verifica se, ipotizzando sulla strada la presenza del guard rail, tale barriera avrebbe potuto opporre resistenza all'urto da parte del mezzo, scongiurando così lo scontro della moto contro il palo, che invece si è verificato. A ciò
ha dato risposta affermativa il CTU con definitiva conferma della sussistenza del nesso di causa tra cosa ed evento.
*
3.2.16. Le deduzioni del - che in conclusionale valorizza la CP_1
circostanza per cui anche in presenza di guard rail l'esito dell'urto pag. 14/27 sul corpo del sarebbe stato il medesimo (con produzione di Pt_1
assimilabili lesioni all'arto inferiore) - non sono condivisibili.
3.2.17. Trattandosi di responsabilità oggettiva da cosa in custodia,
come detto, la prova liberatoria dell'ente comunale passava per la dimostrazione che, anche ipotizzando la presenza di guard rail, la moto (a causa della velocità e della forza dell'impatto ossia a causa del comportamento abnorme dell'utente della strada) avrebbe sfondato la barriera o l'avrebbe “scavalcata” così finendo allo stesso modo nella scarpata e contro il palo.
3.2.18. Ogni diversa deduzione del invece, si focalizza sulle CP_1
conseguenze lesive dell'urto (cioè sul danno-conseguenza patito dal
) valorizzando la serie causale successiva all'ipotetico urto Pt_1
contro il guard rail (ossia il nesso tra l'ipotetico urto e le possibili lesioni).
3.2.19. Oggetto del presente giudizio è la verifica del nesso di causalità materiale del c.d. danno-evento, ossia il nesso tra condizione della strada (senza barriere) e l'urto contro il palo:
l'assenza di barriere guard-rail si è sicuramente inserita nella catena causale che ha provocato la fuoriuscita della moto nel pendio erboso sì da aver determinato l'evento, in concorso con la condotta di guida del motociclista di cui si dirà.
3.2.20 A tal proposito è necessario interpretare gli artt. 2051 e 1227
cod. civ., secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 30921 del 22/12/2017) che afferma: “qualora - con valutazione di
fatto insindacabile in sede di legittimità - un evento dannoso sia
stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del
danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una
diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che pag. 15/27 sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi
in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al
responsabile (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ritenuto
che non potesse escludersi il concorso di colpa del danneggiato,
fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine
all'evento lesivo dovuto all'urto contro un guard-rail ed alla
conseguente caduta in una scarpata, nonostante potesse ritenersi che
una diversa tipologia di guard rail avrebbe potuto contenere
l'impatto)”.
3.2.21. Allo stesso modo, applicando “all'inverso” tali principi, la identica entità del danno alla persona del , che sarebbe dipesa Pt_1
da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto,
non incide sul giudizio di responsabilità del qui in essere. CP_1
3.2.22. Una volta riconosciuto il nesso causale con la cosa in custodia il danno che può essere oggetto di risarcimento è quello che si è verificato in concreto in dipendenza immediata e diretta dell'evento, cioè la fuoriuscita di strada, come imputata causalmente alla condotta colposa della vittima, che si è distratta alla guida, in concorso con la condizione della strada stessa.
La tesi sostenuta dal con conclusionale, invece, sembra CP_1
applicare la disciplina dell'art. 1227 c.c. non all'evento di danno così come si è verificato (urto contro il palo), bensì allo scenario alternativo ipotetico configurato dalla presenza della barriera protettiva.
*
pag. 16/27 3.2.23. Tutto ciò premesso, è possibile ritenere, applicando il criterio del “più probabile che non”, che la installazione del guardrail — la cui mancanza è ascrivibile alla responsabilità del
— avrebbe evitato l'urto contro il palo, tenuto conto del fatto CP_1
che la velocità con cui impattava il motociclista, seppur oltre al limite, non risulta particolarmente eccessiva e non avrebbe quindi divelto o superato la barriera.
3.2.24. Il criterio giuridico che il giudice è chiamato ad applicare nei casi in cui non sia possibile raggiungere un grado di certezza scientifica, è quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero della maggiore probabilità logica, già richiamato: probabilmente il , Pt_1
impattando contro il guard rail, sarebbe stato sbalzato verso sinistra, sulla carreggiata, e non sarebbe finito fuori strada.
Si ribadisce quindi il nesso di causa tra la cosa in custodia dell'ente, ex art. 2051 c.c., e l'evento lesivo di cui si discute.
*
4. Il concorso colposo del danneggiato
4.1. Com'è noto, in tema di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente accertare l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, restando esclusa la responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Quest'ultimo rileva come fattore causale estraneo alla sfera del custode, idoneo a interrompere il nesso eziologico con l'evento lesivo, in quanto dotato di efficacia autonoma e assorbente.
4.2. Attesa la rilevanza della condotta del conducente , si Pt_1
ricorda che tanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile mediante l'adozione di normali cautele da parte dello pag. 17/27 stesso danneggiato, tanto maggiore sarà il peso eziologico del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino a poter interrompere del tutto il nesso causale tra cosa e danno qualora tale condotta non risulti ragionevolmente prevedibile, in base a criteri oggettivi di regolarità causale (Cass. Sez. III, n. 12974/2020).
4.3. In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa:
- (a) dalla prova del caso fortuito, cioè di un evento estraneo dotato di efficacia causale autonoma e imprevedibile;
- (b) dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo.
Tali condotte, se umane, devono essere imprevedibili e inevitabili secondo criteri oggettivi e non in base alla mera possibilità teorica di comportamenti negligenti.
4.4. Nel caso di specie, come accertato dalla CTU, l'evento dannoso è
stato innescato in primis dalla distrazione alla guida del conducente del motociclo, il quale perdeva il controllo del mezzo e fuoriuscendo dalla carreggiata, impattava contro un palo della pubblica illuminazione.
4.5. Il tutto mentre procedeva ad una velocità superiore rispetto al consentito (circa 83 km/h al momento dell'uscita di carreggiata, 72
km/h al momento dell'impatto su strada con limite 50 km/h).
4.6. Tale condotta non può ritenersi oggettivamente imprevedibile ovvero tale da escludere qualunque rilevanza alla mancanza di guard rail in quel tratto strade e alla presenza del palo, per cui la strada non si atteggia a mero “teatro del sinistro”.
pag. 18/27 4.7. La distrazione alla guida, la traiettoria eccessivamente ampia da parte del motociclista e la velocità superiore al limite (ma non abnorme), non posso intendersi quali condotte assolutamente straordinarie ed imprevedibili, essendo anzi situazioni tipiche e ricorrenti tra i vari sinistri stradali.
4.8. Pertanto, risulta configurabile un concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno atteso che la condotta del motociclista non può qualificarsi come aberrante (e conseguentemente non si atteggia quale fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento).
4.9. In tal senso assumono rilevanza anche le caratteristiche del luogo ove si è verificato il sinistro;
ovvero il fatto che l'urto si è
verificato in prossimità di una curva ad ampio raggio, non distante dalla carreggiata, lungo una strada con limite di velocità di 50 km/h e segnaletica di pericolo regolarmente presente (cfr. foto 8 bis e ter della c.t.u.).
4.10. A ciò si aggiunga che il tratto stradale in questione deve ritenersi pericoloso in ragione della curva e dislivello esistente tra la carreggiata e il fossato adiacente. In proposito, la Corte di
Cassazione ha chiarito che: “L'ente proprietario di una strada aperta
al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse
alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, a prescindere
dalla loro origine discrezionale;
tale responsabilità può essere
esclusa solo qualora la condotta della vittima sia abnorme, ovvero
estranea al novero delle evenienze prevedibili in relazione al
contesto” (Cass. Sez. III, sent. n. 15761/2016).
* pag. 19/27 4.11. Il comportamento imprudente del danneggiato ha avuto però
efficacia preponderante nella verificazione del sinistro così come si
è verificato, sì che la percentuale di responsabilità ascrivibile all'ente convenuto deve individuarsi nella misura minoritaria del 30%
e in capo al va posta la misura del 70%. Pt_1
4.12. Invero nel caso in esame la situazione di possibile danno
(fuoriuscita dalla strada) è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato/utente della strada delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
4.13. L'efficienza causale del comportamento imprudente del nel Pt_1
dinamismo causale del danno, si considera quindi maggiormente incidente sulla base degli indici normativi di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., valorizzando in particolare la gravità della condotta colposa di costui (colpa intesa non come elemento soggettivo ma come “entità” della diligenza violata, ossia il dovere di prestare attenzione alla guida di un motociclo), nonché la circostanza che l'elevata entità lesiva dell'urto è derivata in gran parte dalla forza e velocità con cui il corpo del motocilista impattava sul palo (ossia il superamento del limite di velocità).
*
5. Sul risarcimento dei danni
5.1. il danno non patrimoniale
5.1.1. Venendo alle conseguenze lesive del sinistro, la dott. ha Per_1
evidenziato che il ha subito un danno biologico temporaneo al Pt_1
100% per 40 giorni, parziale al 75% per 60 giorni, parziale al 55 %
per 80 giorni. pag. 20/27 5.1.2. I postumi permanenti residuati in capo all'attore (amputazione della gamba destra con arto protesizzato, moncone sofferente e percezione dell'arto “fantasma”) sono stati valutati dalla dott.ssa come pari al 40%. Per_1
5.1.3. In sede di oo.pp. medico legali non sono pervenute osservazioni da parte dei consulenti delle parti, così come alle udienze successive non vi sono state critiche sulla quantificazione percentuale qui indicata, che viene quindi utilizzata dal Tribunale ai fini del decidere, senza tenere conto della diversa e maggiore quantificazione proposta dal difensore attoreo in conclusionale, senza una adeguata motivazione tecnica a sostegno della sua affermazione.
5.1.4. Quanto al danno biologico, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione;
il radicale stravolgimento della vita conseguente alla amputazione della gamba, con l'immaginabile perdita di autonomia,
le rilevanti modifiche nelle relazioni interpersonali sono le gravissime conseguenze purtroppo comuni a tutti coloro i quali si trovino nelle condizioni dell'attore . Pt_1
5.1.5. Pur nella loro tragicità, si tratta di conseguenze non eccezionali o specifiche e come tali già considerate e compensate nella liquidazione forfettizzata del danno assicurata dalle previsioni tabellari.
5.1.6. I capitoli di prova orale formulati dall'attore in seconda memoria non sono stati ammessi per tale ragione, stante la loro generica riferibilità a situazioni (sofferenza, tristezza,
scoraggiamento) normalmente rinvenibili in casi come il presente e già
adeguatamente ripagati dalla liquidazione della componente morale del danno (ma non sufficienti per una ulteriore personalizzazione).
pag. 21/27 5.1.7. Infatti, va riconosciuta detta componente morale del danno: la condizione dell'attore non può non aver determinato nello stesso uno stato di profonda sofferenza interiore per le condizioni di vita cui è
forzato, per le inevitabili ripercussioni negative di detta condizione anche sui propri familiari;
si tratta di conseguenze lesive che ben possono essere ritenute provate in via presuntiva.
5.1.8. Pertanto, applicando le Tabelle di Milano edizione 2024,
considerato che l'attore (nato il [...]) al momento del sinistro
(24.3.2019) aveva 55 anni, consegue che il danno biologico ammonta a €
181.170,00 (importi relativi alla sola componente del danno alla salute in senso stretto).
5.1.9. Sommando a tale importo il danno da sofferenza morale,
individuato nella percentuale del 50%, considerato il livello elevato della stessa, l'importo del danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 271.755,00.
5.1.10 Quanto al danno da invalidità temporanea (totale e parziale) si riconoscono € 14.835,00 (punto base I.T.T. pari ad € 115,00).
*
5.2. danno da riduzione della capacità lavorativa
5.2.1. In citazione parte attrice chiedeva ristoro per il danno costituito dalla “riduzione della propria capacità lavorativa sia
generica che specifica”; dava atto che all'epoca del sinistro lavorava come autista per la ditta Italtransport;
dava atto che dall'anno 2019
percepisce pensione di invalidità.
5.2.2. Come correttamente rilevato dal convenuto con la memoria CP_1
di replica ex art. 190 c.p.c., nel corso del giudizio il non ha Pt_1
prodotto i documenti nn. 12, 13 e 14 che sono stati però indicati come pag. 22/27 depositati nell'elenco in calce alla citazione introduttiva (trattasi di «modello 730 anno d'imposta 2019», «n. 3 buste paga ditta
Italtransport Srl» e «CUD 2021 pensione INPS»).
5.2.3. Tali documenti (necessari per delibare la domanda di liquidazione del danno patrimoniale da riduzione di reddito) sono stati depositati solamente in uno con la comparsa conclusionale attorea: il deposito qui in esame è tardivo e la parte attrice non ha formulato istanza ex art. 153 c.p.c..
Di tali documenti quindi il Tribunale non tiene conto ai fini del decidere.
Il doc. 15 dimesso con la conclusionale invece è ammissibile perché
formatosi nel luglio del 2024 successivamente allo scadere delle preclusioni istruttorie.
*
5.2.4. Venendo quindi alla domanda di risarcimento del danno per riduzione della capacità lavorativa (sia generica che specifica) la stessa va rigettata per le seguenti ragioni:
- manca una chiara allegazione del tipo di danno che qui si chiede in pagamento in relazione alla situazione lavorativa concretamente vissuta dal ed in relazione agli emolumenti Pt_1
medio tempore percepiti dall'INPS;
- la CTU dott. ha confermato che l'attività posta in essere Per_1
dall'attore all'epoca del sinistro non è stata più svolta, con incidenza pari al 100% sulla capacità di svolgere mansioni di autista;
- all'epoca dei fatti il è stato mantenuto in servizio fino Pt_1
a marzo 2020, quando è stato licenziato (cfr. CTU pag. 22) Per_1 pag. 23/27 ed inserito nelle liste di collocamento obbligatorio (e dal 2019
percepiva pensione di invalidità);
- l'attore, circa dal gennaio del gennaio-febbraio del 2023, venne adibito a servizio di portineria presso il porto (cfr. pag. 22
CTU ); Per_1
- la CTU Nalin precisa poi: “Attualmente il paziente è assunto
come portatore di handicap, attraverso le liste protette e ha
riferito che tale attività per la quale è stato attualmente
assunto a tempo indeterminato, viene svolta senza difficoltà”
(pag. 26 CTu ); Per_1
- i postumi residuati, quindi, non hanno precluso la sua ricollocazione nel mondo del lavoro;
- non è noto quale sia lo stipendio attualmente percepito dal per l'attività svolta;
Pt_1
- non è quindi possibile procedere nemmeno al calcolo di un possibile danno differenziale (per un attuale e futuro minore guadagno) che a ben vedere non è stato chiaramente allegato e richiesto;
- alla luce delle carenze documentali descritte l'attore non ha provato né l'ammontare del reddito percepito prima dell'evento dannoso del 24.03.2019, né quello guadagnato successivamente con la nuova attività lavorativa, reddito che non è noto se sia inferiore rispetto al precedente.
*
5.3. Spese mediche
5.3.1. Quanto alle spese mediche sostenute dall'attore nel corso degli anni, il CTU dott.ssa ha ritenuto congruo e pertinente l'importo Per_1
di € 13.713,47, come da elenco specifico presente a pagina 27
dell'elaborato peritale. pag. 24/27 5.3.2. Venendo invece alle spese mediche future, il CTU ha chiarito che non si ritengono necessarie spese di assistenza.
5.3.4. Secondo la dott.ssa poi (cfr. pagg. 27 e 28 CTU), vi Per_1
potrebbero essere dei successivi controlli del paziente “che possono
non essere coperti dall' ” (rectius dal SSNN o al limite CP_6
dall'INPS), così come potrebbero rendersi necessarie “ulteriori
tipologie di protesi oltre quelle già ammesse e fornite da parte
dell' ”. CP_7 CP_6
5.3.5. Orbene, a fronte di simile incertezza (quantomeno per la parte relativa alle spese necessarie per i controlli e per le protesi, se a carico del Servizio Sanitario o se invece ricadenti sul danneggiato)
si ricorda che non è sufficiente la sola ipotesi formulata dall'ausiliario del giudice nel suo elaborato.
5.3.6. La parte non ha dimesso una propria consulenza di parte sul punto;
non è noto quali e quante sostituzioni saranno necessarie, se la tipologia di protesi che normalmente fornita in futuro sarà
adeguata alle esigenze del paziente o se invece ne servirà una diversa con costi privati;
l'aver allegato dei preventivi in corso di oo.pp.
che sono stati valutati dal CTU Nalin non è sufficiente prova dell'esistenza ed ammontare di ulteriori spese mediche future sul punto.
*
5.3.7. Riassumendo quindi i danni risarcibili in favore dell'attore ed applicando agli stessi la decurtazione del 70% per tener conto della quota parte di responsabilità allo stesso imputabile, si ha:
- danno non patrimoniale per € 286.590,00 (dato dalla somma tra
I.P. per € 271.755,00 ed € 14.835,00 per I.T.) che decurtato del
70% ammonta ad € 85.977,00;
pag. 25/27 - danno patrimoniale per spese mediche € 13.713,47 che decurtato del 70% ammonta ad € 4.114,04.
Detti valori sono da considerarsi già comprensivi della rivalutazione,
in quanto espressi all'attualità.
Spettano altresì gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c.
dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi compensativi sempre al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. (in difetto di allegazioni in merito ad un diverso tasso applicabile)
sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro 24.3.2019 e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in CP_1
dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
Mario Allegra, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale scaglione di valore individuato in base al
decisum, sulla somma liquidata dal Tribunale a favore di parte attrice.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86
n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove,
in forza del successivo art. 60, è necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti recuperare l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie è il convenuto a risultare obbligato in proposito.
P.Q.M.
pag. 26/27 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore CP_1 [...]
i seguenti importi: Parte_1
- € 85.977,00 per danno non patrimoniale;
- € 4.114,04 per danno patrimoniale;
oltre interessi come da dispositivo;
2. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore CP_1 [...]
le spese di lite per € 1.252,7 per spese vive ed € 7.051,50 Parte_1
per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Mario
Allegra;
3. pone definitivamente a carico del le spese delle CC.TT.UU.; CP_1
4. individua il convenuto quale soggetto nei cui confronti procedere a recuperare l'imposta prenotata a debito.
Così in data 13/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 27/27