Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2024, n. 40858
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Sentenza 11 settembre 2024

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La contravvenzione di intermediazione abusiva di scommesse di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, pur essendo un reato eventualmente abituale ed eventualmente permanente, in quanto può essere integrata sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte dello stesso tipo ripetute nel tempo, sia da un'attività criminosa che si protrae ininterrottamente, ha natura giuridica di reato unico, sicché, anche in caso di condotte reiterate o continuative, la sua consumazione è unitaria e si verifica al momento della commissione dell'ultimo atto espressivo dell'attività organizzata per l'accettazione o la raccolta di scommesse, decorrendo da tale momento il termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2024, n. 40858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40858
    Data del deposito : 11 settembre 2024

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