Art. 4.
L'assegnazione dei posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli sara' disciplinata con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276 .
L'assegnazione dei posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli sara' disciplinata con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276 .