Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Artsanity S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Andrea Antonio Talivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in persona in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018 ”;
2) del decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, avente ad oggetto “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
3) dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7.11.2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
4) dell’intesa, ai sensi della legge n. 142/2022, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18, co. 1, del decreto legge n. 115/2022 – Tetti dispositivi medici 2015-2018, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 28.09.2022 (rep. atti n. 213/CSR);
5) di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del decreto del Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell’odierna sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione ai sensi degli artt. 10, d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a., Artsanity S.r.l., società operativa nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe volti ad imporre agli operatori economici l’onere di concorrere al ripiano dell’eventuale sforamento del tetto di spesa, relativamente agli acquisti di dispositivi medici effettuati negli anni dal 2015 al 2018, da parte delle Regioni e delle Province autonome.
Nello specifico, la ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, nonché il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, e l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, unitamente alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78 ”.
Deduce la parte ricorrente che mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9- ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015. Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9- bis del suddetto articolo, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, Regioni e Province autonome che hanno registrato uno scostamento di spesa dei tetti per l’acquisto di dispositivi medici hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme entro 30 giorni.
Più in particolare, le censure dedotte avverso i decreti ministeriali sono sintetizzabili come segue:
i) il Decreto è illegittimo in quanto certifica l’eventuale superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici non già sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo IVA – come previsto dall’attuale versione dell’art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 78/2015, la sola applicabile al caso di specie – quanto piuttosto sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE (come prescriveva, per contro, la previgente versione dell’art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 78/2015, efficace fino al 31 dicembre 2018);
ii) il Decreto, al pari delle Linee Guida, è illegittimo per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta, perché l’attività di individuazione e certificazione dell’eventuale superamento del tetto di spesa di che trattasi è stata effettuata senza il previo svolgimento di alcun simulacro di istruttoria, contraddittorio e coinvolgimento degli interessati nel procedimento, anche contrariamente a quanto si verifica nel settore farmaceutico per il conseguimento del ripiano ivi previsto;
iii) il Decreto e le Linee Guida sono illegittimi per l’evidente genericità e indeterminatezza dei parametri assunti a riferimento, posta l’eterogeneità della categoria “dispositivi medici”, che in realtà fa riferimento all’erogazione di prestazioni i cui importi – nella maggior parte delle commesse – ricomprendono sia la prestazione del servizio che la fornitura del bene, nonché la valorizzazione degli importi oggetto di restituzione al lordo dell’IVA.
Sono stati, altresì, dedotti vizi di illegittimità derivata del Decreto e delle Linee Guida, stante l’eccepita illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, per violazione:
iv) degli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione, alla luce dell’irragionevole discriminazione che i provvedimenti impugnati determinano nei confronti delle imprese che si sono ritrovate ad operare in favore di strutture pubbliche, a vantaggio di quelle che, invece, hanno operato nei confronti di strutture private o convenzionate (non incise dal meccanismo introdotto dal legislatore). A ciò si aggiungono, peraltro, l’indiscriminata definizione dei tetti di spesa regionali, l’assenza di potere contrattuale in capo alle aziende fornitrici nella determinazione dei prezzi dei dispositivi oggetto di acquisto, nonché la mancata previsione di una franchigia a favore delle piccole e medie imprese, tutti elementi che depongono ulteriormente per la illegittimità della previsione di che trattasi, a causa della insanabile violazione della libertà di impresa generalmente riconosciuta e tutelata;
v) degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, nonché degli artt. 16 e 52 CDFUE, atteso il carattere di prestazione patrimoniale imposta, di natura tributaria, che connota il meccanismo del payback e che, in quanto tale, non sottrae tale disposizione al rispetto dei principi di capacità contributiva e irretroattività circa l’imposizione di una nuova previsione in materia fiscale, anche alla luce dei presupposti indicati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;
vi) degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, seppure per diversi e ulteriori profili, quale l’irragionevolezza e discriminatorietà della previsione in esame, del Decreto e delle Linee Guida per aver preso in considerazione il fatturato delle imprese al lordo dell’IVA che, come noto, è un’imposta neutra che il fornitore del bene incassa dal committente e riversa all’Erario.
1.1- La ricorrente ha successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 gennaio 2023 e ritualmente depositato, deducendo l’illegittimità del decreto direttoriale n. 172 del 13 dicembre 2022 con cui la Regione Veneto ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9- ter , comma 9- bis , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti. I provvedimenti gravati assegnano alla società ricorrente 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, anche se, con il d.l. n. 4 del 2023, come convertito, il termine di pagamento è stato differito al 30 aprile 2023.
1.2- Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio.
1.3- Durante la pendenza del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, co. 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
1.4- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., di una possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo ai motivi aggiunti proposti avverso elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, come indicati in epigrafe.
2.- Il ricorso introduttivo è infondato per le ragioni che seguono.
La presente sentenza è redatta in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. – secondo cui “nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” - in quanto questioni analoghe, riguardanti la materia cd. p ayback dei dispositivi medici e con sviluppo similare delle impugnative processuali, sono state risolte nel merito e in rito – sotto l’aspetto della giurisdizione - dal T.A.R. Lazio, Roma, III- quater , all’esito delle pronunce n. 139 e 140 del 2024 della Corte Costituzionale (cfr., in particolare, le sentenze nn. 499/2025, 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025), con soluzioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Ciò posto, va ricordato in limine litis che dopo le citate sentenze della Corte Costituzionale 139 e 140 del 2024 e in pendenza di giudizio è stata introdotta una normativa ad hoc che prevede il pagamento in misura ridotta - da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari - in favore delle Regioni e Province autonome per il periodo 2015-2018.
Come esposto in premessa, in particolare, l’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, ha previsto che decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento da parte degli interessati dell'importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9- ter , co. 9- bis , del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
Come risulta dal tenore della richiamata disciplina, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nel presente giudizio va dato atto, da un lato, che la Regione resistente non ha depositato la documentazione richiamata nel citato art. 7 del DL 95/2025; dall’altro, che il difensore di parte ricorrente non ha dichiarato che sono stati eseguiti i pagamenti in applicazione della suddetta novella legislativa.
Ne consegue, quindi, che il ricorso va deciso nel merito sulla base dei citati precedenti giurisdizionali della Sezione Terza Quater del T.A.R. Lazio.
La Sezione, dopo aver ricostruito la normativa applicabile, ha preso atto delle citate decisioni della Corte. In particolare la sentenza 139/2024 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa regolatrice della materia « nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici [anche quelle quindi che abbiano instaurato controversie o che non intendano abbandonarle] la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 […], con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito ». In tal modo, anche le aziende che non hanno rinunciato al contenzioso, quale l’odierna ricorrente, sono tenute a versare, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, una somma corrispondente a meno della metà di quella ad esse richiesta con i provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti.
La sentenza 140/2024 della Corte costituzionale si è pronunciata sulla disciplina delineata dall’art. 9- ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, limitatamente al periodo 2015-2018, a cui, come si è detto, si riferisce il presente giudizio. Detta sentenza ha ritenuto, con riferimento alla censura relativa alla lesione dell’art. 41 Cost., che il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata « nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore ».
In conclusione, la Sezione Terza Quater ha respinto i ricorsi “payback” che ha trattenuto in decisione, motivando specificamente sulle censure svolte dalle aziende ricorrenti, che sono le medesime di quelle oggetto del presente giudizio (cfr., in particolare, il par. 5 della sentenza n. 499/2025 cit.).
In estrema sintesi, valga appena evidenziare che:
- già dall’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto, e ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (pari al 40% per l’anno 2015, al 45% per l’anno 2016, al 50% per l’anno 2017 e al 50% per l’anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda era chiamata a concorrere alle predette quote (« pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale »). Peraltro, con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale, deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale (fissato, a decorrere dal 2014, nel 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard). Questa misura è stata, poi, confermata per tutte le regioni, indistintamente, nel 2019. Quindi, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018 e con un unico atto in luogo della prevista cadenza annuale, la società ricorrente e le altre imprese del settore ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione. Ciò anche in considerazione del fatto che l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7.11.2019, sopra citato) non ha fatto altro che confermare, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale nella percentuale del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era – o avrebbe dovuto essere secondo l’ordinaria diligenza – ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitari, come tali destinatarie della disciplina del payback ;
- quanto all’individuazione e perimetrazione della nozione di “dispositivi medici” ci si riporta a quanto rilevato in ordine all’art. 2 del regolamento UE, cui rinvia l’art. 2 del D.Lgs. n. 137/2022; sebbene la nozione di dispositivo medico sia piuttosto ampia ed eterogenea, in quanto comprensiva di beni anche molto diversi tra loro, occorre tuttavia non confondere i concetti di ampiezza ed eterogeneità con il concetto di indeterminatezza: essendo la nozione di DM ben definita sul piano normativo, risulta precisamente individuata di riflesso anche la platea dei soggetti passivi del contributo, ossia coloro che producono o commercializzano tali beni. In tal senso appare dirimente considerare che “ Non rileva, infine, in senso contrario, la circostanza che il payback colpisca in maniera indistinta la fornitura di qualsiasi dispositivo medico, trattandosi di una scelta del legislatore, che risulta legittima a fronte della sussistenza di una definizione di dispositivo medico chiaramente evincibile dal panorama normativo esistente ” (cfr., Corte Costituzionale n. 140/2024);
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sul payback per violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, proprio perché « le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015 ». Esse, quindi, non potevano fare affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto – occorre ribadirlo – l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa. Le imprese del settore come la ricorrente avrebbero dunque dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione e ben avrebbero potuto e dovuto, quindi, orientare di conseguenza i propri comportamenti e le proprie strategie commerciali.
3.- Analogamente, il ricorso per motivi aggiunti - con cui la società ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti statali impugnati con il ricorso principale, i decreti con cui le Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti da ciascuna di esse - va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come argomentato nei precedenti cui il Collegio ha fatto riferimento (par. 4 sentenza 8733/2025).
Sia sufficiente ricordare che si tratta, da un lato, di un’attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione o la provincia verifica la coerenza del fatturato come calcolato, secondo un’attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio, dagli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale e, dall’altro, di un’attività meramente riepilogativa, in cui la regione o la provincia compila un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti. Tale attività è priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi di un’attività interamente vincolata, con la quale la regione o la provincia si limita a porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9- ter , co. 9, del decreto legge n. 78/2015, come convertito, e art. 2, co. 1, del decreto del 6.10.2022 del Ministro della salute).
Gli atti impugnati con i motivi aggiunti, in altre parole, non implicano l’esercizio di discrezionalità, ma costituiscono esercizio di un’attività ricognitiva e riepilogativa non intermediata dal potere amministrativo, dovendo dunque trovare applicazione la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui « appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale » (cfr. Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2022, n. 28429; Id., 14 marzo 2022, n. 8188; Id., 28 maggio 2020, n. 10089).
La conseguenza è che i motivi aggiunti devono ritenersi inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4.- In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la potestas iudicandi al giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei sensi e termini di cui all’art. 11, co. 2, c.p.a..
5.- Considerate la complessità e la parziale novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:
a) respinge il ricorso introduttivo;
b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in relazione ad essi, rimette le parti davanti al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co. 2, c.p.a.;
c) dichiara la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL SE, Presidente
Rita Luce, Consigliere
CA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RI | AL SE |
IL SEGRETARIO