Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rocco Mangia, Raffaello Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Comune di Firenze, non costituiti in giudizio;
Citta' Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lucia De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Zama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota inviata al solo Signor -OMISSIS--OMISSIS- in data -OMISSIS- con la quale viene notiziata l'adozione del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Regione Toscana (mai comunicato a nessuno dei ricorrenti e da questi tutt'oggi non conosciuto), con il quale si sarebbe dichiarato concluso “il procedimento avviato ai sensi del combinato disposto degli artt. 245 e 244 del D.Lgs. n. 152/06 finalizzato all'identificazione del Soggetto Responsabile della potenziale contaminazione nel suolo dovuta alla presenza di materiali di riporto/rifiuti accertata nella particella -OMISSIS- del NCT del Comune di Firenze del sito identificato con codice -OMISSIS-destinato all'ampliamento dell'Istituto Superiore ITIS ON CC;
- di tutti gli atti prodromici e susseguenti al citato Decreto, anche non noti ai ricorrenti, ivi compresi gli atti e i provvedimenti indicati nell'impugnata nota.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 20/6/2023:
oltre che dei provvedimenti già impugnati con il Ricorso di cui in epigrafe (RG 202/2022) e, quindi, della nota inviata al solo Signor -OMISSIS--OMISSIS- in data -OMISSIS-, del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Regione Toscana (mai comunicato a nessuno dei ricorrenti e da questi tutt'oggi non conosciuto), nonché di tutti gli atti prodromici e susseguenti al citato Decreto, anche non noti ai ricorrenti, ivi compresi gli atti e i provvedimenti indicati negli impugnati provvedimenti predetti,
- dell'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e della relativa nota del -OMISSIS- la numerazione segue quella dei documenti già allegati all'originario Ricorso), avente ad oggetto “comunicazione di efficacia del provvedimento di approvazione el progetto definitivo di intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di Firenze per le sedi Istituti UC e LE ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 327/2001 e decretazione di occupazione d'urgenza e di determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001”;
- della nota della Città Metropolitana di Firenze class. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di “comunicazione di avvio del procedimento di approvazione di progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità”;
- dell'Atto del Sindaco Metropolitano di Firenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale “è stato approvato il progetto definitivo, il piano particellare di esproprio dei terreni interessati dai lavori e dichiarata la pubblica utilità dell'opera denominata Nuova sede dell'Istituto UC – LE in Via del Filarete a Firenze”;
- della nota Docin. -OMISSIS-del -OMISSIS- del RUP Ing. -OMISSIS-;
- della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre” relativamente al piano di rimozione rifiuti nell'ambito di realizzazione della nuova sede dell'Istituto UC – LE;
- della “relazione di stima” Prot. int. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del -OMISSIS- della Città Metropolitana di Firenze;
- della nota del Comune di Firenze – RUP PO Energia, Valutazione ambientale e bonifiche p.g. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti prodromici e susseguenti agli impugnati provvedimenti, anche non noti ai ricorrenti, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti indicati negli stessi e che per brevità non si riproducono, oltre che tutti gli allegati ai provvedimenti impugnati medesimi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Citta' Metropolitana di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. IC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione versata in atti in data 2 marzo 2026 i ricorrenti hanno dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso e sui connessi motivi aggiunti, con l’adesione delle amministrazioni resistenti alla compensazione delle spese di giudizio;
Considerato conseguentemente che al Collegio non residua che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, dichiara la loro improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in atti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.