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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1401/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area S.r.l. Societa' Unipersonale - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6082/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- DOCUMENTO n. 9639840 CONTRIBUTO CONS 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del
Resistente_1 e di AREA SRL società unipersonale, ed avverso l'atto ricevuto in data 02/09/2021, denominato “documento n. 9639840”, inviato dall' Area S.r.l. Società Unipersonale, in qualità di Concessionario della riscossione del Resistente_1
, con la quale gli è stato richiesto di pagare la somma complessiva di euro 77,32 a titolo di
“Contr. Cons. Bon.-Cod. 1H78”, relativo all'anno 2020. Questi i motivi di opposizione: 1) Carenza di motivazione nell'atto impositivo con conseguente violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge
241/1990 ed art. 7 della legge 212/2000. 2) Mancata indicazione nell'atto impugnato delle modalità di ricorso e dell'organo giurisdizionale cui ricorrere. 3) Mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e mancanza del piano di classifica. 4) Mancanza del beneficio fondiario 5) Mancanza di soggettività passiva
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso , rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero se l'atto è motivato in modo sintetico, ma comunque , lascia intendere le ragioni della pretesa.
Sebbene non sia rilevante la mancata indicazione dell'autorità cui proporre , anche se deve ritenersi, per via presuntiva, raggiunta la prova della sussistenza di un beneficio per il fondo del contribuente, è decisiva la considerazione della carenza di legittimazione passiva. Invero il contribuente dimostra documentalmente di essere nudo proprietario di uno dei terreni per il quali è stato richiesto il contributo
P.Q.M.
, La Corte in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e pertanto annulla l'atto impugnato con il ricorso introduttivo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 466 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1401/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area S.r.l. Societa' Unipersonale - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6082/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- DOCUMENTO n. 9639840 CONTRIBUTO CONS 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del
Resistente_1 e di AREA SRL società unipersonale, ed avverso l'atto ricevuto in data 02/09/2021, denominato “documento n. 9639840”, inviato dall' Area S.r.l. Società Unipersonale, in qualità di Concessionario della riscossione del Resistente_1
, con la quale gli è stato richiesto di pagare la somma complessiva di euro 77,32 a titolo di
“Contr. Cons. Bon.-Cod. 1H78”, relativo all'anno 2020. Questi i motivi di opposizione: 1) Carenza di motivazione nell'atto impositivo con conseguente violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge
241/1990 ed art. 7 della legge 212/2000. 2) Mancata indicazione nell'atto impugnato delle modalità di ricorso e dell'organo giurisdizionale cui ricorrere. 3) Mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e mancanza del piano di classifica. 4) Mancanza del beneficio fondiario 5) Mancanza di soggettività passiva
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso , rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero se l'atto è motivato in modo sintetico, ma comunque , lascia intendere le ragioni della pretesa.
Sebbene non sia rilevante la mancata indicazione dell'autorità cui proporre , anche se deve ritenersi, per via presuntiva, raggiunta la prova della sussistenza di un beneficio per il fondo del contribuente, è decisiva la considerazione della carenza di legittimazione passiva. Invero il contribuente dimostra documentalmente di essere nudo proprietario di uno dei terreni per il quali è stato richiesto il contributo
P.Q.M.
, La Corte in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e pertanto annulla l'atto impugnato con il ricorso introduttivo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 466 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta