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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato, ai sensi art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Ruolo Generale n. 2965/2023, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi da se stessi,; CodiceFiscale_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
TO LU (C.F. ); CodiceFiscale_4
CONVENUTO
E
1 (C.F. ), in proprio e quale Controparte_2 CodiceFiscale_5
amministratore di sostegno di (C.F. Controparte_3 C.F._6
), contumace;
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con comparsa di riassunzione ex art. 354 c.p.c., e Parte_1 [...]
riassumevano tempestivamente il procedimento dinnanzi a Questo Parte_2
Tribunale atteso che la Corte d'Appello, con sentenza 2394 del 2023, pubblicata in data 25.05.2023, aveva accolto l'appello proposto da e per Controparte_2
l'effetto aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado n. 2111/2019, emessa dal Tribunale di Avellino in data 14 novembre 2019, per non aver gli attori notificato l'atto di citazione nelle mani di , anche nella qualità Controparte_2
di amministratore di sostegno di . Controparte_3
2 Tanto premesso, gli attori premettevano di essere creditori di CP_2
per l'importo di € 12.310,85, in virtù di sentenza n. 2172/2016 del
[...]
3.10.2016 del Tribunale di Avellino, resa in favore di , ed in virtù di Parte_3
cessione del credito, avvenuta con atto del 14.3.2018, registrato il 15.3.2018 e notificato al debitore ceduto con raccomandata a.r. del 15.3.2018, mediante la quale cedeva loro il credito per cui è causa. Parte_3
Gli attori deducevano, altresì, che al fine di soddisfare il proprio credito avevano aggredito due trattamenti pensionistici, con una ritenuta mensile di €
142,00; che con ordinanza di assegnazione rep. 1502 del 14.11.2018 il Tribunale di
Avellino aveva assegnato ai creditori procedenti il complessivo credito di €
12.640,15 oltre spese della procedura, liquidate in € 1.300,00 oltre esborsi per €
200,00, Iva, spese generali ed accessori di legge, per € 2.096,86, per un totale del credito ammontante di € 14.747,01; che considerando la ritenuta di € 142,00 e la decorrenza dal 1 gennaio 2020, i creditori avrebbero impiegato più di 10 anni per recuperare il credito;
che, tanto considerato, i convenuti avevano arrecato pregiudizio alle loro ragioni creditorie mediante l'atto di donazione per notar del 23.6.2017, rep. n. 223604/41660, con il quale Persona_1 CP_2
aveva donato ai figli, e l'immobile sito
[...] CP_1 Controparte_3
in Avellino alla via Serafino Soldi n. 38 (appartamento al sesto piano, scala B, int.
19); che, invero, i convenuti erano a conoscenza del credito;
che l'atto di trasferimento dell'immobile è successiva al sorgere del credito;
che CP_2
è ancora residente presso l'immobile di via Soldi n. 38 in quanto la
[...]
donazione è stata effettuata con riserva del diritto di abitazione.
3 In diritto, gli attori, invece, rilevavano che l'atto pregiudizievole è un atto a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, effettuato dal genitore nei confronti dei figli, con conseguente sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Gli attori, pertanto, concludevano chiedendo di “accogliere la domanda e
dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia verso i sigg.ri e Parte_1 [...]
dell'atto di donazione per TA (rep. n. 223604/41660) Parte_2 Persona_1
del 23.06.2017, con trascrizione del 17.07.2017 Registro Particolare 9669 Registro
Generale 11464- con il quale il sig. ha donato ai propri figli Controparte_2 CP_1
che hanno accettato in comune, pro indiviso ed in parti
[...] Controparte_3
eguali tra loro, la piena proprietà dell'immobile sito in Avellino alla Via Serafino Soldi n.
38, appartamento al Sesto Piano della Scala B (quinto piano attico oltre il piano rialzato),
interno diciannove composto da cinque vani ed accessori, con accesso dalla porta caposcala
a sinistra per chi salendo la rampa raggiunge pianerottolo, confinante con gabbia della
scale, via Serafino Soldi aventi causa Con vittoria si spese e competenze del Per_2
presente giudizio, oltre c.p.a. e spese generali in ragione del 15 % ed IVA se dovuta”.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22 novembre 2023, il convenuto impugnando tutte le Controparte_1
richieste e deduzioni avverse chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
Il convenuto deduceva che il credito azionato nei confronti dell'avv.
e degli altri convenuti è da ritenersi insussistente atteso che Controparte_2
gli attori sono stati integralmente soddisfatti delle loro pretese con
4 l'assegnazione delle somme effettuate a loro favore da parte del G. E. del
Tribunale di Avellino con provvedimento del 14/11/2018 a seguito di pignoramento presso terzi e precipuamente nei confronti dell'INPS in relazione alla pensione di cui è titolare l'avv. , con conseguente incasso Controparte_2
di € 5.112,00; che manca il presupposto della consapevolezza di arrecare,
eventualmente, pregiudizio ai creditori in capo ai convenuti;
che la determinazione della donazione trova una ben più nobile origine nella Legge
Dopo di Noi (n. 112/2016) con la donazione a favore del figlio CP_3
disabile al 100% per le sue condizioni psico-fisiche, per le quali vi è
[...]
anche provvedimento del Giudice Tutelare di Avellino di nomina dell'amministratore di sostegno nella persona del padre ed a Controparte_2
favore del fratello , che diventerà un giorno amministratore di CP_1
sostegno del fratello CP_3
Il convenuto , dunque, concludeva chiedendo di Controparte_1
“dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della proposta azione per la intervenuta
definizione ed estinzione del credito a seguito della procedura di cui innanzi, pur
contestando l'importo del credito stesso;
rigettarsi la domanda per mancanza del
pregiudizio dei creditori per le motivazioni già in premessa sostenute, in quanto vi è
stato l'integrale recupero di quanto effettivamente dovuto e non potendo affermarsi che
la presente procedura abbia nel suo svolgimento, tempi più brevi di quelli della
soddisfazione del credito stesso nelle forme dell'assegnazione effettuata dal G.E.;
rigettarsi la domanda per la esiguità del credito assolutamente inodoneo a configurare
che l'atto possa aver arrecato pregiudizio sussistendo le entrate dell'assegno di pensione,
5 pur pignorato;
rigettarsi la domanda per carenza del presupposto della consapevolezza
da parte del debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Il tutto con
vittoria di spese e competenze di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene decisa a seguito di discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio
6 processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria che, come noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata.
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso
- la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è
idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita
7 all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr. Cass. SS. UU. 9440/2004).
Dunque, l'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione,
purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito,
ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non
è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n. 7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
8 Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A
tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità
patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria
(Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207,
Cass. 3/02/2015, n. 1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901
c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium
fraudis) che si atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
E, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende,
all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di
9 disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è
necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni
10 creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Tuttavia, con riferimento agli atti a titolo gratuito, la giurisprudenza di legittimità recentemente ha chiarito che, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è
necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario),
del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22 agosto 2007, n. 17867). Resta, poi, fermo che,
diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'analoga consapevolezza del pregiudizio che può
dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) anche in capo al terzo ovvero, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione
(partecipatio fraudis).
Ciò premesso, facendo applicazione di tali coordinate giurisprudenziali,
si rileva che la domanda proposta da e risulta Parte_1 Parte_2
fondata e meritevole di accoglimento.
Gli attori hanno offerto un quadro probatorio e presuntivo di rilevante consistenza, idoneo a dimostrare che la donazione posta in essere da CP_2
11 con atto notarile rogato dal Notaio in data 23 CP_2 Persona_1
giugno 2017, rep. n. 223604/41660, in favore dei figli e sia CP_1 CP_3
stata dolosamente preordinata a pregiudicare la garanzia patrimoniale sottesa al soddisfacimento del loro credito, originato dalla sentenza n. 2172/2016 del
Tribunale di Avellino, emessa in favore di e successivamente da Parte_3
questi ceduto agli odierni attori.
Al momento della stipula dell'atto di liberalità, la condanna di CP_2
al pagamento dell'importo di € 9.850,00 era già stata emessa, con
[...]
conseguente piena consapevolezza, da parte del debitore, dell'esistenza dell'obbligazione.
Ne consegue che la donazione per cui è causa deve ritenersi volontariamente finalizzata a depauperare il patrimonio del disponente in danno dei creditori, integrando la fattispecie prevista dall'art. 2901, comma 1, n. 1, cod.
civ.
Deve, inoltre, rilevarsi che il bene oggetto di donazione costituiva l'unico immobile di proprietà del debitore, ragion per cui la fuoriuscita dal patrimonio di quest'ultimo si è tradotta in una manifesta e grave lesione delle ragioni creditorie vantate da e . Parte_1 Parte_2
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, attesa la funzione dell'azione revocatoria ordinaria quale strumento di ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del creditore e non già di una garanzia specifica, l'interesse del creditore deve essere valutato ex ante, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione coattiva del credito.
12 Ne discende che, ai fini dell'eventus damni, non è necessario che l'atto dispositivo renda impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita integrale della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente che esso determini o aggravi il pericolo di incapienza ovvero renda più difficoltosa o incerta l'esazione coattiva. È dunque idonea a integrare il pregiudizio anche una mera variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, come tipicamente avviene nella sostituzione di un bene con altro meno facilmente aggredibile, quale il denaro, generando così il rischio dell'infruttuosità di una futura procedura esecutiva (cfr., tra le altre: Cass.
7.10.2008 n. 24757; Cass.
5.2.2013 n. 2651; Cass. 15.2.2007 n. 3470; Cass.
7.7.2007 n. 15310; Cass. 17.1.2007 n.
966; Cass.
9.3.2006 n. 5105; Cass. 18.3.2005 n. 5972; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass.
6.8.2004 n. 15257; Cass. 24.7.2003 n. 11471; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 1.6.2000
n. 7262; Cass. 29.10.1999 n. 12144).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi pienamente dimostrato il pregiudizio arrecato dall'atto di liberalità impugnato
(rogito del 23 giugno 2017, rep. n. 223604/41660), mediante il quale CP_2
ha trasferito ai figli e la piena proprietà
[...] CP_1 CP_3
dell'immobile sito in Avellino, via S. Soldi n. 38, a tanto non rilevando, dunque,
la circostanza per cui comunque gli attori abbiano aggredito i fondi pensionistici precipuamente indicati nell'atto di citazione atteso che comunque l'atto dispositivo ha reso più difficoltosa ovvero incerta l'esecuzione coattiva e neppure la circostanza per cui il figlio donatario, è beneficiario Controparte_3
dell'amministrazione di sostegno.
13 Risulta dunque soddisfatto il requisito dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 cod. civ.
A tanto aggiungasi che la natura gratuita della disposizione ‒ trattandosi di donazione ‒ esonera il giudice dall'accertamento della consapevolezza, in capo ai beneficiari, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo tale requisito richiesto esclusivamente in relazione agli atti a titolo oneroso (art. 2901,
comma 1, n. 2, cod. civ.).
Ciò nondimeno, si rileva ad colorandum la rilevante valenza presuntiva derivante dall'intenso vincolo di parentela tra disponente e donatari (padre e figli), circostanza che rende altamente plausibile la conoscenza, da parte di questi ultimi, della situazione debitoria del donante e, conseguentemente, della finalità
elusiva dell'atto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono, pertanto, tutti gli elementi per accogliere la domanda degli attori e Parte_2 [...]
volta alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 1 c.c. Pt_1
Ne consegue che l'atto di donazione rogato dal Notaio Persona_1
in data 23 giugno 2017, rep. n. 223604/41660, deve essere dichiarato
[...]
inefficace e inopponibile nei confronti di e , con Parte_1 Parte_2
conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza (art. 2655 cod. civ.).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
14 Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando sulla causa recante RG n.
2965/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- accoglie la domanda di revocatoria proposta dagli attori Parte_1
e e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori, Parte_2
dell'atto di donazione, per notar rep. n. 223604/41660 del Persona_1
23.06.2017;
-condanna i convenuti e , in Controparte_1 Controparte_2
proprio e quale amministratore di sostegno di , al pagamento Controparte_3
in favore degli attori e delle spese di lite che Parte_1 Parte_2
si liquidano in € 518,00 per spese e € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, cassa e iva come per legge.
Avellino, 02.12.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato, ai sensi art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Ruolo Generale n. 2965/2023, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi da se stessi,; CodiceFiscale_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
TO LU (C.F. ); CodiceFiscale_4
CONVENUTO
E
1 (C.F. ), in proprio e quale Controparte_2 CodiceFiscale_5
amministratore di sostegno di (C.F. Controparte_3 C.F._6
), contumace;
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con comparsa di riassunzione ex art. 354 c.p.c., e Parte_1 [...]
riassumevano tempestivamente il procedimento dinnanzi a Questo Parte_2
Tribunale atteso che la Corte d'Appello, con sentenza 2394 del 2023, pubblicata in data 25.05.2023, aveva accolto l'appello proposto da e per Controparte_2
l'effetto aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado n. 2111/2019, emessa dal Tribunale di Avellino in data 14 novembre 2019, per non aver gli attori notificato l'atto di citazione nelle mani di , anche nella qualità Controparte_2
di amministratore di sostegno di . Controparte_3
2 Tanto premesso, gli attori premettevano di essere creditori di CP_2
per l'importo di € 12.310,85, in virtù di sentenza n. 2172/2016 del
[...]
3.10.2016 del Tribunale di Avellino, resa in favore di , ed in virtù di Parte_3
cessione del credito, avvenuta con atto del 14.3.2018, registrato il 15.3.2018 e notificato al debitore ceduto con raccomandata a.r. del 15.3.2018, mediante la quale cedeva loro il credito per cui è causa. Parte_3
Gli attori deducevano, altresì, che al fine di soddisfare il proprio credito avevano aggredito due trattamenti pensionistici, con una ritenuta mensile di €
142,00; che con ordinanza di assegnazione rep. 1502 del 14.11.2018 il Tribunale di
Avellino aveva assegnato ai creditori procedenti il complessivo credito di €
12.640,15 oltre spese della procedura, liquidate in € 1.300,00 oltre esborsi per €
200,00, Iva, spese generali ed accessori di legge, per € 2.096,86, per un totale del credito ammontante di € 14.747,01; che considerando la ritenuta di € 142,00 e la decorrenza dal 1 gennaio 2020, i creditori avrebbero impiegato più di 10 anni per recuperare il credito;
che, tanto considerato, i convenuti avevano arrecato pregiudizio alle loro ragioni creditorie mediante l'atto di donazione per notar del 23.6.2017, rep. n. 223604/41660, con il quale Persona_1 CP_2
aveva donato ai figli, e l'immobile sito
[...] CP_1 Controparte_3
in Avellino alla via Serafino Soldi n. 38 (appartamento al sesto piano, scala B, int.
19); che, invero, i convenuti erano a conoscenza del credito;
che l'atto di trasferimento dell'immobile è successiva al sorgere del credito;
che CP_2
è ancora residente presso l'immobile di via Soldi n. 38 in quanto la
[...]
donazione è stata effettuata con riserva del diritto di abitazione.
3 In diritto, gli attori, invece, rilevavano che l'atto pregiudizievole è un atto a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, effettuato dal genitore nei confronti dei figli, con conseguente sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Gli attori, pertanto, concludevano chiedendo di “accogliere la domanda e
dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia verso i sigg.ri e Parte_1 [...]
dell'atto di donazione per TA (rep. n. 223604/41660) Parte_2 Persona_1
del 23.06.2017, con trascrizione del 17.07.2017 Registro Particolare 9669 Registro
Generale 11464- con il quale il sig. ha donato ai propri figli Controparte_2 CP_1
che hanno accettato in comune, pro indiviso ed in parti
[...] Controparte_3
eguali tra loro, la piena proprietà dell'immobile sito in Avellino alla Via Serafino Soldi n.
38, appartamento al Sesto Piano della Scala B (quinto piano attico oltre il piano rialzato),
interno diciannove composto da cinque vani ed accessori, con accesso dalla porta caposcala
a sinistra per chi salendo la rampa raggiunge pianerottolo, confinante con gabbia della
scale, via Serafino Soldi aventi causa Con vittoria si spese e competenze del Per_2
presente giudizio, oltre c.p.a. e spese generali in ragione del 15 % ed IVA se dovuta”.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22 novembre 2023, il convenuto impugnando tutte le Controparte_1
richieste e deduzioni avverse chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
Il convenuto deduceva che il credito azionato nei confronti dell'avv.
e degli altri convenuti è da ritenersi insussistente atteso che Controparte_2
gli attori sono stati integralmente soddisfatti delle loro pretese con
4 l'assegnazione delle somme effettuate a loro favore da parte del G. E. del
Tribunale di Avellino con provvedimento del 14/11/2018 a seguito di pignoramento presso terzi e precipuamente nei confronti dell'INPS in relazione alla pensione di cui è titolare l'avv. , con conseguente incasso Controparte_2
di € 5.112,00; che manca il presupposto della consapevolezza di arrecare,
eventualmente, pregiudizio ai creditori in capo ai convenuti;
che la determinazione della donazione trova una ben più nobile origine nella Legge
Dopo di Noi (n. 112/2016) con la donazione a favore del figlio CP_3
disabile al 100% per le sue condizioni psico-fisiche, per le quali vi è
[...]
anche provvedimento del Giudice Tutelare di Avellino di nomina dell'amministratore di sostegno nella persona del padre ed a Controparte_2
favore del fratello , che diventerà un giorno amministratore di CP_1
sostegno del fratello CP_3
Il convenuto , dunque, concludeva chiedendo di Controparte_1
“dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della proposta azione per la intervenuta
definizione ed estinzione del credito a seguito della procedura di cui innanzi, pur
contestando l'importo del credito stesso;
rigettarsi la domanda per mancanza del
pregiudizio dei creditori per le motivazioni già in premessa sostenute, in quanto vi è
stato l'integrale recupero di quanto effettivamente dovuto e non potendo affermarsi che
la presente procedura abbia nel suo svolgimento, tempi più brevi di quelli della
soddisfazione del credito stesso nelle forme dell'assegnazione effettuata dal G.E.;
rigettarsi la domanda per la esiguità del credito assolutamente inodoneo a configurare
che l'atto possa aver arrecato pregiudizio sussistendo le entrate dell'assegno di pensione,
5 pur pignorato;
rigettarsi la domanda per carenza del presupposto della consapevolezza
da parte del debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Il tutto con
vittoria di spese e competenze di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene decisa a seguito di discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio
6 processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria che, come noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata.
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso
- la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è
idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita
7 all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr. Cass. SS. UU. 9440/2004).
Dunque, l'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione,
purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito,
ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non
è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n. 7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
8 Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A
tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità
patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria
(Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207,
Cass. 3/02/2015, n. 1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901
c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium
fraudis) che si atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
E, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende,
all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di
9 disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è
necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni
10 creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Tuttavia, con riferimento agli atti a titolo gratuito, la giurisprudenza di legittimità recentemente ha chiarito che, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è
necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario),
del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22 agosto 2007, n. 17867). Resta, poi, fermo che,
diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'analoga consapevolezza del pregiudizio che può
dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) anche in capo al terzo ovvero, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione
(partecipatio fraudis).
Ciò premesso, facendo applicazione di tali coordinate giurisprudenziali,
si rileva che la domanda proposta da e risulta Parte_1 Parte_2
fondata e meritevole di accoglimento.
Gli attori hanno offerto un quadro probatorio e presuntivo di rilevante consistenza, idoneo a dimostrare che la donazione posta in essere da CP_2
11 con atto notarile rogato dal Notaio in data 23 CP_2 Persona_1
giugno 2017, rep. n. 223604/41660, in favore dei figli e sia CP_1 CP_3
stata dolosamente preordinata a pregiudicare la garanzia patrimoniale sottesa al soddisfacimento del loro credito, originato dalla sentenza n. 2172/2016 del
Tribunale di Avellino, emessa in favore di e successivamente da Parte_3
questi ceduto agli odierni attori.
Al momento della stipula dell'atto di liberalità, la condanna di CP_2
al pagamento dell'importo di € 9.850,00 era già stata emessa, con
[...]
conseguente piena consapevolezza, da parte del debitore, dell'esistenza dell'obbligazione.
Ne consegue che la donazione per cui è causa deve ritenersi volontariamente finalizzata a depauperare il patrimonio del disponente in danno dei creditori, integrando la fattispecie prevista dall'art. 2901, comma 1, n. 1, cod.
civ.
Deve, inoltre, rilevarsi che il bene oggetto di donazione costituiva l'unico immobile di proprietà del debitore, ragion per cui la fuoriuscita dal patrimonio di quest'ultimo si è tradotta in una manifesta e grave lesione delle ragioni creditorie vantate da e . Parte_1 Parte_2
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, attesa la funzione dell'azione revocatoria ordinaria quale strumento di ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del creditore e non già di una garanzia specifica, l'interesse del creditore deve essere valutato ex ante, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione coattiva del credito.
12 Ne discende che, ai fini dell'eventus damni, non è necessario che l'atto dispositivo renda impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita integrale della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente che esso determini o aggravi il pericolo di incapienza ovvero renda più difficoltosa o incerta l'esazione coattiva. È dunque idonea a integrare il pregiudizio anche una mera variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, come tipicamente avviene nella sostituzione di un bene con altro meno facilmente aggredibile, quale il denaro, generando così il rischio dell'infruttuosità di una futura procedura esecutiva (cfr., tra le altre: Cass.
7.10.2008 n. 24757; Cass.
5.2.2013 n. 2651; Cass. 15.2.2007 n. 3470; Cass.
7.7.2007 n. 15310; Cass. 17.1.2007 n.
966; Cass.
9.3.2006 n. 5105; Cass. 18.3.2005 n. 5972; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass.
6.8.2004 n. 15257; Cass. 24.7.2003 n. 11471; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 1.6.2000
n. 7262; Cass. 29.10.1999 n. 12144).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi pienamente dimostrato il pregiudizio arrecato dall'atto di liberalità impugnato
(rogito del 23 giugno 2017, rep. n. 223604/41660), mediante il quale CP_2
ha trasferito ai figli e la piena proprietà
[...] CP_1 CP_3
dell'immobile sito in Avellino, via S. Soldi n. 38, a tanto non rilevando, dunque,
la circostanza per cui comunque gli attori abbiano aggredito i fondi pensionistici precipuamente indicati nell'atto di citazione atteso che comunque l'atto dispositivo ha reso più difficoltosa ovvero incerta l'esecuzione coattiva e neppure la circostanza per cui il figlio donatario, è beneficiario Controparte_3
dell'amministrazione di sostegno.
13 Risulta dunque soddisfatto il requisito dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 cod. civ.
A tanto aggiungasi che la natura gratuita della disposizione ‒ trattandosi di donazione ‒ esonera il giudice dall'accertamento della consapevolezza, in capo ai beneficiari, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo tale requisito richiesto esclusivamente in relazione agli atti a titolo oneroso (art. 2901,
comma 1, n. 2, cod. civ.).
Ciò nondimeno, si rileva ad colorandum la rilevante valenza presuntiva derivante dall'intenso vincolo di parentela tra disponente e donatari (padre e figli), circostanza che rende altamente plausibile la conoscenza, da parte di questi ultimi, della situazione debitoria del donante e, conseguentemente, della finalità
elusiva dell'atto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono, pertanto, tutti gli elementi per accogliere la domanda degli attori e Parte_2 [...]
volta alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 1 c.c. Pt_1
Ne consegue che l'atto di donazione rogato dal Notaio Persona_1
in data 23 giugno 2017, rep. n. 223604/41660, deve essere dichiarato
[...]
inefficace e inopponibile nei confronti di e , con Parte_1 Parte_2
conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza (art. 2655 cod. civ.).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
14 Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando sulla causa recante RG n.
2965/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- accoglie la domanda di revocatoria proposta dagli attori Parte_1
e e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori, Parte_2
dell'atto di donazione, per notar rep. n. 223604/41660 del Persona_1
23.06.2017;
-condanna i convenuti e , in Controparte_1 Controparte_2
proprio e quale amministratore di sostegno di , al pagamento Controparte_3
in favore degli attori e delle spese di lite che Parte_1 Parte_2
si liquidano in € 518,00 per spese e € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, cassa e iva come per legge.
Avellino, 02.12.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
15