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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, OR
FEDELE GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 33/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000558284 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000558284 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Nell'interesse della Ricorrente_1 S.r.l.: chiede di disporre preliminarmente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità del Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, Atto n. 2022/0000558284, notificato in data
03/11/2022 e di tutti gli atti di accertamento posti alla base dello stesso, ovvero delle ingiunzioni n. 290742 del 08/12/2018, asseritamente notificata il 14/12/2018, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno d'imposta 2012 e n.131027132477 del 14/11/2017, asseritamente notificata il
14/11/2017, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2011, nonché degli eventuali atti successivi;
di condannare la resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio e in ogni caso, condannare la medesima resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Nell'interesse SO.GE.T. S.p.A.- Società di Gestione Entrate e Tributi: chiede, previo rigetto della sospensiva, di procedere al rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità dell'atto impugnato;
tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite da liquidarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Espone la odierna ricorrente, Ricorrente_1 S.r.l., che data 03/11/2022 la SO.GE.T. S.p.A. notificava alla Società un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, Atto n. 2022/0000558284, verso il veicolo targato Targa_1, di cui è proprietaria. Avverso tale provvedimento in data 10.1.2023 proponeva Ricorso, ex art. 18 ss D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. Il gravame veniva iscritto al n.r.g. 14/2023. Rappresenta, al riguardo, che, a seguito dell'udienza pubblica del 23.9.2024, la Commissione Tributaria di Pescara, con Sentenza n. 530/2024, dichiarava la propria l'incompetenza territoriale in favore di quella di L'Aquila e che con il presente atto riassume il processo innanzi alla Corte dichiarata competente.
La contribuente, nel precisare che il preavviso di fermo amministrativo è ex se atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, ripropone sostanzialmente i motivi già avanzati nella originaria impugnazione presso la
CTP di Pescara.
Sostiene che, sulla base di quanto si evince dall'atto impugnato, quest'ultimo sarebbe stato preceduto da apposite ingiunzioni fiscali, ma che di ciò ne è venuta a conoscenza solamente con il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, oggetto dell'impugnativa, essendo mancata, a suo dire, la notificazione delle stesse, eccependo che la mancata notifica dell'atto presupposto determina in ogni caso la nullità dell'atto successivo, ovvero nella concreta fattispecie dell'Atto n. 2022/0000558284.
Eccepisce, altresì, la prescrizione della ragione di credito, sotteso al preavviso di fermo censurato, per il decorso del termine di prescrizione triennale, risalendo il presunto omesso versamento della tassa automobilistica agli anni 2011 e 2012, mentre, solo nel 2022, l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza del presunto credito e che, anche a voler ritenere che le ingiunzioni di pagamento prodromiche siano state notificate all'esponente il 14/11/2017 ed il 14/12/2018, l'atto impugnato è, comunque, illegittimo stante l'intervenuta prescrizione del presunto credito.
Sostiene, altresì, che Il preavviso di fermo amministrativo, emesso dal concessionario della riscossione sul veicolo suddetto, è illegittimo, poiché tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale e che non vi sia proporzionalità fra l'importo presuntivamente dovuto (€ 482,34) e il danno derivante alla ricorrente dal fermo amministrativo dell'autoveicolo.
Si è costituita nel presente giudizio la la SO.GE.T. S.p.A, controdeducendo alle censure mosse dalla ricorrente, asserendo infondata, in fatto ed in diritto, sia la dedotta presunta omessa notifica degli atti prodromici, sia la lamentata intervenuta prescrizione.
Contesta l'eccepita illegittimità del preavviso poiché misura sproporzionata rispetto al debito tributario, non ravvedendosi alcuna sproporzione tra il debito esistente ed il preavviso di fermo notificato e non essendoci alcuna norma specifica che impedisca al Riscossore di poter agire per la tutela ed il recupero di un proprio credito, anche per importi esegui, mediante una misura afflittiva di tipo cautelare, per altro, allo stato, non ancora esecutiva.
Con Ordinanza n. 311/2025 del 9 Settembre 2025, la Corte, in composizione collegiale, ritenendo non adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va rigettato.
La ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, verso il veicolo targato Targa_1 di cui è proprietaria, portato dall'Atto n. 2022/0000558284, notificato in data 03/11/2022 e di tutti gli atti di accertamento posti alla base della stessa, ovvero delle ingiunzioni n. 290742 del 08/12/2018, asseritamente notificata il 14/12/2018, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno d'imposta 2012 e n. 131027132477 del
14/11/2017, asseritamente notificata il 14/11/2017, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2011, nonché gli eventuali atti successivi, essendo mancata, a suo dire, la notificazione delle stesse, eccependo che la mancata notifica dell'atto presupposto determina in ogni caso la nullità dell'atto successivo, ovvero nella fattispecie che occupa dell'Atto di Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su indicato.
Invero l'eccezione non appare fondata. Ed Infatti l'ingiunzione di pagamento n. 290742 del 08/12/2018, notificata il 14/12/2018, è stata preceduta dalla notifica in data 10.04.2015 degli avvisi di accertamento n.
231010840858 del 10/04/2015, notificato il 10/04/2015 e n. 231023259181 del 13/04/2015, notificato il
13/04/2015, n. 231005582650 del 19/04/2015, notificato il 19/04/2015, n. 231024430760 del 10/04/2015, notificato il 10/04/2015, n. 231004410869 del 10/04/2015 notificato il 10/04/2015, n. 231004604364 del
10/04/2015, notificato il 10/04/2015, n. 231032813681 del 13/04/2015, notificato il 13/04/2015. L'ingiunzione n. 131027132477 del 14/11/2017 è stata preceduta dalla notifica in data 12.08.2014 dell'avviso di accertamento n. 131027132477. Inoltre, in base alla sequenza procedimentale surriferita, attesi gli ultimi atti interruttivi del 14.11.2017 e 14.12.2018, emerge, diversamente da quanto eccepito dalla conteibuente,
l'avvenuto rispetto del termine decadenziale e prescrizionale triennale di cui all'art 3 dl nr 2 del 1986, il quale statuisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983, per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Non come erroneamente sostiene la ricorrente nel termine di tre anni, ma al termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Quindi, essendo la notifica delle ingiunzioni di pagamento n.
290742 del 08/12/2018 avvenuta il 14/12/2018 e della n. 131027132477 avvenuta in data 14/11/2017, il successivo termine di scadenza della prescrizione va collocato rispettivamente al 31.12.2021 e 31.12.2020.
Termini che, per altro, per effetto della sospensione intervenuta per legislazione emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19, devono però essere posticipati.
In argomento va considerato che il termine di prescrizione triennale per il recupero delle tasse automobilistiche, che notoriamente coincide con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (e cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo) e che per costante giurisprudenza ridecorre nei medesimi termini nel caso di tempestivi atti interruttivi, deve necessariamente tener conto di tale normativa emergenziale, che prevede una sospensione del termine prescrizionale per l'azione di accertamento di almeno 85 giorni e di almeno 541 giorni per gli atti di recupero da parte dell'agente della riscossione (artt. 67e 68 del decreto legge 17/2020 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; cfr sentenza n. 213/23 della Corte di Giustizia di primo grado di
L'Aquila). Ciò risponde alla "ratio legis" che sospende, ma non annulla, l'attività dell'Ente impositore per alleviare i disagi del periodo pandemico e fa ridecorrere i termini d'azione una volta cessata la sospensione.
Ora, in base a tale assunta interpretazione della normativa, i termini prescrizionali, che naturalmente sarebbe scaduti il 31.12.2021 e 31.12.2020, devono essere considerati come differiti di 85 giorni + 541 giorni per complessivi 626 giorni, con consequenziale piena validità della notifica effettuata dalla Soget in data
03.11.2022 dell'atto impugnato. Per quanto esposto le eccezioni proposte non possono trovare accoglimento.
Va rilevato, inoltre, che la ricorrente non ha mai provveduto ad impugnare le ingiunzioni prodromiche e gli avvisi di accertamento, determinando così una cristallizzazione del credito, con effetto di irretrattabilità dello stesso. In tal senso si è di nuvo espressa la Corte di Cassazione, con sentenza dell' 11/03/2025, n. 6436, nella quale viene enunciato che in tema di contenzioso tributario, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato.
La istante lamenta, altresì, che Il preavviso di fermo amministrativo (e del probabile successivo fermo), iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo in questione sia illegittimo anche perchè, in particolar modo, non vi sia proporzionalità fra l'importo presuntivamente dovuto (€ 482,34) e il danno derivante alla attività societaria dall'eventuale fermo amministrativo dell'autoveicolo.
L'eccezione appare non fondata e non può formare oggetto di accoglimento. Ciò perchè intanto la contribuente può adempiere al pagamento del debito tributario, che appare correttamente intimato, al fine di evitare il fermo del veicolo. Ed inoltre non può valutarsi alcuna sproporzione tra il debito esistente e ed il preavviso di fermo notificato dalla Soget spa, non essendovi alcuna norma specifica che impedisca all'Agente della riscossione di poter agire per la tutela ed il recupero di un credito, anche per importi così detti esegui, mediante una misura afflittiva di tipo cautelare, che, comunque, all'attualità non risulta essere ancora esecutiva.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.349,00
(trecentoquarantanove/00), oltre agli accessori di legge, in favore dei Difensori della resistente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in L'Aquila, l'11/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, OR
FEDELE GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 33/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000558284 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000558284 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Nell'interesse della Ricorrente_1 S.r.l.: chiede di disporre preliminarmente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità del Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, Atto n. 2022/0000558284, notificato in data
03/11/2022 e di tutti gli atti di accertamento posti alla base dello stesso, ovvero delle ingiunzioni n. 290742 del 08/12/2018, asseritamente notificata il 14/12/2018, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno d'imposta 2012 e n.131027132477 del 14/11/2017, asseritamente notificata il
14/11/2017, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2011, nonché degli eventuali atti successivi;
di condannare la resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio e in ogni caso, condannare la medesima resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Nell'interesse SO.GE.T. S.p.A.- Società di Gestione Entrate e Tributi: chiede, previo rigetto della sospensiva, di procedere al rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità dell'atto impugnato;
tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite da liquidarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Espone la odierna ricorrente, Ricorrente_1 S.r.l., che data 03/11/2022 la SO.GE.T. S.p.A. notificava alla Società un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, Atto n. 2022/0000558284, verso il veicolo targato Targa_1, di cui è proprietaria. Avverso tale provvedimento in data 10.1.2023 proponeva Ricorso, ex art. 18 ss D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. Il gravame veniva iscritto al n.r.g. 14/2023. Rappresenta, al riguardo, che, a seguito dell'udienza pubblica del 23.9.2024, la Commissione Tributaria di Pescara, con Sentenza n. 530/2024, dichiarava la propria l'incompetenza territoriale in favore di quella di L'Aquila e che con il presente atto riassume il processo innanzi alla Corte dichiarata competente.
La contribuente, nel precisare che il preavviso di fermo amministrativo è ex se atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, ripropone sostanzialmente i motivi già avanzati nella originaria impugnazione presso la
CTP di Pescara.
Sostiene che, sulla base di quanto si evince dall'atto impugnato, quest'ultimo sarebbe stato preceduto da apposite ingiunzioni fiscali, ma che di ciò ne è venuta a conoscenza solamente con il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, oggetto dell'impugnativa, essendo mancata, a suo dire, la notificazione delle stesse, eccependo che la mancata notifica dell'atto presupposto determina in ogni caso la nullità dell'atto successivo, ovvero nella concreta fattispecie dell'Atto n. 2022/0000558284.
Eccepisce, altresì, la prescrizione della ragione di credito, sotteso al preavviso di fermo censurato, per il decorso del termine di prescrizione triennale, risalendo il presunto omesso versamento della tassa automobilistica agli anni 2011 e 2012, mentre, solo nel 2022, l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza del presunto credito e che, anche a voler ritenere che le ingiunzioni di pagamento prodromiche siano state notificate all'esponente il 14/11/2017 ed il 14/12/2018, l'atto impugnato è, comunque, illegittimo stante l'intervenuta prescrizione del presunto credito.
Sostiene, altresì, che Il preavviso di fermo amministrativo, emesso dal concessionario della riscossione sul veicolo suddetto, è illegittimo, poiché tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale e che non vi sia proporzionalità fra l'importo presuntivamente dovuto (€ 482,34) e il danno derivante alla ricorrente dal fermo amministrativo dell'autoveicolo.
Si è costituita nel presente giudizio la la SO.GE.T. S.p.A, controdeducendo alle censure mosse dalla ricorrente, asserendo infondata, in fatto ed in diritto, sia la dedotta presunta omessa notifica degli atti prodromici, sia la lamentata intervenuta prescrizione.
Contesta l'eccepita illegittimità del preavviso poiché misura sproporzionata rispetto al debito tributario, non ravvedendosi alcuna sproporzione tra il debito esistente ed il preavviso di fermo notificato e non essendoci alcuna norma specifica che impedisca al Riscossore di poter agire per la tutela ed il recupero di un proprio credito, anche per importi esegui, mediante una misura afflittiva di tipo cautelare, per altro, allo stato, non ancora esecutiva.
Con Ordinanza n. 311/2025 del 9 Settembre 2025, la Corte, in composizione collegiale, ritenendo non adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va rigettato.
La ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, verso il veicolo targato Targa_1 di cui è proprietaria, portato dall'Atto n. 2022/0000558284, notificato in data 03/11/2022 e di tutti gli atti di accertamento posti alla base della stessa, ovvero delle ingiunzioni n. 290742 del 08/12/2018, asseritamente notificata il 14/12/2018, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno d'imposta 2012 e n. 131027132477 del
14/11/2017, asseritamente notificata il 14/11/2017, per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2011, nonché gli eventuali atti successivi, essendo mancata, a suo dire, la notificazione delle stesse, eccependo che la mancata notifica dell'atto presupposto determina in ogni caso la nullità dell'atto successivo, ovvero nella fattispecie che occupa dell'Atto di Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo su indicato.
Invero l'eccezione non appare fondata. Ed Infatti l'ingiunzione di pagamento n. 290742 del 08/12/2018, notificata il 14/12/2018, è stata preceduta dalla notifica in data 10.04.2015 degli avvisi di accertamento n.
231010840858 del 10/04/2015, notificato il 10/04/2015 e n. 231023259181 del 13/04/2015, notificato il
13/04/2015, n. 231005582650 del 19/04/2015, notificato il 19/04/2015, n. 231024430760 del 10/04/2015, notificato il 10/04/2015, n. 231004410869 del 10/04/2015 notificato il 10/04/2015, n. 231004604364 del
10/04/2015, notificato il 10/04/2015, n. 231032813681 del 13/04/2015, notificato il 13/04/2015. L'ingiunzione n. 131027132477 del 14/11/2017 è stata preceduta dalla notifica in data 12.08.2014 dell'avviso di accertamento n. 131027132477. Inoltre, in base alla sequenza procedimentale surriferita, attesi gli ultimi atti interruttivi del 14.11.2017 e 14.12.2018, emerge, diversamente da quanto eccepito dalla conteibuente,
l'avvenuto rispetto del termine decadenziale e prescrizionale triennale di cui all'art 3 dl nr 2 del 1986, il quale statuisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983, per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Non come erroneamente sostiene la ricorrente nel termine di tre anni, ma al termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Quindi, essendo la notifica delle ingiunzioni di pagamento n.
290742 del 08/12/2018 avvenuta il 14/12/2018 e della n. 131027132477 avvenuta in data 14/11/2017, il successivo termine di scadenza della prescrizione va collocato rispettivamente al 31.12.2021 e 31.12.2020.
Termini che, per altro, per effetto della sospensione intervenuta per legislazione emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19, devono però essere posticipati.
In argomento va considerato che il termine di prescrizione triennale per il recupero delle tasse automobilistiche, che notoriamente coincide con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (e cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo) e che per costante giurisprudenza ridecorre nei medesimi termini nel caso di tempestivi atti interruttivi, deve necessariamente tener conto di tale normativa emergenziale, che prevede una sospensione del termine prescrizionale per l'azione di accertamento di almeno 85 giorni e di almeno 541 giorni per gli atti di recupero da parte dell'agente della riscossione (artt. 67e 68 del decreto legge 17/2020 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; cfr sentenza n. 213/23 della Corte di Giustizia di primo grado di
L'Aquila). Ciò risponde alla "ratio legis" che sospende, ma non annulla, l'attività dell'Ente impositore per alleviare i disagi del periodo pandemico e fa ridecorrere i termini d'azione una volta cessata la sospensione.
Ora, in base a tale assunta interpretazione della normativa, i termini prescrizionali, che naturalmente sarebbe scaduti il 31.12.2021 e 31.12.2020, devono essere considerati come differiti di 85 giorni + 541 giorni per complessivi 626 giorni, con consequenziale piena validità della notifica effettuata dalla Soget in data
03.11.2022 dell'atto impugnato. Per quanto esposto le eccezioni proposte non possono trovare accoglimento.
Va rilevato, inoltre, che la ricorrente non ha mai provveduto ad impugnare le ingiunzioni prodromiche e gli avvisi di accertamento, determinando così una cristallizzazione del credito, con effetto di irretrattabilità dello stesso. In tal senso si è di nuvo espressa la Corte di Cassazione, con sentenza dell' 11/03/2025, n. 6436, nella quale viene enunciato che in tema di contenzioso tributario, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato.
La istante lamenta, altresì, che Il preavviso di fermo amministrativo (e del probabile successivo fermo), iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo in questione sia illegittimo anche perchè, in particolar modo, non vi sia proporzionalità fra l'importo presuntivamente dovuto (€ 482,34) e il danno derivante alla attività societaria dall'eventuale fermo amministrativo dell'autoveicolo.
L'eccezione appare non fondata e non può formare oggetto di accoglimento. Ciò perchè intanto la contribuente può adempiere al pagamento del debito tributario, che appare correttamente intimato, al fine di evitare il fermo del veicolo. Ed inoltre non può valutarsi alcuna sproporzione tra il debito esistente e ed il preavviso di fermo notificato dalla Soget spa, non essendovi alcuna norma specifica che impedisca all'Agente della riscossione di poter agire per la tutela ed il recupero di un credito, anche per importi così detti esegui, mediante una misura afflittiva di tipo cautelare, che, comunque, all'attualità non risulta essere ancora esecutiva.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.349,00
(trecentoquarantanove/00), oltre agli accessori di legge, in favore dei Difensori della resistente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in L'Aquila, l'11/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati