Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le ingiunzioni di pagamento fossero state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento, e che comunque le ingiunzioni stesse fossero state notificate nei termini.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che i termini prescrizionali non fossero decorsi, anche considerando le sospensioni dovute alla pandemia da Covid-19. Inoltre, ha rilevato che le ingiunzioni prodromiche non erano mai state impugnate, cristallizzando il credito.

  • Rigettato
    Sproporzione tra debito e fermo amministrativo

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché la ricorrente poteva adempiere al debito per evitare il fermo e non sussiste alcuna norma che impedisca al concessionario di agire per il recupero del credito anche per importi esigui mediante una misura cautelare.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione

    La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo non adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte, in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 8
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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