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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6961/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.10.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Stefania Giampa' ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 20.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori con collocazione paritetica presso Per_1 entrambi, tenendo sempre conto delle esigenze del figlio minorenne.
2) L'alternanza avverrà a settimane alterne a partire dalla domenica verso le ore 20:00 sino alla domenica successiva, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
3) La casa familiare sita a Lissone, Via Monte Grappa 3, viene venduta e il ricavato, previa estinzione del residuo mutuo di circa 70 mila euro, viene suddiviso al 50% tra i coniugi. Con l'estinzione del Cont mutuo i coniugi estingueranno il conto corrente presso la . Mentre il conto corrente acceso Part presso la banca Credit Agricole verrà intestato alla sig.ra che si terrà il saldo residuo. I genitori provvederanno ciascuno a reperire diversa ubicazione abitativa in proprietà o in affitto.
4) In considerazione del fatto che il figlio viene collocato presso i genitori in via alternata per un periodo equivalente, viene escluso qualsiasi contributo per il mantenimento ordinario dello stesso.
5) I genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.5.2028 prot. 1377, e quindi: Rientrano nelle spese ordinarie che ciascun genitore dovrà sostenere in proprio:
a. il vitto e la mensa scolastica;
b. l'abbonamento a trasporti per esigenze d'istruzione; c. i farmaci da banco;
d. l'abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione;
f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successiva al corredo d'inizio anno;
g. babysitter, la frequenza del tempo prolungato o del prescuola o del doposcuola.
Rientrano nelle spese straordinarie che i genitori dovranno ripartire al 50%: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonchè ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa ( ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
d. spese mediche urgenti;
Spese mediche che richiedono, invece, il preventivo accordo:
e. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
f. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
g. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
h. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Spese scolastiche e di istruzione che non richiedono il preventivo accordo:
a. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata (iscrizione alla scuola privata che richiede il preventivo accordo, ma nel caso vi si accordo circa l'iscrizione a cascata tutto ciò ad essa inerente non richiede il preventivo accordo);
c. per le sole materie tecniche artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
d. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese scolastiche, di istruzione o spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
g. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
h. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
i. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
j. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
k. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
l. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
m. acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
7) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per sette giorni consecutivi comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché durante le vacanze pasquali alternativamente il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta involta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore.
8) Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto previa comunicazione all'altro genitore del periodo concordato nonché della destinazione della vacanza entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
9) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli di e sulla possibilità di ciascuno di essi Per_1 di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
22.07.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 119, parte II, serie A, anno 2007);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
RA GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.10.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Stefania Giampa' ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 20.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori con collocazione paritetica presso Per_1 entrambi, tenendo sempre conto delle esigenze del figlio minorenne.
2) L'alternanza avverrà a settimane alterne a partire dalla domenica verso le ore 20:00 sino alla domenica successiva, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
3) La casa familiare sita a Lissone, Via Monte Grappa 3, viene venduta e il ricavato, previa estinzione del residuo mutuo di circa 70 mila euro, viene suddiviso al 50% tra i coniugi. Con l'estinzione del Cont mutuo i coniugi estingueranno il conto corrente presso la . Mentre il conto corrente acceso Part presso la banca Credit Agricole verrà intestato alla sig.ra che si terrà il saldo residuo. I genitori provvederanno ciascuno a reperire diversa ubicazione abitativa in proprietà o in affitto.
4) In considerazione del fatto che il figlio viene collocato presso i genitori in via alternata per un periodo equivalente, viene escluso qualsiasi contributo per il mantenimento ordinario dello stesso.
5) I genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.5.2028 prot. 1377, e quindi: Rientrano nelle spese ordinarie che ciascun genitore dovrà sostenere in proprio:
a. il vitto e la mensa scolastica;
b. l'abbonamento a trasporti per esigenze d'istruzione; c. i farmaci da banco;
d. l'abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione;
f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successiva al corredo d'inizio anno;
g. babysitter, la frequenza del tempo prolungato o del prescuola o del doposcuola.
Rientrano nelle spese straordinarie che i genitori dovranno ripartire al 50%: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonchè ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa ( ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
d. spese mediche urgenti;
Spese mediche che richiedono, invece, il preventivo accordo:
e. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
f. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
g. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
h. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Spese scolastiche e di istruzione che non richiedono il preventivo accordo:
a. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata (iscrizione alla scuola privata che richiede il preventivo accordo, ma nel caso vi si accordo circa l'iscrizione a cascata tutto ciò ad essa inerente non richiede il preventivo accordo);
c. per le sole materie tecniche artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
d. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese scolastiche, di istruzione o spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
g. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
h. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
i. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
j. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
k. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
l. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
m. acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
7) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per sette giorni consecutivi comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché durante le vacanze pasquali alternativamente il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta involta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore.
8) Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto previa comunicazione all'altro genitore del periodo concordato nonché della destinazione della vacanza entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
9) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli di e sulla possibilità di ciascuno di essi Per_1 di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
22.07.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 119, parte II, serie A, anno 2007);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
RA GI