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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4234/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000736 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, Nominativo_1 ,nella qualità di rappresentante legale della Società_1 -, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020 nr. 40402500000736 del 9 giugno 2025 , notificato in data 27.06.2025 da Resistente_1 con cui il concessionario ha richiesto il versamento di euro 1952,00 a titolo di mancato versamento IMU per l'anno 2020 relativo a cinque unità immobiliari analiticamente elencate in ricorso con i corrispondenti importi.
In particolare, la ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato in quanto trattasi di unità immobiliari di cui è titolare la società che esercita attività di costruzione di civili abitazioni sicchè trattasi di cosiddetti beni - merce esenti da pagamento IMU Questi , infatti sono muniti dei tre requisiti richiesti per tale esenzione e, segnatamente, la destinazione alla vendita, la circostanza di non essere locati nemmeno temporaneamente e la osservanza degli adempimenti comunicativi richiesti dalla normativa vigente per usufruire del beneficio. Ha precisato che , quanto al terzo requisito , per i beni - merce non è obbligatoria la dichiarazione IMU ogni anno perché la presentazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni.
Pertanto ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato e va, pertanto, respinto con ogni conseguenza di legge.
Condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio è l'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis del citato art.2 D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale “ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto”.
La Corte ritiene condivisibile quanto sostenuto nelle controdeduzioni da Resistente_1 ossia che la società ricorrente era tenuta, in via obbligatoria, a presentare entro il 30 giugno 2021 apposita Dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'agevolazione, restando assoggettata in mancanza ad accertamento per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2020.
Tale obbligo incombe annualmente sul contribuente secondo l'orientamento della Suprema Corte la quale ha ribadito il principio che la dichiarazione IMU è obbligatoria per ciascuna annualità, trattandosi di
“ circostanze potenzialmente variabili “ nel tempo . ( cfr. ordinanza nr. 8357 del 30 marzo 2025 ).
Tanto premesso, nel caso di specie ,come eccepito dall'ente riscossore , la dichiarazione presentata dalla contribuente in data 28.06.2021 inserisce i beni immobili denunziati nella categoria nr. 7 e non nella categoria nr. 8 nella quale devono riportati i beni-merce ( come espressamente riportato nell'apposito modulo ) di tal che questa non può essere considerata valida ai fini della esenzione dal pagamento della IMU 2020.
Del tutto infondata è l'eccezione riguardante la non debenza del tributo per il cespite identificato al foglio 6 particella 5801 sub 2 in quanto quest'ultimo non è presente nell'atto opposto mentre per quanto attiene al foglio 18 part. 5021 il bene è di proprietà della contribuente come da visura catastale .
Di conseguenza il ricorso va respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi a favore della resistente in euro 300 oltre accessori se dovuti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4234/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000736 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, Nominativo_1 ,nella qualità di rappresentante legale della Società_1 -, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020 nr. 40402500000736 del 9 giugno 2025 , notificato in data 27.06.2025 da Resistente_1 con cui il concessionario ha richiesto il versamento di euro 1952,00 a titolo di mancato versamento IMU per l'anno 2020 relativo a cinque unità immobiliari analiticamente elencate in ricorso con i corrispondenti importi.
In particolare, la ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato in quanto trattasi di unità immobiliari di cui è titolare la società che esercita attività di costruzione di civili abitazioni sicchè trattasi di cosiddetti beni - merce esenti da pagamento IMU Questi , infatti sono muniti dei tre requisiti richiesti per tale esenzione e, segnatamente, la destinazione alla vendita, la circostanza di non essere locati nemmeno temporaneamente e la osservanza degli adempimenti comunicativi richiesti dalla normativa vigente per usufruire del beneficio. Ha precisato che , quanto al terzo requisito , per i beni - merce non è obbligatoria la dichiarazione IMU ogni anno perché la presentazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni.
Pertanto ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato e va, pertanto, respinto con ogni conseguenza di legge.
Condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio è l'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis del citato art.2 D.L. n. 102 del 2013, ai sensi del quale “ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto”.
La Corte ritiene condivisibile quanto sostenuto nelle controdeduzioni da Resistente_1 ossia che la società ricorrente era tenuta, in via obbligatoria, a presentare entro il 30 giugno 2021 apposita Dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'agevolazione, restando assoggettata in mancanza ad accertamento per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2020.
Tale obbligo incombe annualmente sul contribuente secondo l'orientamento della Suprema Corte la quale ha ribadito il principio che la dichiarazione IMU è obbligatoria per ciascuna annualità, trattandosi di
“ circostanze potenzialmente variabili “ nel tempo . ( cfr. ordinanza nr. 8357 del 30 marzo 2025 ).
Tanto premesso, nel caso di specie ,come eccepito dall'ente riscossore , la dichiarazione presentata dalla contribuente in data 28.06.2021 inserisce i beni immobili denunziati nella categoria nr. 7 e non nella categoria nr. 8 nella quale devono riportati i beni-merce ( come espressamente riportato nell'apposito modulo ) di tal che questa non può essere considerata valida ai fini della esenzione dal pagamento della IMU 2020.
Del tutto infondata è l'eccezione riguardante la non debenza del tributo per il cespite identificato al foglio 6 particella 5801 sub 2 in quanto quest'ultimo non è presente nell'atto opposto mentre per quanto attiene al foglio 18 part. 5021 il bene è di proprietà della contribuente come da visura catastale .
Di conseguenza il ricorso va respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi a favore della resistente in euro 300 oltre accessori se dovuti