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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1175/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4863/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Adrano
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220058124486 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220058124486 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/6/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Adrano e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
29320220058124486 relativa a TARI anno 2015 e 2016
Eccepiva:
che la copia dell'atto consegnata al destinatario ricorrente, nell'aprile 2024, è priva di data dell'avvenuta notifica;
che ove occorra, chiedeva la rimessione in termini;
che non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento prodromici;
che per buona parte delle unità immobiliari siti in Adrano e intestati alla ricorrente non sussiste il presupposto del tributo secondo la legge istitutiva della Tari;
la imposta è inoltre esclusa dal regolamento comunale per le ipotesi in specie;
che il comune resistente è decaduto e la pretesa è prescritta;
che la pretesa di pagamento non è dovuta per l'assenza del presupposto impositivo così come anche previsto dal regolamento comunale, Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. In estremo subordine, chiedeva disporsi CTU. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Allegava: procura alle liti, copia atto impugnato, accettazione PEC, ricevuta PEC, perizie tecniche, atti e provvedimenti citati, foto.
In data 2/8/2024 si costituiva il Comune di Adrano il quale controdeduceva:
che il ricorso è infondato ed inammissibile e che le contestazioni in esso contenute sono sprovviste di prova. Faceva riserva di dedurre più approfonditamente nel merito nel corso del giudizio.
Concludeva chiedendo: nel merito dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perché infondato. Con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 4/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che il concessionario è privo di legittimazione passiva in relazione al merito delle eccezioni sollevate in ricorso, anche in relazione alle eccezioni di prescrizione e decadenza.
che la procedura di riscossione è legittima.
Concludeva chiedendo: il rigetto del ricorso;
dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente procedura di riscossione;
condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio;
Allegava: all.1: procura alle liti;
all.2: ricorso notificato all.3: cartella di pagamento;
all.4: estratto ruolo aggiornato
Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
In data 12/1/2026 il comune resistente rilevava:
che dai documenti prodotti dalla ricorrente si evince che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti. Pertanto, prestava acquiescenza al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese non avendo la ricorrente segnalato in via amministrativa le condizioni di inapplicabilità del tributo.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni formulate in ricorso ed insisteva nella condanna al pagamento delle spese processuali, come da specifica, i stante che, non è giustificabile la compensazione delle spese così come richiesta dal comune resistente.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato appare infondata ed illegittima, tanto è vero che, lo stesso comune resistente con la memoria difensiva depositata il 12/01/2026 ha dedotto che dai documenti prodotti dalla ricorrente appare pacifico che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti, per cui, prestava acquiescenza al ricorso.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in euro
400,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, da distrarsi a favore del difensore distrattario.
Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il
23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4863/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Adrano
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220058124486 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220058124486 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/6/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Adrano e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
29320220058124486 relativa a TARI anno 2015 e 2016
Eccepiva:
che la copia dell'atto consegnata al destinatario ricorrente, nell'aprile 2024, è priva di data dell'avvenuta notifica;
che ove occorra, chiedeva la rimessione in termini;
che non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento prodromici;
che per buona parte delle unità immobiliari siti in Adrano e intestati alla ricorrente non sussiste il presupposto del tributo secondo la legge istitutiva della Tari;
la imposta è inoltre esclusa dal regolamento comunale per le ipotesi in specie;
che il comune resistente è decaduto e la pretesa è prescritta;
che la pretesa di pagamento non è dovuta per l'assenza del presupposto impositivo così come anche previsto dal regolamento comunale, Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. In estremo subordine, chiedeva disporsi CTU. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Allegava: procura alle liti, copia atto impugnato, accettazione PEC, ricevuta PEC, perizie tecniche, atti e provvedimenti citati, foto.
In data 2/8/2024 si costituiva il Comune di Adrano il quale controdeduceva:
che il ricorso è infondato ed inammissibile e che le contestazioni in esso contenute sono sprovviste di prova. Faceva riserva di dedurre più approfonditamente nel merito nel corso del giudizio.
Concludeva chiedendo: nel merito dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso perché infondato. Con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 4/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che il concessionario è privo di legittimazione passiva in relazione al merito delle eccezioni sollevate in ricorso, anche in relazione alle eccezioni di prescrizione e decadenza.
che la procedura di riscossione è legittima.
Concludeva chiedendo: il rigetto del ricorso;
dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente procedura di riscossione;
condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio;
Allegava: all.1: procura alle liti;
all.2: ricorso notificato all.3: cartella di pagamento;
all.4: estratto ruolo aggiornato
Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
In data 12/1/2026 il comune resistente rilevava:
che dai documenti prodotti dalla ricorrente si evince che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti. Pertanto, prestava acquiescenza al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese non avendo la ricorrente segnalato in via amministrativa le condizioni di inapplicabilità del tributo.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali si riportava alle eccezioni formulate in ricorso ed insisteva nella condanna al pagamento delle spese processuali, come da specifica, i stante che, non è giustificabile la compensazione delle spese così come richiesta dal comune resistente.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa impositiva di cui all'atto impugnato appare infondata ed illegittima, tanto è vero che, lo stesso comune resistente con la memoria difensiva depositata il 12/01/2026 ha dedotto che dai documenti prodotti dalla ricorrente appare pacifico che l'immobile tassato è inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti, per cui, prestava acquiescenza al ricorso.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Adrano al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in euro
400,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, da distrarsi a favore del difensore distrattario.
Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il
23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES