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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2024, n. 27414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27414 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN RA nato a [...] il [...] LL RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del ricorrente LL RG e per il ricorrente IN RA l'annullamento senza rinvio e concessione della non menzione della pena e rigetto nel resto. udito il difensore di LL, avvocato PESCE GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 27414 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/05/2024 1. Con sentenza del 27 febbraio 2014 Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di LA OR e CO RG per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, commessi nelle loro rispettive qualità di presidente e di amministratore delegato del consiglio di amministrazione della Società Sportiva Calcio Napoli (da qui in avanti SS), dichiarata fallita nel corso dell'anno 2004. L'imputazione per cui è intervenuta la condanna riguarda plurimi fatti lesivi dell'integrità patrimoniale della società fallita commessi attraverso le operazioni aventi ad oggetto il centro sportivo e funzionale "Paradiso", dove peraltro SS aveva la sua sede (capo 1 sub A), nonché il complesso immobiliare sito in località "Marianella" nel quale era prevista la costruzione di un ulteriore centro sportivo (capo 1 sub B). Con riferimento al complesso sportivo "Paradiso", è stato accertato che, dopo due mesi dall'acquisto da parte di SS (che la fallita aveva già in uso essendo stato acquisito in locazione finanziaria da G.I.S., società del gruppo LA), è stata conclusa la sua rivendita con patto di riscatto in favore della società 1707 (riconducibile al CO), la quale, a sua volta, l'aveva promesso in locazione alla stessa SS. Successivamente all'assunzione da parte dei due imputati della guida formale della fallita, SS aveva rinunziato al patto di riscatto e, nello stipulare il contratto definitivo di locazione, aveva accettato condizioni più onerose di quelle originariamente pattuite (in ordine alla durata del rapporto, all'entità del canone e agli oneri accessori); contestualmente tra le parti era stata redatta scrittura privata contenente la promessa da parte di Diciasettezerosette di cedere alla fallita il contratto di locazione finanziaria, comprensivo del diritto di riscatto del complesso immobiliare;
tuttavia la società del CO, appena qualche settimana dopo, aveva concluso con le società erogatrici la cessione dell'intero complesso immobiliare nella forma del sale and lease back. Quanto all'operazione relativa al centro Marianella, oggetto di contestazione è la decisione di procedere all'acquisto definitivo del bene - che già era stato dato in locazione alla fallita - da G.I.S. che ne era la proprietaria, nonostante si fossero avverate le condizioni risolutive previste nel preliminare stipulato alcuni anni prima e sulla venditrice gravasse istanza di fallimento presentata da una delle banche creditrici, nonché la mancata realizzazione delle opere per cui era stata rilasciata concessione edilizia nei termini fissati dalla stessa, con conseguente depauperamento del valore del bene. 2. Con sentenza del 27 giugno 2016 la sezione quinta della Corte di cassazione, investita dei ricorsi di entrambi gli imputati, ha annullato senza rinvio la descritta sentenza "limitatamente all'imputazione di cui al capo 1 sub B ed al 2 reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 legge fall. di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e conseguentemente anche in relazione all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli "per la rideterminazione della pena relativamente all'imputazione di cui al capo 1 sub A". Con riferimento a quest'ultima imputazione è divenuto, pertanto, definitivo l'accertamento di responsabilità nei confronti di CO e LA. 3. Il giudice del rinvio, con sentenza del 24 marzo 2023, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in due anni di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, per LA ed in 3 anni e 3 mesi di reclusione per CO, ritenendo, in primo luogo, sussistente la circostanza aggravante del danno di particolare gravità. A uq A proposito dell'aggravante ha osservato che l'operazione finanziaria aveva comportato per la società fallita un esborso complessivo di lire 17.590.000 000, sia pur in parte rateizzato, ed un incasso di 12.000.000.000 di lire, con uno sbilancio ingiustificato. Al contrario la società 1707, pur fungendo da mero intermediario con le società di leasing, aveva ricavato dall'operazione un profitto considerevole pari a 1.920.000.000 ai danni della fallita, in assenza di una valida ragione economica. Né in senso favorevole alla tesi difensiva possono essere valorizzate le considerazioni svolte dalla Corte di appello civile nella sentenza irrevocabile depositata nel corso del giudizio di rinvio perché riferite alla valutazione in concreto dell'entità del danno, all'esclusivo fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità civile dell'amministratore. Con riferimento alla posizione di LA, ha modificato il giudizio di bilanciamento, ritenendo le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante del danno di rilevante gravità; mentre con riferimento a CO ha denegato la concessione delle attenuanti generiche ed ha determinato in tre mesi l'aumento per la residua aggravante, Ha infine determinato la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 I.f., nella stessa misura delle pene detentive inflitte a ciascun imputato. Avverso la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 2. OR LA ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione con riferimento al rigetto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen.. 3 Lamenta che l'invocato beneficio è stato escluso sull'erroneo presupposto che la condotta delittuosa abbia cagionato un danno di rilevante gravità nei termini richiesti dall'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. E' stato, infatti, trascurato che l'applicazione all'operazione dei i costi e degli oneri finanziari normalmente praticati all'epoca avrebbe comportato per la società fallita l'obbligo di restituzione di una somma ben maggiore di quella convenuta in favore della società 1707. Per tale ragione la Corte di appello civile, con la sentenza prodotta dalla difesa, ha rigettato l'azione di responsabilità esercitata dalla Curatela nei confronti degli amministratori della società fallita. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della non menzione nonostante l'età avanzata del ricorrente, valorizzata in termini positivi ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. 3. RG CO ha articolato due motivi. 3.1. Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità. La Corte distrettuale è partita dalla corretta premessa che l'oggetto dell'annullamento, pur limitato al trattamento sanzionatorio relativo all'imputazione di cui al capo 1 sub A, era necessariamente esteso anche all'aggravante de qua. Il suo accertamento, infatti, costituisce un punto in connessione essenziale con quello relativo alla rideterminazione della pena una volta esclusa, in via definitiva, l'affermazione di responsabilità per gli ulteriori reati fallimentari originalmente contestati. In quest'ottica è stata correttamente disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della sentenza irrevocabile emessa nel giudizio civile promosso da curatore nei confronti degli amministratori ella società fallita. Nel valutare tale elemento di prova, il giudice del rinvio è, però, incappato in un evidente errore laddove ha ritenuto che lo scrutinio del giudice civile non afferisse alla questione del danno cagionato dall'unico fatto di reato, come delimitato dal giudice rescindente. Al contrario, la Corte di appello civile, nell'escludere che gli amministratori abbiano cagionato alla società fallita un pregiudizio economico, ha preso in esame la medesima operazione ritenuta dal giudice penale rilevante ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta con l'aggravante del danno di rilevante gravità, pervenendo, tuttavia, a conclusioni diametralmente opposte nella individuazione delle conseguenze peggiorative derivate alla società fallita. Ha, infatti, più correttamente preso in considerazione anche i vantaggi derivanti alla società Sportiva Calcio Napoli, all'epoca della stipula del contratto in difficoltà 4 finanziarie, dal differimento del termine per l'esercizio del diritto di opzione e dell'allungamento dei termini contrattuali. Il giudice del rinvio investito della questione, anziché espungere dall'orizzonte valutativo il risultato dell'accertamento civile sulla entità del danno, avrebbe dovuto, come sollecitato dalla difesa, confrontarsi con tali risultati. 2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione sempre con riferimento all'aggravante del danno di rilevante gravità. Lamenta che le operazioni di calcolo sono state effettuate discostandosi dai fatti accertati. Ai fini della valutazione del danno è stata imputata fra i costi anche la somma che la società fallita ha corrisposto inizialmente alla società di leasing per divenire proprietaria del bene, successivamente ceduto alla società 1707. In tal modo, la sentenza impugnata ha valorizzato un fattore non considerato né dal capo di imputazione né dal giudice che ha disposto il rinvio, che hanno individuato l'oggetto della condotta distrattiva nella rinegoziazione dei canoni nei rapporti tra società Sportiva Calcio Napoli e 1707. Per di più, la somma in questione costituisce per la società fallita un investimento generativo non di danno, ma di una notevole plusvalenza se si considera la successiva rivendita del bene ad un prezzo notevolmente superiore . Tale errore ha inficiato tutto il ragionamento posto a fondamento della decisione, che non tiene neanche conto dei diversi tempi di pagamento dei canoni e dei tassi di interesse pattuiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OR LA è fondato. 1.1. Secondo il risalente orientamento di questa Corte, il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione (Sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, dep. 1995, Butera, Rv. 200029, nella quale si osserva che non è giustificato il diniego in base alla considerazione che l'iscrizione può costituire una remora per il compimento di altri reati da parte del colpevole perché l'annotazione della condanna non costituisce un fattore dissuasivo da illeciti futuri, mentre la norma dell'art. 175 cod. pen. è diretta proprio al raggiungimento dell'effetto opposto, che è quello di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro). Più di recente, si è condivisibilmente affermato che il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo 5 di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813). D'altra parte, mentre il beneficio della sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la previsione della revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, la non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137. Pur nella diversità dei presupposti, la sentenza con cui è concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve sempre indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01). 1.2. La sentenza impugnata si è discostata dai rammentati principi. La Corte distrettuale, a fronte delle positive ragioni di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (l'età avanzata unita agli elementi favorevolmente valutati per la concessione delle attenuanti generiche), ha rigettato la richiesta del beneficio della non menzione della condanna con la considerazione, del tutto disallineata rispetto alla ratio dell'istituto, secondo cui è opportuna «la segnalazione nel casellario giudiziale ... dato che la bancarotta è relativa ad un fallimento di dimensioni macroscopiche». 8.4.La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente alla omessa concessione del beneficio della non menzione. Reputa il Collegio che l'annullamento debba essere fatto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen potendo il beneficio essere direttamente concesso dalla Corte di cassazione alla luce delle medesime ragioni che militano a favore della concessione della sospensione della pena, ragioni in alcun modo messe in discussione dal generico richiamo all'esigenza di pubblicità della violazione accertata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,. (cfr., in via generale, Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831, 6 e, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, Gadaleta e a., Rv. 272991; Sez. 5, n. 18797 del 25/01/2018, Rv. 272857). 2. Entrambi i motivi dedotti da RG CO, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati perché censurano un capo della decisione, quello relativo all'aggravante del danno di rilevante gravità di cui al capo 1 sub A, non oggetto del giudizio di rinvio perché non incluso, né esplicitamente né implicitamente, nel mandato conferito dalla sentenza rescindente, che ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 2.1. Risulta dagli atti che CO non aveva dedotto alcuna censura sull'aggravante nell'originario ricorso che aveva introdotto il giudizio di legittimità definito dalla quinta sezione di questa Corte con la sentenza in data 27 giugno 2016 e che quest'ultima decisione, coerentemente con la natura del mezzo di impugnazione attivato, che è a devoluzione parziale e a cognizione vincolata dai motivi proposti, non aveva preso in esame il capo relativo all'aggravante perché coperto dal giudicato interno, a differenza di quello relativo all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, contestata nel quinto motivo del ricorso di CO e, comunque, scrutinabile di ufficio una volta annullata senza rinvio la condanna per il reato di bancarotta patrimoniale in riferimento ai fatti di cui al capo 1 sub B) ed a quella per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. In questo senso depone la chiara indicazione contenuta a pag. 19 della sentenza di annullamento che ha circoscritto il passaggio in giudicato della condanna degli imputati al reato di bancarotta patrimoniale come contestato al capo 1 sub A) quindi aggravato dalla circostanza del danno patrimoniale di rilevante gravità ma non dalla circostanza della pluralità dei fatti di bancarotta espressamente esclusa. 2.2. Contrariamente a quanto opinato della difesa del ricorrente, il tema dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui al capo 1 sub A) non è in "connessione essenziale" con quello relativo alla rideternninazione della pena quindi, neanche sotto questo peculiare profilo, poteva essere presa in esame nel giudizio di rinvio. L'art. 624 cod. proc. pen. prende in considerazione l'ipotesi dell'annullamento parziale ovvero limitato ad alcune disposizioni della sentenza impugnata prescrivendo che quest'ultima acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". La giurisprudenza di legittimità, sin da epoca risalente, ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che rende ammissibile nello sviluppo dinamico del rapporto processuale la formazione progressiva del giudicato anche 7 quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate ne' aventi con queste connessione essenziale. In tale peculiare ipotesi con il termine "parti della sentenza" devono intendersi tutte le statuizioni aventi una loro autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento (fra le tante Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263 - 01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637 - 01). Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa. Qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente, oltre ad annullare senza rinvio assolvendo l'imputato da alcune ,imputazioni per insussistenza degli addebiti ed esclude una delle aggravanti contestate, abbia disposto l'annullamento parziale della sentenza di condanna con rinvio per nuovo giudizio circoscritto alla determinazione della pena, rigettando tutti gli altri motivi di ricorso, la formazione del giudicato progressivo interessa non solo la parte della sentenza che concerne la responsabilità, ma anche quella relativa alla configurabilità dell'ulteriore circostanza, trattandosi di statuizione dotata di propria autonomia giuridica e concettuale, cosicché nel giudizio di rinvio, disposto per provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche se in relazione alla medesima imputazione, è preclusa la possibilità di riesaminare le questioni relative alla responsabilità e alla configurabilità di aggravanti o attenuanti (v. Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 05/05/2015, Gusmeroli, Rv. 263636). 8 Non essendovi alcuna connessione essenziale, è certamente preclusa in questa sede ogni deduzione in tema di aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui al capo 1 sub A) posto che il suo riconoscimento non poteva in radice essere scrutinato dal giudice del rinvio per l'intervenuto giudicato. 2.3. Al rigetto del ricorso di RG CO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA OR relativamente al beneficio della non menzione della condanna, che concede. Rigetta il ricorso di CO RG e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 8 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del ricorrente LL RG e per il ricorrente IN RA l'annullamento senza rinvio e concessione della non menzione della pena e rigetto nel resto. udito il difensore di LL, avvocato PESCE GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 27414 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/05/2024 1. Con sentenza del 27 febbraio 2014 Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di LA OR e CO RG per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, commessi nelle loro rispettive qualità di presidente e di amministratore delegato del consiglio di amministrazione della Società Sportiva Calcio Napoli (da qui in avanti SS), dichiarata fallita nel corso dell'anno 2004. L'imputazione per cui è intervenuta la condanna riguarda plurimi fatti lesivi dell'integrità patrimoniale della società fallita commessi attraverso le operazioni aventi ad oggetto il centro sportivo e funzionale "Paradiso", dove peraltro SS aveva la sua sede (capo 1 sub A), nonché il complesso immobiliare sito in località "Marianella" nel quale era prevista la costruzione di un ulteriore centro sportivo (capo 1 sub B). Con riferimento al complesso sportivo "Paradiso", è stato accertato che, dopo due mesi dall'acquisto da parte di SS (che la fallita aveva già in uso essendo stato acquisito in locazione finanziaria da G.I.S., società del gruppo LA), è stata conclusa la sua rivendita con patto di riscatto in favore della società 1707 (riconducibile al CO), la quale, a sua volta, l'aveva promesso in locazione alla stessa SS. Successivamente all'assunzione da parte dei due imputati della guida formale della fallita, SS aveva rinunziato al patto di riscatto e, nello stipulare il contratto definitivo di locazione, aveva accettato condizioni più onerose di quelle originariamente pattuite (in ordine alla durata del rapporto, all'entità del canone e agli oneri accessori); contestualmente tra le parti era stata redatta scrittura privata contenente la promessa da parte di Diciasettezerosette di cedere alla fallita il contratto di locazione finanziaria, comprensivo del diritto di riscatto del complesso immobiliare;
tuttavia la società del CO, appena qualche settimana dopo, aveva concluso con le società erogatrici la cessione dell'intero complesso immobiliare nella forma del sale and lease back. Quanto all'operazione relativa al centro Marianella, oggetto di contestazione è la decisione di procedere all'acquisto definitivo del bene - che già era stato dato in locazione alla fallita - da G.I.S. che ne era la proprietaria, nonostante si fossero avverate le condizioni risolutive previste nel preliminare stipulato alcuni anni prima e sulla venditrice gravasse istanza di fallimento presentata da una delle banche creditrici, nonché la mancata realizzazione delle opere per cui era stata rilasciata concessione edilizia nei termini fissati dalla stessa, con conseguente depauperamento del valore del bene. 2. Con sentenza del 27 giugno 2016 la sezione quinta della Corte di cassazione, investita dei ricorsi di entrambi gli imputati, ha annullato senza rinvio la descritta sentenza "limitatamente all'imputazione di cui al capo 1 sub B ed al 2 reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 legge fall. di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e conseguentemente anche in relazione all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli "per la rideterminazione della pena relativamente all'imputazione di cui al capo 1 sub A". Con riferimento a quest'ultima imputazione è divenuto, pertanto, definitivo l'accertamento di responsabilità nei confronti di CO e LA. 3. Il giudice del rinvio, con sentenza del 24 marzo 2023, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in due anni di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, per LA ed in 3 anni e 3 mesi di reclusione per CO, ritenendo, in primo luogo, sussistente la circostanza aggravante del danno di particolare gravità. A uq A proposito dell'aggravante ha osservato che l'operazione finanziaria aveva comportato per la società fallita un esborso complessivo di lire 17.590.000 000, sia pur in parte rateizzato, ed un incasso di 12.000.000.000 di lire, con uno sbilancio ingiustificato. Al contrario la società 1707, pur fungendo da mero intermediario con le società di leasing, aveva ricavato dall'operazione un profitto considerevole pari a 1.920.000.000 ai danni della fallita, in assenza di una valida ragione economica. Né in senso favorevole alla tesi difensiva possono essere valorizzate le considerazioni svolte dalla Corte di appello civile nella sentenza irrevocabile depositata nel corso del giudizio di rinvio perché riferite alla valutazione in concreto dell'entità del danno, all'esclusivo fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità civile dell'amministratore. Con riferimento alla posizione di LA, ha modificato il giudizio di bilanciamento, ritenendo le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante del danno di rilevante gravità; mentre con riferimento a CO ha denegato la concessione delle attenuanti generiche ed ha determinato in tre mesi l'aumento per la residua aggravante, Ha infine determinato la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 I.f., nella stessa misura delle pene detentive inflitte a ciascun imputato. Avverso la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 2. OR LA ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione con riferimento al rigetto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 cod. pen.. 3 Lamenta che l'invocato beneficio è stato escluso sull'erroneo presupposto che la condotta delittuosa abbia cagionato un danno di rilevante gravità nei termini richiesti dall'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. E' stato, infatti, trascurato che l'applicazione all'operazione dei i costi e degli oneri finanziari normalmente praticati all'epoca avrebbe comportato per la società fallita l'obbligo di restituzione di una somma ben maggiore di quella convenuta in favore della società 1707. Per tale ragione la Corte di appello civile, con la sentenza prodotta dalla difesa, ha rigettato l'azione di responsabilità esercitata dalla Curatela nei confronti degli amministratori della società fallita. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della non menzione nonostante l'età avanzata del ricorrente, valorizzata in termini positivi ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. 3. RG CO ha articolato due motivi. 3.1. Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità. La Corte distrettuale è partita dalla corretta premessa che l'oggetto dell'annullamento, pur limitato al trattamento sanzionatorio relativo all'imputazione di cui al capo 1 sub A, era necessariamente esteso anche all'aggravante de qua. Il suo accertamento, infatti, costituisce un punto in connessione essenziale con quello relativo alla rideterminazione della pena una volta esclusa, in via definitiva, l'affermazione di responsabilità per gli ulteriori reati fallimentari originalmente contestati. In quest'ottica è stata correttamente disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della sentenza irrevocabile emessa nel giudizio civile promosso da curatore nei confronti degli amministratori ella società fallita. Nel valutare tale elemento di prova, il giudice del rinvio è, però, incappato in un evidente errore laddove ha ritenuto che lo scrutinio del giudice civile non afferisse alla questione del danno cagionato dall'unico fatto di reato, come delimitato dal giudice rescindente. Al contrario, la Corte di appello civile, nell'escludere che gli amministratori abbiano cagionato alla società fallita un pregiudizio economico, ha preso in esame la medesima operazione ritenuta dal giudice penale rilevante ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta con l'aggravante del danno di rilevante gravità, pervenendo, tuttavia, a conclusioni diametralmente opposte nella individuazione delle conseguenze peggiorative derivate alla società fallita. Ha, infatti, più correttamente preso in considerazione anche i vantaggi derivanti alla società Sportiva Calcio Napoli, all'epoca della stipula del contratto in difficoltà 4 finanziarie, dal differimento del termine per l'esercizio del diritto di opzione e dell'allungamento dei termini contrattuali. Il giudice del rinvio investito della questione, anziché espungere dall'orizzonte valutativo il risultato dell'accertamento civile sulla entità del danno, avrebbe dovuto, come sollecitato dalla difesa, confrontarsi con tali risultati. 2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione sempre con riferimento all'aggravante del danno di rilevante gravità. Lamenta che le operazioni di calcolo sono state effettuate discostandosi dai fatti accertati. Ai fini della valutazione del danno è stata imputata fra i costi anche la somma che la società fallita ha corrisposto inizialmente alla società di leasing per divenire proprietaria del bene, successivamente ceduto alla società 1707. In tal modo, la sentenza impugnata ha valorizzato un fattore non considerato né dal capo di imputazione né dal giudice che ha disposto il rinvio, che hanno individuato l'oggetto della condotta distrattiva nella rinegoziazione dei canoni nei rapporti tra società Sportiva Calcio Napoli e 1707. Per di più, la somma in questione costituisce per la società fallita un investimento generativo non di danno, ma di una notevole plusvalenza se si considera la successiva rivendita del bene ad un prezzo notevolmente superiore . Tale errore ha inficiato tutto il ragionamento posto a fondamento della decisione, che non tiene neanche conto dei diversi tempi di pagamento dei canoni e dei tassi di interesse pattuiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OR LA è fondato. 1.1. Secondo il risalente orientamento di questa Corte, il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione (Sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, dep. 1995, Butera, Rv. 200029, nella quale si osserva che non è giustificato il diniego in base alla considerazione che l'iscrizione può costituire una remora per il compimento di altri reati da parte del colpevole perché l'annotazione della condanna non costituisce un fattore dissuasivo da illeciti futuri, mentre la norma dell'art. 175 cod. pen. è diretta proprio al raggiungimento dell'effetto opposto, che è quello di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro). Più di recente, si è condivisibilmente affermato che il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo 5 di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813). D'altra parte, mentre il beneficio della sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la previsione della revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, la non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137. Pur nella diversità dei presupposti, la sentenza con cui è concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve sempre indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01). 1.2. La sentenza impugnata si è discostata dai rammentati principi. La Corte distrettuale, a fronte delle positive ragioni di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (l'età avanzata unita agli elementi favorevolmente valutati per la concessione delle attenuanti generiche), ha rigettato la richiesta del beneficio della non menzione della condanna con la considerazione, del tutto disallineata rispetto alla ratio dell'istituto, secondo cui è opportuna «la segnalazione nel casellario giudiziale ... dato che la bancarotta è relativa ad un fallimento di dimensioni macroscopiche». 8.4.La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente alla omessa concessione del beneficio della non menzione. Reputa il Collegio che l'annullamento debba essere fatto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen potendo il beneficio essere direttamente concesso dalla Corte di cassazione alla luce delle medesime ragioni che militano a favore della concessione della sospensione della pena, ragioni in alcun modo messe in discussione dal generico richiamo all'esigenza di pubblicità della violazione accertata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,. (cfr., in via generale, Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831, 6 e, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, Gadaleta e a., Rv. 272991; Sez. 5, n. 18797 del 25/01/2018, Rv. 272857). 2. Entrambi i motivi dedotti da RG CO, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati perché censurano un capo della decisione, quello relativo all'aggravante del danno di rilevante gravità di cui al capo 1 sub A, non oggetto del giudizio di rinvio perché non incluso, né esplicitamente né implicitamente, nel mandato conferito dalla sentenza rescindente, che ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 2.1. Risulta dagli atti che CO non aveva dedotto alcuna censura sull'aggravante nell'originario ricorso che aveva introdotto il giudizio di legittimità definito dalla quinta sezione di questa Corte con la sentenza in data 27 giugno 2016 e che quest'ultima decisione, coerentemente con la natura del mezzo di impugnazione attivato, che è a devoluzione parziale e a cognizione vincolata dai motivi proposti, non aveva preso in esame il capo relativo all'aggravante perché coperto dal giudicato interno, a differenza di quello relativo all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, contestata nel quinto motivo del ricorso di CO e, comunque, scrutinabile di ufficio una volta annullata senza rinvio la condanna per il reato di bancarotta patrimoniale in riferimento ai fatti di cui al capo 1 sub B) ed a quella per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. In questo senso depone la chiara indicazione contenuta a pag. 19 della sentenza di annullamento che ha circoscritto il passaggio in giudicato della condanna degli imputati al reato di bancarotta patrimoniale come contestato al capo 1 sub A) quindi aggravato dalla circostanza del danno patrimoniale di rilevante gravità ma non dalla circostanza della pluralità dei fatti di bancarotta espressamente esclusa. 2.2. Contrariamente a quanto opinato della difesa del ricorrente, il tema dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui al capo 1 sub A) non è in "connessione essenziale" con quello relativo alla rideternninazione della pena quindi, neanche sotto questo peculiare profilo, poteva essere presa in esame nel giudizio di rinvio. L'art. 624 cod. proc. pen. prende in considerazione l'ipotesi dell'annullamento parziale ovvero limitato ad alcune disposizioni della sentenza impugnata prescrivendo che quest'ultima acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". La giurisprudenza di legittimità, sin da epoca risalente, ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che rende ammissibile nello sviluppo dinamico del rapporto processuale la formazione progressiva del giudicato anche 7 quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate ne' aventi con queste connessione essenziale. In tale peculiare ipotesi con il termine "parti della sentenza" devono intendersi tutte le statuizioni aventi una loro autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento (fra le tante Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263 - 01; Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637 - 01). Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa. Qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente, oltre ad annullare senza rinvio assolvendo l'imputato da alcune ,imputazioni per insussistenza degli addebiti ed esclude una delle aggravanti contestate, abbia disposto l'annullamento parziale della sentenza di condanna con rinvio per nuovo giudizio circoscritto alla determinazione della pena, rigettando tutti gli altri motivi di ricorso, la formazione del giudicato progressivo interessa non solo la parte della sentenza che concerne la responsabilità, ma anche quella relativa alla configurabilità dell'ulteriore circostanza, trattandosi di statuizione dotata di propria autonomia giuridica e concettuale, cosicché nel giudizio di rinvio, disposto per provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche se in relazione alla medesima imputazione, è preclusa la possibilità di riesaminare le questioni relative alla responsabilità e alla configurabilità di aggravanti o attenuanti (v. Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 05/05/2015, Gusmeroli, Rv. 263636). 8 Non essendovi alcuna connessione essenziale, è certamente preclusa in questa sede ogni deduzione in tema di aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui al capo 1 sub A) posto che il suo riconoscimento non poteva in radice essere scrutinato dal giudice del rinvio per l'intervenuto giudicato. 2.3. Al rigetto del ricorso di RG CO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA OR relativamente al beneficio della non menzione della condanna, che concede. Rigetta il ricorso di CO RG e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 8 maggio 2024.