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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14266/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239032978839000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170047404467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151521207000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190046237077000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190166295936000 TARES 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJLTJM000539 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14266/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2023 9032978839/000, relativa alle tasse automobilistiche per gli anni dal 2014 al 2017, Tares 2013 e addizionale Irpef 2015, con conseguente omesso versamento della somma di €.3.300,24, notificata in data
14.6.2023 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di €.6.459,07, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art.7, co.1, l.n.212/2000; omessa allegazione;
b. pendenza di lite presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in quanto due delle sette cartelle sono già state impugnate, con giudizi pendenti avanti alla sezione 16 RGR n.11870/22 e alla sez.34
RGR n.11903/22;
c. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
d. intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata;
e. illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del calcolo degli interessi – grave vizio di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto in oggetto emesso all'esito di atti impositivi divenuti definitivi, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo ed essendo, pertanto, impugnabile solo per vizi propri, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione riguardo alle doglianze afferenti l'avviso di accertamento o il merito dei ruoli e tutti gli atti non di competenza della riscossione;
contrastava le argomentazioni ex adverso e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Commissione riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e ne consegue che va disattesa anche l'stanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Pacifico che l'intimazione impugnata trae fondamento da una serie di cartelle ritualmente notificate, due delle quali anche impugnate, e pertanto conosciute dalla ricorrente, per cui per costante e notoria giurisprudenza di legittimità l'Ufficio non era gravato da alcun onere di allegazione rispetto agli atti presupposti, già nel patrimonio conoscitivo della contribuente.
Non è quindi ravvisabile il difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato che espressamente indichi le anteriori cartelle di pagamento, già notificate all'intimato, non sussistendo una effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della intimazione ricevuta ed alleghi, peraltro, il pregiudizio patito effettivamente.
È dato notorio, peraltro, che l'intimazione di pagamento è atto di natura vincolata, redatto in conformità al modello approvato dal Ministro delle Finanze, modello che non prevede l'allegazione di copia della cartella o di altro atto presupposto in quanto l'intimazione richiama la cartella precedentemente notificata, indicando la data di avvenuta notifica e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare l'ammontare, la natura e le causali della pretesa tributaria, nonché anche l'ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo di fatto superflua l'allegazione della suddetta cartella.
Quanto alla doglianza afferente l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che avrebbe notificato l'intimazione in esame senza attendere la definizione di due procedimenti attualmente pendenti avverso due cartelle inserite nell'intimazione, si rileva che non è emerso che siano state declarate sospensioni dell'efficacia esecutiva delle due cartelle impugnate, per cui è corretta la notifica di un atto successivo della riscossione per il medesimo ruolo.
In effetti per il Giudice di legittimità l'intimazione di pagamento notificata in pendenza di ricorso contro la cartella presupposta è impugnabile autonomamente solo per vizi propri, e non sospende automaticamente l'esecuzione forzata, salvo concessione della misura cautelare ex art.27 dlgs. n.546/1992, pertanto l'Ufficio mantiene la facoltà di sospendere volontariamente la riscossione, ma può legittimamente emettere l'intimazione.
Parte resistente ha, poi, fornito prova documentale, completa e probante, della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, non solo, ma anche degli atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alle cartelle e non impugnati dalla contribuente, ne consegue che la pretesa tributaria di cui alle cartelle non impugnate si è cristallizzata, con preclusione delle eccezioni e vizi formulati nei motivi di doglianza avverso le suddette cartelle, essendo contestabili solo vizi propri dell'intimazione stessa, né è decorso alcun termine prescrizionale atto a travolgere la pretesa tributaria, anche in considerazione della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale.
Da ultimo si osserva che l'intimazione di pagamento che segua all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum d'imposta e gli interessi relativi al tributo è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti, e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 l.n.212/2000 e dall'art.3 l.n.241/1990 .
La presente decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale e le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Giudice perché assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti di doglianza ritenuti comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore della AdER delle spese di lite liquidate in €.950,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
RI TE AM
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14266/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239032978839000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170047404467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151521207000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190046237077000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190166295936000 TARES 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJLTJM000539 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14266/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2023 9032978839/000, relativa alle tasse automobilistiche per gli anni dal 2014 al 2017, Tares 2013 e addizionale Irpef 2015, con conseguente omesso versamento della somma di €.3.300,24, notificata in data
14.6.2023 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di €.6.459,07, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art.7, co.1, l.n.212/2000; omessa allegazione;
b. pendenza di lite presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in quanto due delle sette cartelle sono già state impugnate, con giudizi pendenti avanti alla sezione 16 RGR n.11870/22 e alla sez.34
RGR n.11903/22;
c. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
d. intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata;
e. illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del calcolo degli interessi – grave vizio di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto in oggetto emesso all'esito di atti impositivi divenuti definitivi, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo ed essendo, pertanto, impugnabile solo per vizi propri, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione riguardo alle doglianze afferenti l'avviso di accertamento o il merito dei ruoli e tutti gli atti non di competenza della riscossione;
contrastava le argomentazioni ex adverso e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Commissione riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e ne consegue che va disattesa anche l'stanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto.
Pacifico che l'intimazione impugnata trae fondamento da una serie di cartelle ritualmente notificate, due delle quali anche impugnate, e pertanto conosciute dalla ricorrente, per cui per costante e notoria giurisprudenza di legittimità l'Ufficio non era gravato da alcun onere di allegazione rispetto agli atti presupposti, già nel patrimonio conoscitivo della contribuente.
Non è quindi ravvisabile il difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato che espressamente indichi le anteriori cartelle di pagamento, già notificate all'intimato, non sussistendo una effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della intimazione ricevuta ed alleghi, peraltro, il pregiudizio patito effettivamente.
È dato notorio, peraltro, che l'intimazione di pagamento è atto di natura vincolata, redatto in conformità al modello approvato dal Ministro delle Finanze, modello che non prevede l'allegazione di copia della cartella o di altro atto presupposto in quanto l'intimazione richiama la cartella precedentemente notificata, indicando la data di avvenuta notifica e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare l'ammontare, la natura e le causali della pretesa tributaria, nonché anche l'ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo di fatto superflua l'allegazione della suddetta cartella.
Quanto alla doglianza afferente l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che avrebbe notificato l'intimazione in esame senza attendere la definizione di due procedimenti attualmente pendenti avverso due cartelle inserite nell'intimazione, si rileva che non è emerso che siano state declarate sospensioni dell'efficacia esecutiva delle due cartelle impugnate, per cui è corretta la notifica di un atto successivo della riscossione per il medesimo ruolo.
In effetti per il Giudice di legittimità l'intimazione di pagamento notificata in pendenza di ricorso contro la cartella presupposta è impugnabile autonomamente solo per vizi propri, e non sospende automaticamente l'esecuzione forzata, salvo concessione della misura cautelare ex art.27 dlgs. n.546/1992, pertanto l'Ufficio mantiene la facoltà di sospendere volontariamente la riscossione, ma può legittimamente emettere l'intimazione.
Parte resistente ha, poi, fornito prova documentale, completa e probante, della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, non solo, ma anche degli atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente alle cartelle e non impugnati dalla contribuente, ne consegue che la pretesa tributaria di cui alle cartelle non impugnate si è cristallizzata, con preclusione delle eccezioni e vizi formulati nei motivi di doglianza avverso le suddette cartelle, essendo contestabili solo vizi propri dell'intimazione stessa, né è decorso alcun termine prescrizionale atto a travolgere la pretesa tributaria, anche in considerazione della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale.
Da ultimo si osserva che l'intimazione di pagamento che segua all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum d'imposta e gli interessi relativi al tributo è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti, e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 l.n.212/2000 e dall'art.3 l.n.241/1990 .
La presente decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale e le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Giudice perché assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti di doglianza ritenuti comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore della AdER delle spese di lite liquidate in €.950,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
RI TE AM