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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2063/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MANFREDI ALIDA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in CARAGLIO il 16/07/2021 , optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte
II, Serie A, dell'anno 2021 ; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 22.5.2022; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.9.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 15.4.2025, le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
16/07/2021 in CARAGLIO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CARAGLIO al N. 7, parte II Serie A, anno 2021, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 entrambi economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di natura economica;
- i coniugi non sono proprietari di beni immobili;
- i coniugi si sono già separati di fatto: il sig. è rimasto a vivere nell'abitazione coniugale Pt_2 condotta in locazione con canone mensile pari ad € 450,00, mentre la sig. è temporaneamente Pt_1
ospite dei propri genitori in Cuneo, Fraz. Trucchi, via Cuneo 4/b, ed intende trasferirsi a breve nella città di Fossano in appartamento locando.
Il seguente menages, da intendersi come piano genitoriale, è già stato sperimentato dei coniugi ed è attualmente in atto, senza criticità
- la bambina, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, è collocata prevalentemente presso la madre;
- il padre vede e tiene con sè la piccola a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna, nonché almeno due giorni infrasettimanali col pernottamento, nonché in ogni altra occasione , concordanda tra i genitori in relazione alle reciproche esigenze lavorative e, segnatamente ai turni del sig. . Pt_2
- Il padre terrà con sé la figlia due settimane anche non consecutive nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ( per il corrente anno i genitori hanno già consumato le rispettive pause feriali); metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
festività infrasettimanali alternate.
- Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ogni anno in base agli indici ISTAT;
- i genitori provvederanno in misura del 50% alle spese extra documentate e previamente concordate, salvo le necessitate, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
-I genitori separandi continueranno a collaborare nella gestione della minore, organizzando per quanto possibile i rispettivi turni di lavoro ed impegni extra lavorativi anche con l'aiuto delle rispettive famiglie, in modo da garantire la massima presenza per le esigenze della figlia.
- Attualmente collaborano alla gestione della bambina la nonna paterna, , residente Persona_2
in Genola e la nonna materna, residente in [...]Persona_3
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAGLIO di procedere alla annotazione della pagina 3 di 4 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 07/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2063/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MANFREDI ALIDA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in CARAGLIO il 16/07/2021 , optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte
II, Serie A, dell'anno 2021 ; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 22.5.2022; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.9.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 15.4.2025, le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
16/07/2021 in CARAGLIO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CARAGLIO al N. 7, parte II Serie A, anno 2021, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 entrambi economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di natura economica;
- i coniugi non sono proprietari di beni immobili;
- i coniugi si sono già separati di fatto: il sig. è rimasto a vivere nell'abitazione coniugale Pt_2 condotta in locazione con canone mensile pari ad € 450,00, mentre la sig. è temporaneamente Pt_1
ospite dei propri genitori in Cuneo, Fraz. Trucchi, via Cuneo 4/b, ed intende trasferirsi a breve nella città di Fossano in appartamento locando.
Il seguente menages, da intendersi come piano genitoriale, è già stato sperimentato dei coniugi ed è attualmente in atto, senza criticità
- la bambina, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, è collocata prevalentemente presso la madre;
- il padre vede e tiene con sè la piccola a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna, nonché almeno due giorni infrasettimanali col pernottamento, nonché in ogni altra occasione , concordanda tra i genitori in relazione alle reciproche esigenze lavorative e, segnatamente ai turni del sig. . Pt_2
- Il padre terrà con sé la figlia due settimane anche non consecutive nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ( per il corrente anno i genitori hanno già consumato le rispettive pause feriali); metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
festività infrasettimanali alternate.
- Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ogni anno in base agli indici ISTAT;
- i genitori provvederanno in misura del 50% alle spese extra documentate e previamente concordate, salvo le necessitate, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
-I genitori separandi continueranno a collaborare nella gestione della minore, organizzando per quanto possibile i rispettivi turni di lavoro ed impegni extra lavorativi anche con l'aiuto delle rispettive famiglie, in modo da garantire la massima presenza per le esigenze della figlia.
- Attualmente collaborano alla gestione della bambina la nonna paterna, , residente Persona_2
in Genola e la nonna materna, residente in [...]Persona_3
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAGLIO di procedere alla annotazione della pagina 3 di 4 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 07/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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