Art. 9. (Testo unico).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n.29 , e le successive modificazioni.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n.29 , e le successive modificazioni.