Articolo 9 della Legge 4 agosto 1993, n. 276
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 agosto 1993
Art. 9. (Testo unico).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n.29 , e le successive modificazioni.
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
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