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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11564 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17086/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 5.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE
La causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc nella causa iscritta al n.
17086/2022 r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...], ivi res.te alla Via Parte_1
Raffaele Caravaglios n. 36, C.F. , elett.te dom.ta in C.F._1
Napoli, al Corso Umberto I n. 75, c/o lo studio dell'avv. Filippo Romano, C.F:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTRICE -
E in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te pro tempore sig. , con sede in Napoli alla Via CP_1
Depretis 15/17 (P. IV , rapp.ta e difesa dall'Avv. Aloia Fabio P.VA_1
(C.F. ) e dall'Avv. Angelo Seccia (C.F C.F._3
) con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via C.F._4
Casciaro n. 28, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE' con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso P.VA , in persona dei suoi legali P.VA_2 P.VA_3 rappresentanti, dott. e dott. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 44 presso lo
- 2 -
studio dell'avv. Gian Tommaso Avati, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RZ MA -
Oggetto: resp. ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
Conclusioni: come da note di udienza e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, esponeva che, in data 29.3.2022, alle Parte_1 ore 11.00 circa, mentre si accomodava all'interno della tendostruttura installata sul marciapiede innanzi al Bar “Gran Caffè Pascucci”, sito in Napoli alla Via A. De Pretis n. 15/17, unitamente ai figli , e CP_5 CP_6 CP_7
, rovinava a terra a causa della presenza di un manufatto in ferro, Persona_1 così detto “alvaretto”, mal allocato e posizionato intorno al tronco reciso di un albero, andando poi a sbattere con il volto contro un sostegno sporgente di cemento su cui erano fissati i pali della tendostruttura. La presenza del manufatto in ferro e del suo avvallamento non era segnalata, né in alcun modo visibile, per la presenza di tavoli e sedie che ne impedivano la visuale ed avendo, il detto manufatto, il medesimo colore del marciapiede. Esponeva che, a causa della caduta, essa attrice veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale dei Colli, ove i medici di prime cure le diagnosticavano
“trauma cranio-facciale con frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale. Contusioni multiple”.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità della nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, Controparte_1 di condannarla al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 11.100,00 o nella diversa somma ritenuta provata in corso di causa, oltre che al pagamento delle spese di CTP quantificate in € 500,00 con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
- 3 -
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa attorea chiedendone il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
per essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della
[...] domanda.
Autorizzata la chiesta chiamata, si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa attorea
[...] chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., escussi i testi ed espletata
CTU medico-legale, all'udienza del 30.9.2025, il procedimento veniva rinviato per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
La domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di negoziazione assistita nel rispetto dei termini assegnati.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
In via generale, si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
- il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
- ovvero, il danno sia stato cagionato da un evento dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (cd. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
- 4 -
Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. sez. II, n. 25243-
2006, sez. III n. 15389-2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purchè la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera 'occasione' dell'infortunio (Cass. n. 12895-2016; Cass. n. 18317-2015; Cass. n. 4661-
2015; Cass. n. 23584-2013; Cass. n. 993-2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. VI -3 Ord. n. 11526-2017) ha ribadito i sopra citati principi ed ha affermato che 'l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sent. 5 febbraio
2013 n. 2660).
Il fatto storico è pacifico. Risulta invero provato che l'attrice cadde allorquando era in compagnia dei figli presso il Gran Caffè Pascucci, così come risulta provata la presenza dell'aiuola e del tronco reciso.
Orbene, va verificato se la condotta della stessa abbia interrotto il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento.
- 5 -
In particolare, dai riscontri probatori è emerso che la presenza del manufatto in ferro, così detto “alvaretto”, posizionato intorno al tronco reciso di un albero, fosse perfettamente visibile ed evidente.
Tanto si evince chiaramente dai rilievi fotografici versati in atti, dai quali si può osservare che la presenza al suolo del manufatto posto a recinzione del tronco reciso e dello stesso tronco d'albero, pur all'interno della tendostruttura, fosse visibile. Inoltre, si evince che il manufatto in ferro era anche di grandi dimensioni.
Il teste confermava poi che non vi erano tavoli e sedie attorno Testimone_1 all'aiuola.
La teste , dipendente della presente al momento del Testimone_2 CP_1 fatto, dichiarava di aver invitato l'attrice e le altre persone che erano in sua compagnia ad entrare attraverso uno specifico punto e di aver rivolto questo invito proprio per la presenza dell'albero tagliato (cfr. Io ero fuori al bar e dissi ai signori di non entrare dalla mia sinistra ma di entrare dalla mia destra. Porsi questo invito in quanto vi era un albero tagliato per evitare che incidenti. Poi si sono allontanati…… “Sono venuti verso di me il figlio e la madre ed anche questa volta ho ribadito l'invito a transitare dall'altro lato.
Poi mi sono girata per preparare i tavoli. Il figlio era già vicino a me e quando mi sono girata la signora era caduta”).
La testimonianza dell'altro teste che dichiarava che Testimone_3
l'alvaretto aveva lo stesso colore scuro del marciapiede e che era contornato da tavolini e sedie è sconfessata dai rilievi fotografici in atti da cui si evince che i tavolini e le sedie non erano nelle immediate vicinanze dell'alvaretto e che quest'ultimo aveva un colore più scuro rispetto al manto stradale, circostanza che lo rendeva visibile.
Si ritiene quindi che l'attrice con la sua condotta imprudente, integrando il caso fortuito, abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, caso fortuito costituito dalla stessa condotta del danneggiato che ha autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (cd.
- 6 -
'fortuito incidentale' idoneo a interrompere il collegamento causale tra la res in custodia e il danno – cfr. Cass. sez. III n. 2430-2004 e 993-2009).
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr. per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in esame, le stesse risultanze istruttorie escludono l'insidiosità della cosa ovvero la presenza dei requisiti della non prevedibilità e/o dell'inevitabilità richiesti per l'accoglimento della domanda.
La domanda va, pertanto, respinta.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso tra i 5.200,00 a 26.000,00) con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
L'attrice pertanto va condannata alle spese di lite nei confronti della convenuta. Va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti
- 7 -
della in quanto la sua domanda ne ha determinato la chiamata in CP_2 causa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in euro Controparte_1
3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, VA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori in solido.
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in euro 3.000,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, VA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 8 -
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 5.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE
La causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc nella causa iscritta al n.
17086/2022 r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...], ivi res.te alla Via Parte_1
Raffaele Caravaglios n. 36, C.F. , elett.te dom.ta in C.F._1
Napoli, al Corso Umberto I n. 75, c/o lo studio dell'avv. Filippo Romano, C.F:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTRICE -
E in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te pro tempore sig. , con sede in Napoli alla Via CP_1
Depretis 15/17 (P. IV , rapp.ta e difesa dall'Avv. Aloia Fabio P.VA_1
(C.F. ) e dall'Avv. Angelo Seccia (C.F C.F._3
) con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via C.F._4
Casciaro n. 28, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE' con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso P.VA , in persona dei suoi legali P.VA_2 P.VA_3 rappresentanti, dott. e dott. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 44 presso lo
- 2 -
studio dell'avv. Gian Tommaso Avati, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RZ MA -
Oggetto: resp. ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
Conclusioni: come da note di udienza e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, esponeva che, in data 29.3.2022, alle Parte_1 ore 11.00 circa, mentre si accomodava all'interno della tendostruttura installata sul marciapiede innanzi al Bar “Gran Caffè Pascucci”, sito in Napoli alla Via A. De Pretis n. 15/17, unitamente ai figli , e CP_5 CP_6 CP_7
, rovinava a terra a causa della presenza di un manufatto in ferro, Persona_1 così detto “alvaretto”, mal allocato e posizionato intorno al tronco reciso di un albero, andando poi a sbattere con il volto contro un sostegno sporgente di cemento su cui erano fissati i pali della tendostruttura. La presenza del manufatto in ferro e del suo avvallamento non era segnalata, né in alcun modo visibile, per la presenza di tavoli e sedie che ne impedivano la visuale ed avendo, il detto manufatto, il medesimo colore del marciapiede. Esponeva che, a causa della caduta, essa attrice veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale dei Colli, ove i medici di prime cure le diagnosticavano
“trauma cranio-facciale con frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale. Contusioni multiple”.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità della nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, Controparte_1 di condannarla al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 11.100,00 o nella diversa somma ritenuta provata in corso di causa, oltre che al pagamento delle spese di CTP quantificate in € 500,00 con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
- 3 -
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa attorea chiedendone il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
per essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della
[...] domanda.
Autorizzata la chiesta chiamata, si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa attorea
[...] chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., escussi i testi ed espletata
CTU medico-legale, all'udienza del 30.9.2025, il procedimento veniva rinviato per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
La domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di negoziazione assistita nel rispetto dei termini assegnati.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
In via generale, si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
- il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
- ovvero, il danno sia stato cagionato da un evento dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (cd. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
- 4 -
Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. sez. II, n. 25243-
2006, sez. III n. 15389-2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purchè la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera 'occasione' dell'infortunio (Cass. n. 12895-2016; Cass. n. 18317-2015; Cass. n. 4661-
2015; Cass. n. 23584-2013; Cass. n. 993-2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. VI -3 Ord. n. 11526-2017) ha ribadito i sopra citati principi ed ha affermato che 'l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sent. 5 febbraio
2013 n. 2660).
Il fatto storico è pacifico. Risulta invero provato che l'attrice cadde allorquando era in compagnia dei figli presso il Gran Caffè Pascucci, così come risulta provata la presenza dell'aiuola e del tronco reciso.
Orbene, va verificato se la condotta della stessa abbia interrotto il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento.
- 5 -
In particolare, dai riscontri probatori è emerso che la presenza del manufatto in ferro, così detto “alvaretto”, posizionato intorno al tronco reciso di un albero, fosse perfettamente visibile ed evidente.
Tanto si evince chiaramente dai rilievi fotografici versati in atti, dai quali si può osservare che la presenza al suolo del manufatto posto a recinzione del tronco reciso e dello stesso tronco d'albero, pur all'interno della tendostruttura, fosse visibile. Inoltre, si evince che il manufatto in ferro era anche di grandi dimensioni.
Il teste confermava poi che non vi erano tavoli e sedie attorno Testimone_1 all'aiuola.
La teste , dipendente della presente al momento del Testimone_2 CP_1 fatto, dichiarava di aver invitato l'attrice e le altre persone che erano in sua compagnia ad entrare attraverso uno specifico punto e di aver rivolto questo invito proprio per la presenza dell'albero tagliato (cfr. Io ero fuori al bar e dissi ai signori di non entrare dalla mia sinistra ma di entrare dalla mia destra. Porsi questo invito in quanto vi era un albero tagliato per evitare che incidenti. Poi si sono allontanati…… “Sono venuti verso di me il figlio e la madre ed anche questa volta ho ribadito l'invito a transitare dall'altro lato.
Poi mi sono girata per preparare i tavoli. Il figlio era già vicino a me e quando mi sono girata la signora era caduta”).
La testimonianza dell'altro teste che dichiarava che Testimone_3
l'alvaretto aveva lo stesso colore scuro del marciapiede e che era contornato da tavolini e sedie è sconfessata dai rilievi fotografici in atti da cui si evince che i tavolini e le sedie non erano nelle immediate vicinanze dell'alvaretto e che quest'ultimo aveva un colore più scuro rispetto al manto stradale, circostanza che lo rendeva visibile.
Si ritiene quindi che l'attrice con la sua condotta imprudente, integrando il caso fortuito, abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, caso fortuito costituito dalla stessa condotta del danneggiato che ha autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (cd.
- 6 -
'fortuito incidentale' idoneo a interrompere il collegamento causale tra la res in custodia e il danno – cfr. Cass. sez. III n. 2430-2004 e 993-2009).
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr. per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in esame, le stesse risultanze istruttorie escludono l'insidiosità della cosa ovvero la presenza dei requisiti della non prevedibilità e/o dell'inevitabilità richiesti per l'accoglimento della domanda.
La domanda va, pertanto, respinta.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso tra i 5.200,00 a 26.000,00) con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
L'attrice pertanto va condannata alle spese di lite nei confronti della convenuta. Va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti
- 7 -
della in quanto la sua domanda ne ha determinato la chiamata in CP_2 causa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in euro Controparte_1
3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, VA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori in solido.
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in euro 3.000,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, VA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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