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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. MA IA RI TE all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...], (ME), il 11.01.1955 C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Messina, via XXVII Luglio, n. 35 is. 195, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Micale, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: pensione di invalidità civile
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n°226/2022, depositato in Cancelleria in data 28.01.2022 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici della pensione di invalidità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' le CP_2 spese della CTU.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 12.11.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. MA IA RI TE
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. MA IA RI TE all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...], (ME), il 11.01.1955 C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Messina, via XXVII Luglio, n. 35 is. 195, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Micale, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: pensione di invalidità civile
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n°226/2022, depositato in Cancelleria in data 28.01.2022 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici della pensione di invalidità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' le CP_2 spese della CTU.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 12.11.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. MA IA RI TE