CASS
Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2023, n. 25184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25184 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Marco Dalle:Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 25 giugno 2022, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di IG BB di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 giugno 2014, irrevocabile il 17 settembre 2015, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12 aprile 2013, di condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., ed art. 9 I. 27 dicembre 1956, n. 1423, accertato in Palermo dal 31 maggio 2010 al 12 aprile 2013; 2) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo l'11 ottobre 2005, irrevocabile il 13 giugno 2006, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Palermo del 27 marzo 2004, di condanna alla pena di anni 10 di Penale Sent. Sez. 1 Num. 25184 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/04/2023 reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. aggravato ex art. 7 dl. 152/1991, 416 bis cod. pen.; 3) sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 20 gennaio 1996, irrevocabile il 9 aprile 1996, che ha riformato la sentenza del Gip del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 1995, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che, con la sentenza sub 1), divenuta irrevocabile per ultima, il Tribunale di Palermo si era già pronunciato in merito alla richiesta de qua, affermando che i delitti associativi di cui alle tre condanne in esame, erano da considerarsi un unico reato progressivo, commesso a partire dal 1996, e senza soluzione di continuità, fino al 2014 (in particolare, si evidenziava che BB aveva ricoperto, nell'ambito del medesimo contesto associativo, un ruolo dapprima meramente partecipativo e, da ultimo, secondo quanto accertato nella sentenza sopracitata, un ruolo apicale, direttivo e organizzativo). Il giudice del merito aveva altresì precisato che, mentre l'ipotesi del reato progressivo poteva trovare applicazione, quella relativa al reato continuato era preclusa dal lungo lasso di tempo intercorso fra la data di commissione dei reati. In sede di quantificazione della pena, il Tribunale, in sede cognitoria, aveva provveduto a rideterminare la pena in anni 21 di reclusione, così calcolata: anni 12 di reclusione in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo A) della sentenza sub 1), a cui andavano aggiunti anni 2 di reclusione ex art. 63 comma 4 cod. pen., ulteriormente aumentata di anni 4 di reclusione per la continuazione con il delitto di cui al capo i) della medesima sentenza, oltreché di anni 3 di reclusione per la continuazione esterna (tale pena è stata poi ulteriormente ridotta ad anni 19 di reclusione in sede di appello). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso IG BB, per mezzo del difensore, adducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen. Nello specifico, il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con lo specifico contenuto dell'istanza introduttiva, concernente la richiesta di riconoscimento del vincolo criminoso in relazione non già alle fattispecie associative, ma ai reati-fine contestati nelle tre sentenze irrevocabili, quantomeno di quelli commessi a partire dal 1996. Invero, osserva la difesa che nell'istanza introduttiva si era evidenziato che il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per il quale BB è stato più volte condannato con le tre pronunce sub iudice, era stato sempre contestato 2 unitamente ad altri reati, ad esso teleologicamente connessi giacché realizzati avvalendosi della posizione di appartenenza al sodalizio criminoso. Per ciò stesso, il ricorrente aveva chiesto l'unificazione di tutti i reati rispetto ai quali era intervenuta condanna con le predette sentenze, con applicazione alla pena più grave di anni 12 di reclusione, in relazione al reato associativo di cui al capo A) della sentenza sub 1), di un aumento minimo ex art. 63 comma 4 cod. pen., nonché di un aumento minimo a titolo di continuazione con il capo i) della medesima sentenza e con le condanne statuite dalle sentenze sub 2) e 3). Secondo la difesa, appare evidente come i diversi reati commessi dal ricorrente siano stati da quest'ultimo ab origine preventivati e ideati all'atto dell'affiliazione alla consorteria criminale;
la stessa Corte di assise di Palermo nella sentenza sub 2), ha riconosciuto in relazione all'episodio estorsivo di cui in contestazione l'aggravante ex art. 7 dl. 152/1991 "per aver commesso il fatto al fine di agevolare cosa nostra ed avvalendosi per tale commissione delle modalità di estrinsecazione dell'agire di detta organizzazione". Infine, si osserva in ricorso che, anche se i singoli episodi criminosi sono distanziati nel tempo, la fattispecie associativa progressiva di cui essi costituiscono attuazione, ha carattere permanente, ed i suoi effetti perdurano fino all'emissione della sentenza di condanna (la prima è divenuta irrevocabile il 9 aprile 1996, mentre l'ultima il 17 settembre 2015); pertanto, tutti i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio criminale nel suddetto arco temporale (dal 1996 al 2014), hanno anch'essi natura progressiva e devono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., a nulla rilevando il lasso di tempo intercorso, tra l'altro forzatamente determinato da lunghi periodi di detenzione sofferti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dott. Marco Dall'Olio, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. evidenziando come su di essa si fosse già pronunciato il giudice della cognizione (Tribunale di Palermo con sentenza del 12 aprile 2013, riformata in punto di pena dalla Corte di appello in data 25 giugno 2014), che aveva scelto una soluzione anche più favorevole al condannato rispetto a quella proposta nella istanza, avendo ritenuto i reati di cui all'art. 416-bis come un unico reato 3 progressivo anziché come più reati in continuazione tra loro. Nell'unico motivo di ricorso si deduce che, in realtà, la continuazione era stata chiesta tra i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed i reati-fine delle varie sentenze, ed effettivamente l'istanza di incidente di esecuzione conteneva un esplicito riferimento alla richiesta di continuazione con i reati-fine fin dalla prima pagina. Su questa richiesta di continuazione tra 416-bis e reati-fine, la risposta della ordinanza impugnata è insufficiente, perché il giudice della cognizione - alla cui pronuncia l'ordinanza si riporta per sostenere l'inammissibilità della sua riproposizione in sede esecutiva - aveva riconosciuto la continuazione con il reato di cui al capo i) delle contestazioni sottoposte alla sua valutazione, ovvero il reato di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956, ma non con riferimento al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. oggetto della pronuncia sub 2). Il ricorso deve essere accolto, pertanto, con riferimento alla mancanza di motivazione circa l'esistenza o meno di un unico disegno criminoso tra il reato dell'art. 416-bis ed il reato degli artt. 56 e 629 cod. pen., con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio su tale unico punto. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG, Marco Dalle:Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 25 giugno 2022, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di IG BB di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 giugno 2014, irrevocabile il 17 settembre 2015, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12 aprile 2013, di condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., ed art. 9 I. 27 dicembre 1956, n. 1423, accertato in Palermo dal 31 maggio 2010 al 12 aprile 2013; 2) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo l'11 ottobre 2005, irrevocabile il 13 giugno 2006, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Palermo del 27 marzo 2004, di condanna alla pena di anni 10 di Penale Sent. Sez. 1 Num. 25184 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/04/2023 reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. aggravato ex art. 7 dl. 152/1991, 416 bis cod. pen.; 3) sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 20 gennaio 1996, irrevocabile il 9 aprile 1996, che ha riformato la sentenza del Gip del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 1995, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che, con la sentenza sub 1), divenuta irrevocabile per ultima, il Tribunale di Palermo si era già pronunciato in merito alla richiesta de qua, affermando che i delitti associativi di cui alle tre condanne in esame, erano da considerarsi un unico reato progressivo, commesso a partire dal 1996, e senza soluzione di continuità, fino al 2014 (in particolare, si evidenziava che BB aveva ricoperto, nell'ambito del medesimo contesto associativo, un ruolo dapprima meramente partecipativo e, da ultimo, secondo quanto accertato nella sentenza sopracitata, un ruolo apicale, direttivo e organizzativo). Il giudice del merito aveva altresì precisato che, mentre l'ipotesi del reato progressivo poteva trovare applicazione, quella relativa al reato continuato era preclusa dal lungo lasso di tempo intercorso fra la data di commissione dei reati. In sede di quantificazione della pena, il Tribunale, in sede cognitoria, aveva provveduto a rideterminare la pena in anni 21 di reclusione, così calcolata: anni 12 di reclusione in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo A) della sentenza sub 1), a cui andavano aggiunti anni 2 di reclusione ex art. 63 comma 4 cod. pen., ulteriormente aumentata di anni 4 di reclusione per la continuazione con il delitto di cui al capo i) della medesima sentenza, oltreché di anni 3 di reclusione per la continuazione esterna (tale pena è stata poi ulteriormente ridotta ad anni 19 di reclusione in sede di appello). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso IG BB, per mezzo del difensore, adducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen. Nello specifico, il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con lo specifico contenuto dell'istanza introduttiva, concernente la richiesta di riconoscimento del vincolo criminoso in relazione non già alle fattispecie associative, ma ai reati-fine contestati nelle tre sentenze irrevocabili, quantomeno di quelli commessi a partire dal 1996. Invero, osserva la difesa che nell'istanza introduttiva si era evidenziato che il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per il quale BB è stato più volte condannato con le tre pronunce sub iudice, era stato sempre contestato 2 unitamente ad altri reati, ad esso teleologicamente connessi giacché realizzati avvalendosi della posizione di appartenenza al sodalizio criminoso. Per ciò stesso, il ricorrente aveva chiesto l'unificazione di tutti i reati rispetto ai quali era intervenuta condanna con le predette sentenze, con applicazione alla pena più grave di anni 12 di reclusione, in relazione al reato associativo di cui al capo A) della sentenza sub 1), di un aumento minimo ex art. 63 comma 4 cod. pen., nonché di un aumento minimo a titolo di continuazione con il capo i) della medesima sentenza e con le condanne statuite dalle sentenze sub 2) e 3). Secondo la difesa, appare evidente come i diversi reati commessi dal ricorrente siano stati da quest'ultimo ab origine preventivati e ideati all'atto dell'affiliazione alla consorteria criminale;
la stessa Corte di assise di Palermo nella sentenza sub 2), ha riconosciuto in relazione all'episodio estorsivo di cui in contestazione l'aggravante ex art. 7 dl. 152/1991 "per aver commesso il fatto al fine di agevolare cosa nostra ed avvalendosi per tale commissione delle modalità di estrinsecazione dell'agire di detta organizzazione". Infine, si osserva in ricorso che, anche se i singoli episodi criminosi sono distanziati nel tempo, la fattispecie associativa progressiva di cui essi costituiscono attuazione, ha carattere permanente, ed i suoi effetti perdurano fino all'emissione della sentenza di condanna (la prima è divenuta irrevocabile il 9 aprile 1996, mentre l'ultima il 17 settembre 2015); pertanto, tutti i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio criminale nel suddetto arco temporale (dal 1996 al 2014), hanno anch'essi natura progressiva e devono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., a nulla rilevando il lasso di tempo intercorso, tra l'altro forzatamente determinato da lunghi periodi di detenzione sofferti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dott. Marco Dall'Olio, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. evidenziando come su di essa si fosse già pronunciato il giudice della cognizione (Tribunale di Palermo con sentenza del 12 aprile 2013, riformata in punto di pena dalla Corte di appello in data 25 giugno 2014), che aveva scelto una soluzione anche più favorevole al condannato rispetto a quella proposta nella istanza, avendo ritenuto i reati di cui all'art. 416-bis come un unico reato 3 progressivo anziché come più reati in continuazione tra loro. Nell'unico motivo di ricorso si deduce che, in realtà, la continuazione era stata chiesta tra i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed i reati-fine delle varie sentenze, ed effettivamente l'istanza di incidente di esecuzione conteneva un esplicito riferimento alla richiesta di continuazione con i reati-fine fin dalla prima pagina. Su questa richiesta di continuazione tra 416-bis e reati-fine, la risposta della ordinanza impugnata è insufficiente, perché il giudice della cognizione - alla cui pronuncia l'ordinanza si riporta per sostenere l'inammissibilità della sua riproposizione in sede esecutiva - aveva riconosciuto la continuazione con il reato di cui al capo i) delle contestazioni sottoposte alla sua valutazione, ovvero il reato di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956, ma non con riferimento al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. oggetto della pronuncia sub 2). Il ricorso deve essere accolto, pertanto, con riferimento alla mancanza di motivazione circa l'esistenza o meno di un unico disegno criminoso tra il reato dell'art. 416-bis ed il reato degli artt. 56 e 629 cod. pen., con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio su tale unico punto. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.