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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18080 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42509/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42509/2021 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Calabria 56, presso lo studio dell'Avv. Davide
Tagliaferri, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, alla via via Prenestina 45, presso lo studio dell'Avv. Guido Rosati, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2021 la ditta individuale ha convenuto Parte_1 in giudizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, CP_1 denegata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, voglia: in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza e la tempestività delle riserve n.1,2 e 3 espresse in calce al certificato di ultimazione delle prestazioni e per l'effetto dichiarare tenuta al pagamento nei CP_1 confronti della della somma di € 687.129,87 oltre iva di legge ed Parte_1 interessi moratori ex DLGS n.231 dalla presentazione delle riserve al saldo effettivo, ovvero in subordine della minor somma che sarà comunque ritenuta di giustizia. in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda: - accertata incidenter tantum la sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 640 c.p. , dichiarare ai sensi del combinato disposto CP_1
Pagina 1 dell'art. 185 c.p. e 2043 c.c., tenuta a corrispondere alla un importo non inferiore ad Parte_1
€ 116.837,46 a titolo di risarcimento del danno subito in relazione all'emissione delle fatture di cui alla narrativa;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda accertata la sussistenza degli estremi di cui all'art 2041 c.c., in ragione dell'utilità delle prestazioni rese in capo ad mediante l'utilizzo del macchinario straordinario denominato “Laboratorio mobile
CP_1 di misura”, dichiarare tenuta ad indennizzare la della diminuzione
CP_1 Parte_1 patrimoniale subita, come indicata in narrativa e per l'effetto condannare la medesima a
CP_1 corrispondere l'ulteriore somma di somma di € 96.000,00, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento per le ragioni tutte dedotte in narrativa”. A seguito di differimento giudiziale della prima udienza per il 2.12.2021 si è costituita in giudizio formulando le seguenti
CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, e per i motivi di cui alla narrativa, così provvedere: In via principale, accertata e dichiarata la tardività dell'apposizione delle riserve, e quindi l'inammissibilità delle stesse, respingere integralmente tutte le domande avversarie;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la tempestività delle stesse, accertarne e dichiarane l'infondatezza e, per l'effetto, respingere – comunque – tutte le domande proposte dalla ditta In ogni caso, Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta risarcitoria, derivante dall'asserita condotta Contr Contr illecita del e del ”. Successivamente il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 13.4.2022 per la discussione sulle istanze istruttorie. Il giudice, lette le istanze istruttorie formulate dalle parti ha disposto la CTU e rinviato la causa all'udienza del 21.9.2022. Con provvedimento del 28.11.2023 il giudice ha conferito incarico al CTU. Successivamente con provvedimento dell'11.12.2024 il giudice ha disposto un'integrazione/chiarimento della CTU e quindi ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18.7.2025 il giudice ha, infine, trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (60 + 20 gg).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione notificato in data 18.6.2021, la ditta individuale mandataria Parte_1 di ha citato acendo valere tre diverse pretese economiche derivanti Parte_2 CP_1 dal contratto di appalto stipulato e da condotte prospettate come contrarie ai principi di buona fede ex art 1375 c.c. e collaborazione nell'esecuzione del contratto, attribuite alla Stazione Appaltante.
In particolare parte attrice ha esposto che: (a) con determinazione n. 85 del 5.5.2017
[...]
affidava all'ATI il Servizio di Presidio, Controparte_4 Controparte_5 manutenzione programmata e correttiva della linea di contatto, degli impianti di conversione
Pagina 2 22KV/1500CC (SSE) delle cabine ubicate c/o il deposito di graniti e lungo la linea C della
Metropolitana di Roma;
(b) l'esecuzione dei lavori era iniziata l'1.6.2017, prima della vera e propria stipula del contratto, avvenuta solo in data 20.9.2019; (c) a fronte dei lavori eseguiti, erano emesse le fatture n.179 del 18.12.2017 e n. 180 del 18.12.2017 di competenza della Parte_1 nonché e le fatture n. 2 del 4.1.2018 e n.3 del 4.1.2018 di competenza della per Parte_2 il totale importo di € 169.329,35, in relazione ai SAL n. 1 e n. 2; (d) nelle more dell'esecuzione il
18.9.2017 presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in CP_1
Part continuità che veniva omologato in data 25.6.2019 e successivamente veniva ammessa al passivo come creditorie chirografario con una previsione di realizzo pari al 31%; (e) l'appalto veniva prorogato fino al 15.1.2021 e, a seguito di negazione di esibizione dei registri di contabilità Parte da parte di il 12.11.2020 l' firmava il certificato di ultimazione con riserva, poi CP_1 formalizzata il 24.11.2020 e con nota del 14.12.2020 provvedeva a respingerle. Parte attrice ha CP_1 dedotto che l'apposizione delle riserve si è resa necessaria a fronte della mancata esibizione da parte di dei registri di contabilità e in particolare le riserve avevano ad oggetto tali pretese: 1) CP_1
l'“Erronea imputazione alla massa concordataria del credito maturato dal Raggruppamento a seguito della sottoscrizione del contratto”. In particolare parte attrice ha chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale subito in ragione della consegna del servizio effettuata sotto le riserve di Contr legge poco prima che epositasse la domanda di concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. L'ATI sostiene che il credito non era anteriore alla domanda di concordato, perché il contratto è stato stipulato solo nel 2019 e gli effetti obbligatori sorgono solo con la stipula, non con l'aggiudicazione o la consegna anticipata. Pertanto, il credito non doveva essere falcidiato e l'ammontare di tale riserva n. 1 era pari a € 183.729,65; 2) il “Mancato utile relativo al diniego di approvvigionamento di apparati previsti in Capitolato”. In particolare, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del danno derivante dal mancato utile sulla fornitura delle batterie, il cui diritto di approvvigionamento è stato di fatto sottratto all'esecutrice. Il direttore dell'esecuzione Part aveva infatti impedito all' di acquistare e fornire batterie FIAMM previste dal capitolato impedendole di fatturare forniture ad alta marginalità e violando gli artt.
6.3 e 21 del capitolato (che prevedono rimborso dei materiali non disponibili in magazzino , per un totale della riserva CP_1
n. 2 pari ad € 407.400,22; 3) il “mancato riconoscimento dei costi di utilizzo di mezzi straordinari Part per il ripristino di malfunzionamenti ai cavi di interconnessione delle SSE”: in particolare ha dedotto che sussisteva un danno ex art. 2041 derivante dall'utilizzo di strumentazione specialistica non prevista in contratto, per far fronte alla risoluzione di problemi interruzione di pubblico Part servizio, mai riconosciuto in contabilità. aveva infatti utilizzato un macchinario specialistico per individuare guasti urgenti ai cavi SSE. L'intervento era straordinario e non previsto tra le
Pagina 3 attrezzature ordinarie. ha beneficiato del servizio ma ha negato il pagamento. L'ATI chiede CP_1 il rimborso pari a € 96.000,00. L'importo complessivo delle riserve 1, 2 e 3 ammonta ad €
687.129,87. In più l'attrice ha chiesto un risarcimento ex art. 2043 c.c. collegato alla riserva n. 1 avendo avviato l'esecuzione pur sapendo dell'imminente richiesta di concordato (e CP_1 incidenter tantum, accertare i presupposti dell'applicabilità del reato di cui all'art. 640 c.p.), per il danno derivante dal mancato pagamento della differenza tra l'importo nominale delle fatture emesse per € 169.329,35 e l'importo effettivamente riconoscibile dal concordato preventivo pari ad €
52.492,19 ( 31%). Infine, parte attrice ha formulato domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per utilizzo di strumentazione non prevista in contratto. La convenuta ha sostenuto, in
CP_1 sintesi, che parte dei crediti rivendicati dall'attrice dovessero rientrare nella massa concordataria in quanto: (a) i servizi furono consegnati in via d'urgenza l'1/6/2017, prima della firma del contratto avvenuta in data 20/09/2017; (b) il 17.9.2017 aveva depositato domanda di concordato
CP_1 preventivo e ai sensi degli artt. 55, 169 e 184 l.f. tutti i crediti sorti prima di tale data dovevano essere considerati debiti concorsuali. La convenuta ha inoltre contestato l'affermazione secondo la quale la ditta avrebbe dato regolare esecuzione alle attività appaltate. In particolare, Pt_1 elenca penalità per un totale di € 150.900,00 contestate nel 2019 per: a) mancata analisi
CP_1 materiali BMC;
b) mancato invio del programma annuale;
c) sostituzione lampade in quota;
d) richieste documentazione/interventi vari. ha affermato che: 1) le penalità furono
CP_1 regolarmente comunicate tramite note protocollate;
2) la ditta non ha mai formulato Pt_1 riserve fino al 25/11/2020; 3) le riserve erano tardive e quindi inammissibili, perché riferite a fatti del 2017–2020 ma presentate da 8 mesi a 3 anni dopo;
l4) la proroga del 2020 fu firmata senza alcuna riserva, segno che la ditta non aveva contestazioni pendenti. Per quanto riguarda le contestazioni alle singole riserve, la difesa di ha osservato: quanto alla riserva n. 1
CP_1
(Erronea imputazione alla massa concordataria) che le attività erano iniziate prima della domanda di concordato e quindi i crediti sono concorsuali per legge essendo irrilevante che il contratto era stato firmato dopo;
quanto alla riserva n. 2 (Mancato utile per diniego di approvvigionamento materiali) sostiene che il capitolato prevedeva solo una facoltà, non un obbligo, di chiedere CP_1
Contr all'appaltatore l'approvvigionamento e che il poteva scegliere liberamente se usare il magazzino o acquistare tramite RTI;
quanto alla riserva n. 3 (Costi per mezzi “straordinari”)
CP_1 afferma che gli strumenti usati erano ordinari, non straordinari e che il capitolato non
CP_1 imponeva specifici mezzi e, pertanto, nessun maggior compenso era dovuto. a infine
CP_1 dedotto che è infondata anche la richiesta risarcitoria non essendo ipotizzabile il reato di truffa essendo la crisi finanziaria di nota dal 2015. Nell'ambito del presente giudizio, ricapitolando,
CP_1 parte attrice ha chiesto in sintesi: a) il riconoscimento del danno ex artt. 185 e 2043 c.c. asserito
Pagina 4 subito per le modalità di consegna del servizio in quanto avvenuta temporalmente a ridosso del deposito di domanda di concordato preventivo della stazione appaltante;
b) il riconoscimento del danno per il mancato utile sulla fornitura di batterie;
c) il riconoscimento del danno, o del dovuto anche ai sensi dell'art 2041 c.c., per l'utilizzo di strumentazione specialistica, non prevista in contratto e non riconosciuto in contabilità, per fronteggiare la risoluzione di problemi e per non incorrere in interruzione di pubblico servizio. La difesa attorea ha rimarcato in comparsa conclusionale che le predette istanze di danno “erano state configurate dall'impresa come Riserve
“ad abundantiam”, pur non necessitandosi l'utilizzo dello specifico strumento di contestazione
(riserva per l'appunto), ai fini della coltivazione delle doglianze riguardanti il superiore punto a) e punto b), che (come peraltro opportunamente rimarcato anche dal CTU – pg.14 della perizia-) NON attenevano a questioni strettamente legate e/o dipendenti alla/dalla contabilità dell'appalto, che potevano essere fatte valere con modalità scevre da qualsiasi vincolo procedurale”. La difesa attorea ha poi segnalato che “in ogni caso, le norme relative alla disciplina dell'iscrizione delle riserve (cfr. artt.190-205 del regolamento DPR n.207/2010) sono state oggetto di esplicita abrogazione dall'art
217 del D.L.Gs n.50/2016 e che, nel caso di specie, si è appalesata la totale carenza di specifiche previsioni tanto nel contratto, quanto nel capitolato speciale in tema di procedure e termini per la loro apposizione”. Secondo la conclusiva difesa attorea le emergenze probatorie di causa consentirebbero di ritenere che “la gestione dell'appalto da parte di è stata operata sulla base CP_1 di una sistematica violazione dei principi di buona fede e collaborazione, che invece avrebbero dovuto ispirare il rapporto paritetico instauratosi tra due controparti contrattuali a seguito dell'aggiudicazione”, avendo asserito la difesa attorea che la ditta esecutrice attrice, ha Pt_1 subito pregiudizio “derivante dall'anticipazione dei costi di un servizio oneroso ed assolutamente strategico” per la beneficiaria senza il dovuto ritorno economico come previsto e stimato in CP_1 sede di gara, sulla base della documentazione offerta dalla Stazione Appaltante. Sempre sul piano delle evidenze probatorie la difesa attorea ha segnalato che “in data 01.06.17 procedeva alla CP_1 consegna dei lavori invia d'urgenza; in data 18.09/17 depositava istanza di ammissione al CP_1 concordato preventivo;
il raggruppamento dava regolare e puntuale seguito al predetto avvio delle lavorazioni commissionategli, provvedendo in seguito, a fronte delle prestazioni rese, ad emettere separatamente le fatture n.179 del 18.12.2017 e n. 180 del 18.12.2017 di competenza della nonché e le fatture n. 2 del 04.01.2018 e n.3 del 04.01.2018 di competenza della Parte_1 per il totale importo di € 169.329,35; le suddette fatture sono state emesse in Parte_2 data successiva all'apertura del concordato;
la differenza tra quanto riconosciuto in concordato
(31%) del credito e l'importo fatturato, come accertato dal CTU è di € 116,837,25”. L
[...] convenuta, dunque, quale azienda a partecipazione pubblica, secondo la tesi difensiva CP_1
Pagina 5 attorea, a ridosso della procedura di concordato preventivo e al tempo della consegna dei lavori in via d'urgenza “era perfettamente consapevole di esporre alla falcidia concordataria i corrispettivi che l'impresa avrebbe maturato per l'esecuzione dell'opera”. Da ciò l'attrice deduce un danno subito e quantificato in € 116.837,25. La difesa attorea ha inoltre stigmatizzato che “per decisione unilaterale del non veniva consentito all'ATI l'approvvigionamento delle batterie CP_7
(presenti nell'elenco dei materiali di fornitura dell'ATI) disattendendo quanto previsto all'art.
6.3 per le forniture”, in quanto per “far approvvigionare questi materiali all'ATI era CP_1 sconveniente economicamente per la stazione appaltante”. Sul punto, continua la difesa conclusiva Parte attorea, “l' ha formulato le sue rimostranze nel tempo ad chiedendo a più riprese un CP_1 confronto in merito all'interpretazione fatta riguardo all'art.
6.3. coinvolgendo sia la struttura tecnica che quella amministrativa dell'Appaltatore. Tale richiesta di chiarimenti non ha mai avuto riscontro (cfr.all.17)”. Sulle riserve la difesa attorea in comparsa conclusionale ha sottolineato che ha cercato con ogni mezzo di impedire all'impresa la fattiva iscrizione delle riserve sugli CP_1 atti contabili dell'appalto (cfr.all.10,11,12,13). La riserva era stata esplicata sul certificato di fine lavori, quale atto formale conclusivo dell'appalto, presentato per la sottoscrizione all'impresa, a fronte della reiterata e vana richiesta di esibizione della contabilità inoltrata ad (cfr. lettera CP_1 dello 05.10.2020 allegato V alla presente memoria). La medesima riserva era stata inviata per PEC proprio con la specifica dizione: “stante il mancato riscontro alla reiterata richiesta di esibizione dello stato finale dei lavori, di cui, allo stato non è dato conoscere il contenuto, giacché mai comunicato, provvede ad ogni buon conto, a trasmettere le seguenti riserve da considerarsi apposte in calce al predetto documento contabile” (cfr. all. n II)”. Inoltre, la difesa attorea in comparsa conclusionale ha rimarcato che: “a prescindere dalla qualificazione della domanda come oggetto di riserva o meno, le riserve debbono pertanto considerarsi tempestivamente apposte sull'unico atto dell'appalto messo a disposizione dell'impresa, ossia il certificato di ultimazione, posto il costante e comprovato rifiuto della Stazione Appaltante a consegnare gli atti contabili per la sottoscrizione dell'impresa, in tempi non sospetti”. Quanto agli esiti della CTU espletata la difesa attorea ha evidenziato che: “il CTU nel proprio elaborato peritale (cfr.pg 2 perizia integrativa) ha riconosciuto come dovuta alla la somma di € 407.400,22 a titolo di mancato utile di impresa Pt_1 sull'approvvigionamento delle batterie. Il CTU nel proprio elaborato peritale (cfr.pg 20) ha altresì ritenuto riconoscibile la somma di € 72.000,00 derivante dall'allestimento del laboratorio mobile di misura, quale mezzo straordinario necessario al ripristino dei malfunzionamenti rilevati sui cavi di interconnessione delle SSE”. Per quanto concerne le penali rivendicate da la difesa della CP_1 ditta attrice ha replicato che: “la ha provveduto a contestare dettagliatamente, Pt_1 Pt_1 sia nell'an che nel quantum, la pretesa applicazione delle penali da parte di;
ha CP_1 CP_1
Pagina 6 invocato l'applicazione delle penali contrattuali sulla base di un triplice ordine di contestazioni: a)
l'asserita mancata analisi dei materiali necessari per la risoluzione guasti in elenco di BMC b)
l'asserita mancata chiusura BMC per quanto concerne la sostituzione delle lampade in quota c)
l'asserito mancato invio del programma di interventi annuale”. In ordine alle predette contestazioni di la difesa attorea in comparsa conclusionale ha evidenziato che: “in nessuna norma CP_1 contrattuale e/o capitolare è mai stato richiamato l'obbligo della ditta di eseguire la suddetta analisi, né è stata fornita prova del contrario. In ogni caso i lavori affidati sono stati tutti favorevolmente collaudati, e pertanto eseguiti secondo la regola dell'arte. L'impresa è stata chiamata ad operare in situazioni molto critiche sotto il profilo della sicurezza, ragion per cui essa si è vista obbligata a ricorrere all'Impiego di noli speciali (gru, ponti sviluppabili a cestello e piattaforme mobili) di cui non ha mai voluto riconoscere il maggior onere ritenendoli, contrariamente al vero, inclusi CP_1 in contratto e negandone il pagamento, mettendo a serio rischio l'esecuzione stessa delle opere. Il programma annuale è stato solo parzialmente presentato, e ciò non certo per negligenza dell'impresa, ma a causa di continui sopravvenuti interventi di emergenza cui essa è stata chiamata a far fronte durante la vigenza del suo incarico. Il D.E.C. provvedeva pressoché costantemente a sopprimere le Attività programmate di manutenzione ordinaria dilazionandole in periodi diversi a causa delle urgenze che man mano sopravvenivano. In relazione alle penali sulla scorta di un asserita mancata attività di dossieraggio e/o reportistica afferente all'apertura e chiusura dei bollettini manutentivi, detta attività NON è mai stata dedotta in contratto come un'obbligazione della essendo infatti specificatamente demandata ad un'apposita interfaccia esterna, Parte_1 tale EDS s.r.l. incaricata di gestire i flussi informatici relativi agli interventi di manutenzione effettuati. La pretesa applicazione delle penali è successiva alla ricezione delle riserve sul certificato di fine lavori. Non vi è alcun riferimento, infatti, sui precedenti atti dell'appalto”. Per quanto argomentato sulle penali la difesa attorea ha dedotto in comparsa conclusionale che: “l'applicazione delle penali in parola deve considerarsi ispirata NON da fondate e legittime ragioni, bensì da un mero intento ritorsivo”. Nella comparsa di costituzione in giudizio ha riconosciuto CP_1 che l'azione promossa dalla ditta individuale “trae origine dal contratto d'appalto tra Pt_1 ed il composto dalla stessa ditta (mandataria) e dalla CP_1 CP_8 Parte_1 [...]
(mandante), avente ad oggetto il servizio di presidio, manutenzione programmata e Parte_2 correttiva della linea di contatto, degli impianti di conversione 22KV/1500CC (SSE) delle cabine ubicate presso il deposito di Graniti e lungo la linea C della metropolitana di Roma, affidato CP_1 con atto Rep. 508 del 20/09/2017 (All. 2). Rapporto poi prorogato, nelle more della definizione della procedura di gara indetta per l'affidamento degli stessi servizi, con atto sottoscritto in data
29/04/2020 (cd. Contratto ponte – All. 3) […] ha esperito una gara pubblica per CP_1
Pagina 7 l'individuazione dell'affidatario dei servizi di cui sopra e, all'esito, con Determinazione dell'Amministratore Unico di n. 85 del 05/05/2017, è stata autorizzata la sottoscrizione del CP_1
Part relativo contratto (Rep. n. 508) con il R.T.I. Amatucci (51%) – Impianti (49%), avvenuta in data
20/09/2017. […] i servizi appaltati sono stati consegnati, in via d'urgenza, già in data 01/06/2017.
[…] Il termine previsto per l'ultimazione delle attività, a norma di quanto previsto nel Capitolato
Speciale di Appalto, nel Contratto e nel Verbale di Avvio delle attività, era fissato al 31/05/2020. In corso di esecuzione dell'appalto, su espressa richiesta della mandataria ( , veniva Pt_1 autorizzata la fatturazione separata da parte delle due società del Raggruppamento. A tal fine, in data 29/12/2017, veniva sottoscritto l'addendum (Rep. 565 – All. 5) al precedente contratto.
Approssimandosi la scadenza contrattuale, ed essendo già stato avviato l'iter per l'affidamento degli stessi servizi tramite gara pubblica, proponeva al R.T.I. la prosecuzione delle medesime CP_1 attività dal 01/06/2020 fino al 15/01/2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il R.T.I., con atto sottoscritto in data 29/04/2020, accettava senza riserve”. La difesa di ha esposto poi CP_1 che in data “17/09/2017 ha depositato presso il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, CP_1 istanza di ammissione all'istituto del concordato preventivo ex artt. 161 e ss. L.F. Veniva in tal modo incardinato il procedimento distinto con RG n. 89/2017, che portava all'emissione, in data
25/06/2019, del decreto di omologa della proposta concordataria”. Di conseguenza, continua parte convenuta, “Tutti i crediti maturati in virtù di rapporti sorti precedentemente, o che comunque avevano avuto corso in data anteriore rispetto alla data di deposito dell'istanza (17/09/2017), venivano quindi inseriti nella massa dei debiti concordatari, sulla scorta di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 169 e 55 L.F”. LA difesa di ha poi richiamato l'art. 184 L.F. CP_1 in base al quale “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”. In ordine all'esecuzione dell'appalto la difesa di ha rimarcato numerose penalità contestate dalla stazione appaltante CP_1
e comunicate alla ditta esecutrice, schematizzate come segue: “DESCRIZIONE PROT. LETTERA
DATA VALORE Mancata analisi materiali per BMC 65696 19/04/2019 1.900,00 Mancata analisi materiali per BMC 116155 18/07/2019 3.750,00 Mancata analisi materiali per BMC 159044
30/09/2019 3.100,00 Mancato invio del programma annuale 65703 19/04/2019 2.100,00 Mancato invio del programma annuale 116181 18/07/2019 3.750,00 Mancato invio del programma annuale
159057 30/09/2019 3.100,00 Sostituzione lampade in quota 64704 19/04/2019 19.000,00
Sostituzione lampade in quota 159050 30/09/2019 69.000,00 Richiesta di documentazione ed interventi vari 159059 30/09/2019 45.200,00 TOTALE 150.900,00”. La difesa di parte convenuta ha segnalato che in ordine alle suddette penalità “la non ha mai formalizzato alcuna Pt_1 riserva in proposito, almeno prima del 25/11/2021, data in cui è pervenuta una comunicazione via
Pagina 8 PEC, contenente le riserve espresse dalla Ditta (cfr. All. 15). Riserve poi replicate nella successiva nota prot. n. 002-21R/AL/al del 04/01/2021 (all. 16 del fascicolo avversario). Non si ha invece traccia delle presunte “diverse comunicazioni” alle quali fa riferimento controparte, sempre nella stessa missiva. Neppure prodotte da controparte, al pari di altra documentazione richiamata nell'atto introduttivo, ma non depositata nel proprio fascicolo”. Sulla tardività ed inammissibilità delle riserve la difesa di parte convenuta ha argomentato quanto segue: “il primo contratto, ossia quello al quale le riserve afferiscono, si è concluso il 31 maggio 2020, ma le riserve fanno riferimento a periodi ancora precedenti. In particolare: la riserva n. 1 riguarda il periodo giugno – settembre 2017; la riserva n. 2 riguarda il periodo novembre 2017 – marzo 2020; la riserva n. 3 riguarda il periodo novembre 2017 – gennaio 2018. Quindi, mentre la seconda riserva è di almeno 8 mesi successiva al periodo di riferimento, la prima e la terza sono state presentate addirittura con circa 3 anni di ritardo”. Inoltre, la difesa di parte convenuta ha segnalato che “approssimandosi la scadenza del contratto (31/05/2020) è stato sottoscritto un atto di proroga, agli stessi patti e condizioni del rapporto precedente. Ebbene, nonostante la ditta lamenti di non avere avuto la possibilità Pt_1 di apporre riserve in un momento precedente, se non mediante la PEC del 25/11/2020, si deve rimarcare come la proroga contrattuale sia stata sottoscritta senza alcuna riserva. Eppure i fatti da cui traggono origine le riserve tardivamente proposte si erano già verificati, e già da lungo tempo.
Controparte quindi, in occasione della sottoscrizione della proroga contrattuale, avrebbe potuto – ed anzi dovuto – segnalare, ovvero eccepire, ogni eventuale pendenza derivante dal rapporto precedente. Ma in quella sede nulla ha osservato, né contestato”. La difesa di parte convenuta ha dedotto, pertanto, “palese inammissibilità delle riserve, apposte solo molto tempo dopo il verificarsi dei fatti da cui controparte sostiene abbiano tratto origine”. La difesa di parte convenuta ha anche eccepito l'infondatezza – nel merito – delle riserve sollevate da controparte, richiamando quanto Contr Contr
“spiegato dal e dal del contratto, con nota prot. n. 188325 del 14/12/2020 (All. 16), con la quale si riscontrava la Pec inviata dalla ditta il 25/11/2020”. In particolare, quanto alla Pt_1 riserva n. 1, con la quale si assume la presunta “Erronea imputazione alla massa concordataria del credito maturato dal Raggruppamento a seguito della sottoscrizione del contratto”, ha CP_1 replicato come “la consegna dei lavori in via d'urgenza sia stata proposta da e liberamente CP_1 accettata dal R.T.I. affidatario dei servizi, prima della successiva sottoscrizione del contratto. A fronte dell'espressa accettazione da parte dell'Appaltatore, si è dato corso alle attività disciplinate dal capitolato di gara, anteriormente alle data di deposito dell'istanza di ammissione alla procedura concordataria ex artt. 161 e ss. L.F. (17/09/2017). Pertanto, ope legis, i compensi relativi alle prestazioni avviate prima di tale momento non possono che confluire nella massa dei debiti concordatari”. Per quanto concerne la riserva n. 2 per “mancato utile relativo al diniego di
Pagina 9 approvvigionamento di apparati previsti in Capitolato”, la difesa di ha replicato che: CP_1
“Invero tale lagnanza non trova alcun conforto nella lettera della lex specialis, poiché, alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 21.1 del CSA: “Per il ripristino delle nomali funzionalità delle apparecchiature manutenute, l'appaltatore dovrà garantire la sostituzione di tutte le parti difettose con pezzi di ricambio prelevati, se disponibili, dal magazzino di L'appaltatore, su richiesta CP_1 di garantirà, se il magazzino fosse sprovvisto delle parti necessarie, l'approvvigionamento CP_1 dei pezzi di ricambio prodotti dalla stessa impresa costruttrice o equivalente, dell'apparecchiatura e, comunque sottoposte all'insindacabile giudizio e approvazione del DEC entro 20 giorni lavorativi”.
Pertanto, l'approvvigionamento di cui trattasi, a norma di Capitolato, era solo una mera facoltà per la Stazione appaltante, e non un obbligo, di chiedere all'Appaltatore di provvedere alla fornitura, peraltro sottoposta all'insindacabile giudizio del DEC. Quest'ultimo quindi, di volta in volta, ha valutato l'opportunità (costi, tempi, semplicità, ecc.) di acquistare i materiali tramite codesta il
R.T.I., avvalendosi della clausola contrattuale, ovvero tramite le disponibilità del magazzino
. Quanto alla riserva n. 3, concernente l'utilizzo di strumenti definiti “straordinari” dalla CP_1 ditta esecutrice, ha replicato quanto segue: “In particolare si contesta il “mancato CP_1 riconoscimento dei costi di utilizzo di mezzi straordinari per il ripristino di malfunzionamenti ai cavi di interconnessione della SSE”. Anche in questo caso il RUP ed il DEC del contratto hanno spiegato, con la nota sopra citata, l'ultroneità di detta richiesta, con la quale l'Appaltatore pretenderebbe un maggior compenso per aver utilizzato degli strumenti assolutamente “normali” per lo svolgimento dell'appalto”. Ancora, secondo la difesa di parte convenuta: “Il Capitolato di gara non specificava alcun macchinario da utilizzare, ma soltanto l'attività da compiere. L'utilizzo di uno strumento o dell'altro era, quindi, lasciato alla libera scelta dell'affidatario, naturalmente senza che ciò potesse costituire fonte di ulteriori pretese”. Essendo quindi rimessa alla ditta esecutrice la scelta di utilizzare uno strumento piuttosto che un altro nella normale attività da compiere, non vi sarebbe spazio, per la difesa di parte convenuta, per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da parte attrice. Infine, la difesa di ha negato la possibilità di configurare CP_1 nell'ambito del presente giudizio, ancorché incidenter tantum, l'ipotesi di reato ex art. 640 c.p. tale da giustificare la pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 185 c.p. formulata da parte attrice, segnalando come “ben prima che venisse effettivamente depositata l'istanza di ammissione al concordato (17/09/2017), di cui si è sopra dato conto, i mass media avevano anticipato la possibilità che tale iniziativa potesse essere intrapresa, nel tentativo di salvare la più grande società di trasporto pubblico locale presente in Italia e che, al tempo, occupava circa 12 mila persone (cfr. All. 17).
D'altronde neppure potrebbe sostenersi che le precarie condizioni economiche di non CP_1 fossero a tutti note, atteso che la situazione di dissesto finanziario era conclamata già dal 2015,
Pagina 10 come dimostrato dagli articoli di stampa allegati (All. 18). Quindi, sia le dimensioni dell' CP_4 che il perdurante stato di difficoltà finanziaria della Società avrebbero consigliato una maggiore Contr Contr prudenza nell'affermare che e non potevano non sapere, già nei mesi di maggio e giugno, che avrebbe depositato l'istanza di ammissione alla procedura concordataria nel CP_1 mese di settembre. Infatti, se fino ad allora, nonostante l'imponente debito che la opprimeva da anni, l' non aveva assunto iniziative di tale genere, non si comprende per quale ragione CP_4
Contr Contr e avrebbero dovuto anche solo supporre, che invece sarebbero state attivate a stretto giro”. In ultimo la difesa di ha rimarcato che “oltre al pagamento del 31% del credito il CP_1 piano concordatario prevede, per il residuo dell'importo (ossia il 69%), la consegna di Strumenti
Finanziari Partecipativi. Non è quindi corretto affermare che soltanto il 31% del credito verrà corrisposto, poiché anche gli S.F.P. potrebbero risultare remunerativi, seppure in misura non determinabile ex ante, essendo legata all'andamento finanziario della Società”, per cui
“l'accoglimento della domanda avanzata da controparte, per il titolo in esame, comporterebbe una indebita locupletazione, proprio perché la rimanente quota del 69% è coperta dagli Strumenti
Finanziari Partecipativi”. Nel caso in oggetto di giudizio non vi sono elementi probatori dirimenti tali da dimostrare una preordinata e fraudolenta consegna urgente dei lavori e/o una modalità consapevole di raggiro in riferimento all'esecuzione d'urgenza, essendo l'urgenza legata ad oggettiva necessità della stazione appaltante. Tenuto conto della possibilità per la parte attrice, come per qualunque contraente di media prudenza ed accortezza, di conoscere le condizioni (anche notorie e divulgate dalla stampa per quanto allegato da parte convenuta) in cui versava l'azienda appaltante, la consegna in urgenza e l'inizio dei lavori anche prima della formale stipulazione del contratto, è da ritenersi circostanza non connotata da intento doloso e/o fraudolento. Il corrispettivo credito per le prestazioni rese dall'attrice, pertanto, a pieno titolo ricade nell'ambito della massa concorsuale. Per quanto detto, non può essere accolta la domanda di risarcimento formulata da parte attrice in riferimento all'art. 640, all'art. 185 c.p. e all'art. 2043 c.c.. In ordine alle riserve si deve osservare che la proposta di del 29-4-2020 è stata accettata, senza alcuna riserva da parte del CP_1
R.T.I., con la conseguente prosecuzione delle medesime attività dal 1-6-2020 al 15-1-2021 restando invariati prezzi, patti e condizioni. Di conseguenza, considerati i periodi anteriori ai quali fanno riferimento le riserve, nonché la data di conclusione del primo contratto al 31-5-2020, nonché la proroga contrattuale del 29-4-2020 accettata senza riserve, devono ritenersi incompatibili rispetto alle valutazioni negoziali liberamente vagliate ed accettate e, quindi, inammissibili le riserve della ditta di cui alla PEC del 25-11-2020. Il decreto di omologa della proposta concordataria, Pt_1 includente i crediti maturati ed inseriti nella massa dei debiti concordatari, è vincolante per tutti i creditori considerati, tra cui anche la ditta attrice in causa, in base alla normativa sopra Pt_1
Pagina 11 riportata come richiamata dalla difesa di , per cui, sotto tale profilo, non potendosi violare i CP_1 principi che regolano la procedura di concordato, la ditta non può sottrarsi alle Pt_1 conseguenze normative del concordato e agli strumenti offerti di cui al decreto di omologa. Per quanto concerne la domanda formulata da parte attrice ex art. 2041 c.c., per l'asserita utilità delle prestazioni rese a beneficio di mediante l'utilizzo del macchinario denominato “Laboratorio CP_1 mobile di misura” (per cui parte attrice ha chiesto e quantificato un indennizzo di € 96.000,00), non rileva quanto emerso dalla CTU e dall'integrazione/chiarimento del CTU in atti. In riferimento all'acquisto di 2117 batterie nel corso dell'anno 2018 non fornite ad , il CTU ha indicato che, CP_1 all'epoca dei fatti, il prezzo unitario di acquisto delle batterie FIAMM- 12FLB450P sarebbe stato di
Euro 196,78. Secondo la tesi difensiva di in base alla documentazione inerente l'appalto non CP_1
è configurabile espresso obbligo di di far fornire ad e batterie in questione, CP_1 Pt_1 per cui sarebbe irrilevante la stima ed il calcolo fornito dal CTU, evidenziandosi altresì la
“sproporzione” fra il valore di mercato delle batterie ed il prezzo che sarebbe stato pagato ad
(se le avesse fornite), per cui, secondo il fatto di averle acquistate “altrove” Pt_1 CP_1 avvalora la correttezza dell' operato di nell'ottica dell'interesse della stazione appaltante CP_1 soggetta agli obblighi del Codice degli appalti. Occorre premettere che l'azione ex art. 2041 c.c. è residuale e sussidiaria, non essendo, quindi, ammissibile nel caso in cui vi siano altre azioni legali
(contrattuali) esperibili. L'indennizzo preteso non può coincidere con il lucro cessante (mancato utile) rivendicabile con l'azione contrattuale. Inoltre, l'attore che agisce ex art. 2041 c.c. deve provare il proprio impoverimento e l'arricchimento della controparte nonché il nesso di causalità tra impoverimento e l'arricchimento, nonché che l'arricchimento non ha alcuna causa giustificativa.
Inoltre, l'azione ex art. 2041 non può essere ammessa quando il soggetto che si è arricchito non coincide con quello con il quale chi compie la prestazione ha rapporto diretto (in tal senso
Cassazione n. 11051 del 26-7-2022), atteso che in tale ipotesi l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione. Infine, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. deve essere limitato alla minor somma tra arricchimento ed impoverimento. Alla luce dei suddetti principi generali va valutato il caso dedotto in lite nel quale l'arricchimento della è CP_1 stato collegato da parte attrice unicamente all'utilizzo del macchinario “Laboratorio mobile di misura”. Di conseguenza la delibazione del giudice non può essere estesa ad altri ambiti eccedenti la proposizione della domanda giudiziale subordinata ex art. 2041 c.c.. Ciò posto, è da escludersi che l'acquisto delle batterie non fornite possa essere considerato parte integrante della domanda di arricchimento senza causa, rientrando, piuttosto, la questione nell'ambito delle domande di merito di risarcimento e/o di danno da mancato utile, da ritenersi non accoglibili e prive di adeguato sostegno probatorio per quanto sopra già argomentato. Va, invece, stabilito, in riferimento alla
Pagina 12 domanda attorea subordinata ex art. 2041 c.c., soltanto se abbia ingiustificatamente CP_1 beneficiato dell'utilità della prestazione o delle prestazioni eseguite dalla ditta mediante Pt_1
l'impiego del macchinario “Laboratorio Mobile di Misura”. In proposito nella prima memoria ex art. 183 VI comma di parte attrice si legge che: “A seguito del guasto riscontrato sul cavo di Cont interconnessione SSE tra GRN e non era dato di localizzare e quindi risolvere l'anomalia con le attrezzature in dotazione previste nell'appalto, quali misuratori di isolamento, riflettometri a dominio di tempo a tensione fino a 1.000V. Per risolvere la situazione veniva proposto dall'impresa l'impiego di un “Laboratorio Mobile di Misura” in grado di generare impulsi di tensione anche superiori al grado di isolamento del cavo da sottoporre a verifica e quindi in grado di individuarne i Contr difetti. Il esprimeva la sua disponibilità all'utilizzo delle nuove apparecchiature esclusivamente a titolo non oneroso per ritenendo le metodiche di ricerca dei guasti e CP_1
l'utilizzo degli strumenti a totale carico dell'ATI. L'ATI da par suo ha sempre espresso il suo più Contr fermo dissenso in ordine alle determinazioni del , considerando la tipologia di guasto in questione come eccezionale e non prevedibile nella manutenzione straordinaria contrattuale. La risoluzione del guasto, in tempi brevi, si rendeva peraltro indispensabile per il normale funzionamento della metropolitana. Si sottolinea che l'utilizzo del “Laboratorio Mobile di Misura” ha consentito di individuare guasti analoghi sui cavi sottoposti a verifica”. Dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice si ricava, dunque, l'evidenza del rifiuto da parte di CP_1 di una prestazione onerosa di pagamento non prevista espressamente dalla fonte contrattuale per l'utilizzo del citato macchinario, essendo stato rimesso, quindi, alla decisione unilaterale della ditta esecutrice la valutazione di procurarsi ed avvalersi o meno del suddetto macchinario per effettuare le verifiche ed i controlli preordinati all' adempimento delle proprie prestazioni oggetto di appalto.
Si deve, quindi, ritenere non fondata la richiesta di pagamento della somma di € 96.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'utilizzo di detto macchinario, non potendosi ammettere che un costo di impresa deciso unilateralmente dall'appaltatrice al fine di dotarsi delle attrezzature necessarie per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte, possa trasformarsi in arricchimento (imposto) a carico della stazione appaltante in presenza, peraltro, di un rifiuto manifestato dai responsabili per come esposto nella prima memoria ex art. 183 VI comma di CP_1 parte attrice, rifiuto che non può ritenersi contrario alle prerogative dei responsabili per CP_1 secondo le previsioni contrattuali come ricapitolate da parte convenuta. In definitiva, escluso che nel caso di specie siano emerse prove ineluttabili di reato ex art. 640 c.p., esclusa l'ammissibilità delle riserve espresse dall'attrice per incompatibilità con la diversa precedente volontà negoziale, esclusa la configurabilità di un arricchimento di in ordine alla decisione della ditta CP_1 Pt_1 di dotarsi in corso di esecuzione di un macchinario reputato dall'appaltatrice idoneo ad effettuare le
Pagina 13 operazioni di verifica e di controllo preordinate all'esecuzione delle prestazioni in base alle obbligazioni contrattuali assunte dalla ditta vanno respinte sia le domande risarcitorie Pt_1 proposte da parte attrice, sia la domanda di indennizzo proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. da parte attrice. Le spese di CTU e quelle di giudizio seguono soccombenza. Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande risarcitorie e la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposte da parte attrice
Condanna la in persona del titolare legale Parte_1 Pt_1 Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di causa, e, quindi al rimborso in favore di convenuta di quanto sia stato da quest'ultima versato CP_1 al CTU, nonché al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 27-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42509/2021 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Calabria 56, presso lo studio dell'Avv. Davide
Tagliaferri, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, alla via via Prenestina 45, presso lo studio dell'Avv. Guido Rosati, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2021 la ditta individuale ha convenuto Parte_1 in giudizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, CP_1 denegata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, voglia: in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza e la tempestività delle riserve n.1,2 e 3 espresse in calce al certificato di ultimazione delle prestazioni e per l'effetto dichiarare tenuta al pagamento nei CP_1 confronti della della somma di € 687.129,87 oltre iva di legge ed Parte_1 interessi moratori ex DLGS n.231 dalla presentazione delle riserve al saldo effettivo, ovvero in subordine della minor somma che sarà comunque ritenuta di giustizia. in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda: - accertata incidenter tantum la sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 640 c.p. , dichiarare ai sensi del combinato disposto CP_1
Pagina 1 dell'art. 185 c.p. e 2043 c.c., tenuta a corrispondere alla un importo non inferiore ad Parte_1
€ 116.837,46 a titolo di risarcimento del danno subito in relazione all'emissione delle fatture di cui alla narrativa;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda accertata la sussistenza degli estremi di cui all'art 2041 c.c., in ragione dell'utilità delle prestazioni rese in capo ad mediante l'utilizzo del macchinario straordinario denominato “Laboratorio mobile
CP_1 di misura”, dichiarare tenuta ad indennizzare la della diminuzione
CP_1 Parte_1 patrimoniale subita, come indicata in narrativa e per l'effetto condannare la medesima a
CP_1 corrispondere l'ulteriore somma di somma di € 96.000,00, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento per le ragioni tutte dedotte in narrativa”. A seguito di differimento giudiziale della prima udienza per il 2.12.2021 si è costituita in giudizio formulando le seguenti
CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, e per i motivi di cui alla narrativa, così provvedere: In via principale, accertata e dichiarata la tardività dell'apposizione delle riserve, e quindi l'inammissibilità delle stesse, respingere integralmente tutte le domande avversarie;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la tempestività delle stesse, accertarne e dichiarane l'infondatezza e, per l'effetto, respingere – comunque – tutte le domande proposte dalla ditta In ogni caso, Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta risarcitoria, derivante dall'asserita condotta Contr Contr illecita del e del ”. Successivamente il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 13.4.2022 per la discussione sulle istanze istruttorie. Il giudice, lette le istanze istruttorie formulate dalle parti ha disposto la CTU e rinviato la causa all'udienza del 21.9.2022. Con provvedimento del 28.11.2023 il giudice ha conferito incarico al CTU. Successivamente con provvedimento dell'11.12.2024 il giudice ha disposto un'integrazione/chiarimento della CTU e quindi ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18.7.2025 il giudice ha, infine, trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (60 + 20 gg).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione notificato in data 18.6.2021, la ditta individuale mandataria Parte_1 di ha citato acendo valere tre diverse pretese economiche derivanti Parte_2 CP_1 dal contratto di appalto stipulato e da condotte prospettate come contrarie ai principi di buona fede ex art 1375 c.c. e collaborazione nell'esecuzione del contratto, attribuite alla Stazione Appaltante.
In particolare parte attrice ha esposto che: (a) con determinazione n. 85 del 5.5.2017
[...]
affidava all'ATI il Servizio di Presidio, Controparte_4 Controparte_5 manutenzione programmata e correttiva della linea di contatto, degli impianti di conversione
Pagina 2 22KV/1500CC (SSE) delle cabine ubicate c/o il deposito di graniti e lungo la linea C della
Metropolitana di Roma;
(b) l'esecuzione dei lavori era iniziata l'1.6.2017, prima della vera e propria stipula del contratto, avvenuta solo in data 20.9.2019; (c) a fronte dei lavori eseguiti, erano emesse le fatture n.179 del 18.12.2017 e n. 180 del 18.12.2017 di competenza della Parte_1 nonché e le fatture n. 2 del 4.1.2018 e n.3 del 4.1.2018 di competenza della per Parte_2 il totale importo di € 169.329,35, in relazione ai SAL n. 1 e n. 2; (d) nelle more dell'esecuzione il
18.9.2017 presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in CP_1
Part continuità che veniva omologato in data 25.6.2019 e successivamente veniva ammessa al passivo come creditorie chirografario con una previsione di realizzo pari al 31%; (e) l'appalto veniva prorogato fino al 15.1.2021 e, a seguito di negazione di esibizione dei registri di contabilità Parte da parte di il 12.11.2020 l' firmava il certificato di ultimazione con riserva, poi CP_1 formalizzata il 24.11.2020 e con nota del 14.12.2020 provvedeva a respingerle. Parte attrice ha CP_1 dedotto che l'apposizione delle riserve si è resa necessaria a fronte della mancata esibizione da parte di dei registri di contabilità e in particolare le riserve avevano ad oggetto tali pretese: 1) CP_1
l'“Erronea imputazione alla massa concordataria del credito maturato dal Raggruppamento a seguito della sottoscrizione del contratto”. In particolare parte attrice ha chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale subito in ragione della consegna del servizio effettuata sotto le riserve di Contr legge poco prima che epositasse la domanda di concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. L'ATI sostiene che il credito non era anteriore alla domanda di concordato, perché il contratto è stato stipulato solo nel 2019 e gli effetti obbligatori sorgono solo con la stipula, non con l'aggiudicazione o la consegna anticipata. Pertanto, il credito non doveva essere falcidiato e l'ammontare di tale riserva n. 1 era pari a € 183.729,65; 2) il “Mancato utile relativo al diniego di approvvigionamento di apparati previsti in Capitolato”. In particolare, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del danno derivante dal mancato utile sulla fornitura delle batterie, il cui diritto di approvvigionamento è stato di fatto sottratto all'esecutrice. Il direttore dell'esecuzione Part aveva infatti impedito all' di acquistare e fornire batterie FIAMM previste dal capitolato impedendole di fatturare forniture ad alta marginalità e violando gli artt.
6.3 e 21 del capitolato (che prevedono rimborso dei materiali non disponibili in magazzino , per un totale della riserva CP_1
n. 2 pari ad € 407.400,22; 3) il “mancato riconoscimento dei costi di utilizzo di mezzi straordinari Part per il ripristino di malfunzionamenti ai cavi di interconnessione delle SSE”: in particolare ha dedotto che sussisteva un danno ex art. 2041 derivante dall'utilizzo di strumentazione specialistica non prevista in contratto, per far fronte alla risoluzione di problemi interruzione di pubblico Part servizio, mai riconosciuto in contabilità. aveva infatti utilizzato un macchinario specialistico per individuare guasti urgenti ai cavi SSE. L'intervento era straordinario e non previsto tra le
Pagina 3 attrezzature ordinarie. ha beneficiato del servizio ma ha negato il pagamento. L'ATI chiede CP_1 il rimborso pari a € 96.000,00. L'importo complessivo delle riserve 1, 2 e 3 ammonta ad €
687.129,87. In più l'attrice ha chiesto un risarcimento ex art. 2043 c.c. collegato alla riserva n. 1 avendo avviato l'esecuzione pur sapendo dell'imminente richiesta di concordato (e CP_1 incidenter tantum, accertare i presupposti dell'applicabilità del reato di cui all'art. 640 c.p.), per il danno derivante dal mancato pagamento della differenza tra l'importo nominale delle fatture emesse per € 169.329,35 e l'importo effettivamente riconoscibile dal concordato preventivo pari ad €
52.492,19 ( 31%). Infine, parte attrice ha formulato domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per utilizzo di strumentazione non prevista in contratto. La convenuta ha sostenuto, in
CP_1 sintesi, che parte dei crediti rivendicati dall'attrice dovessero rientrare nella massa concordataria in quanto: (a) i servizi furono consegnati in via d'urgenza l'1/6/2017, prima della firma del contratto avvenuta in data 20/09/2017; (b) il 17.9.2017 aveva depositato domanda di concordato
CP_1 preventivo e ai sensi degli artt. 55, 169 e 184 l.f. tutti i crediti sorti prima di tale data dovevano essere considerati debiti concorsuali. La convenuta ha inoltre contestato l'affermazione secondo la quale la ditta avrebbe dato regolare esecuzione alle attività appaltate. In particolare, Pt_1 elenca penalità per un totale di € 150.900,00 contestate nel 2019 per: a) mancata analisi
CP_1 materiali BMC;
b) mancato invio del programma annuale;
c) sostituzione lampade in quota;
d) richieste documentazione/interventi vari. ha affermato che: 1) le penalità furono
CP_1 regolarmente comunicate tramite note protocollate;
2) la ditta non ha mai formulato Pt_1 riserve fino al 25/11/2020; 3) le riserve erano tardive e quindi inammissibili, perché riferite a fatti del 2017–2020 ma presentate da 8 mesi a 3 anni dopo;
l4) la proroga del 2020 fu firmata senza alcuna riserva, segno che la ditta non aveva contestazioni pendenti. Per quanto riguarda le contestazioni alle singole riserve, la difesa di ha osservato: quanto alla riserva n. 1
CP_1
(Erronea imputazione alla massa concordataria) che le attività erano iniziate prima della domanda di concordato e quindi i crediti sono concorsuali per legge essendo irrilevante che il contratto era stato firmato dopo;
quanto alla riserva n. 2 (Mancato utile per diniego di approvvigionamento materiali) sostiene che il capitolato prevedeva solo una facoltà, non un obbligo, di chiedere CP_1
Contr all'appaltatore l'approvvigionamento e che il poteva scegliere liberamente se usare il magazzino o acquistare tramite RTI;
quanto alla riserva n. 3 (Costi per mezzi “straordinari”)
CP_1 afferma che gli strumenti usati erano ordinari, non straordinari e che il capitolato non
CP_1 imponeva specifici mezzi e, pertanto, nessun maggior compenso era dovuto. a infine
CP_1 dedotto che è infondata anche la richiesta risarcitoria non essendo ipotizzabile il reato di truffa essendo la crisi finanziaria di nota dal 2015. Nell'ambito del presente giudizio, ricapitolando,
CP_1 parte attrice ha chiesto in sintesi: a) il riconoscimento del danno ex artt. 185 e 2043 c.c. asserito
Pagina 4 subito per le modalità di consegna del servizio in quanto avvenuta temporalmente a ridosso del deposito di domanda di concordato preventivo della stazione appaltante;
b) il riconoscimento del danno per il mancato utile sulla fornitura di batterie;
c) il riconoscimento del danno, o del dovuto anche ai sensi dell'art 2041 c.c., per l'utilizzo di strumentazione specialistica, non prevista in contratto e non riconosciuto in contabilità, per fronteggiare la risoluzione di problemi e per non incorrere in interruzione di pubblico servizio. La difesa attorea ha rimarcato in comparsa conclusionale che le predette istanze di danno “erano state configurate dall'impresa come Riserve
“ad abundantiam”, pur non necessitandosi l'utilizzo dello specifico strumento di contestazione
(riserva per l'appunto), ai fini della coltivazione delle doglianze riguardanti il superiore punto a) e punto b), che (come peraltro opportunamente rimarcato anche dal CTU – pg.14 della perizia-) NON attenevano a questioni strettamente legate e/o dipendenti alla/dalla contabilità dell'appalto, che potevano essere fatte valere con modalità scevre da qualsiasi vincolo procedurale”. La difesa attorea ha poi segnalato che “in ogni caso, le norme relative alla disciplina dell'iscrizione delle riserve (cfr. artt.190-205 del regolamento DPR n.207/2010) sono state oggetto di esplicita abrogazione dall'art
217 del D.L.Gs n.50/2016 e che, nel caso di specie, si è appalesata la totale carenza di specifiche previsioni tanto nel contratto, quanto nel capitolato speciale in tema di procedure e termini per la loro apposizione”. Secondo la conclusiva difesa attorea le emergenze probatorie di causa consentirebbero di ritenere che “la gestione dell'appalto da parte di è stata operata sulla base CP_1 di una sistematica violazione dei principi di buona fede e collaborazione, che invece avrebbero dovuto ispirare il rapporto paritetico instauratosi tra due controparti contrattuali a seguito dell'aggiudicazione”, avendo asserito la difesa attorea che la ditta esecutrice attrice, ha Pt_1 subito pregiudizio “derivante dall'anticipazione dei costi di un servizio oneroso ed assolutamente strategico” per la beneficiaria senza il dovuto ritorno economico come previsto e stimato in CP_1 sede di gara, sulla base della documentazione offerta dalla Stazione Appaltante. Sempre sul piano delle evidenze probatorie la difesa attorea ha segnalato che “in data 01.06.17 procedeva alla CP_1 consegna dei lavori invia d'urgenza; in data 18.09/17 depositava istanza di ammissione al CP_1 concordato preventivo;
il raggruppamento dava regolare e puntuale seguito al predetto avvio delle lavorazioni commissionategli, provvedendo in seguito, a fronte delle prestazioni rese, ad emettere separatamente le fatture n.179 del 18.12.2017 e n. 180 del 18.12.2017 di competenza della nonché e le fatture n. 2 del 04.01.2018 e n.3 del 04.01.2018 di competenza della Parte_1 per il totale importo di € 169.329,35; le suddette fatture sono state emesse in Parte_2 data successiva all'apertura del concordato;
la differenza tra quanto riconosciuto in concordato
(31%) del credito e l'importo fatturato, come accertato dal CTU è di € 116,837,25”. L
[...] convenuta, dunque, quale azienda a partecipazione pubblica, secondo la tesi difensiva CP_1
Pagina 5 attorea, a ridosso della procedura di concordato preventivo e al tempo della consegna dei lavori in via d'urgenza “era perfettamente consapevole di esporre alla falcidia concordataria i corrispettivi che l'impresa avrebbe maturato per l'esecuzione dell'opera”. Da ciò l'attrice deduce un danno subito e quantificato in € 116.837,25. La difesa attorea ha inoltre stigmatizzato che “per decisione unilaterale del non veniva consentito all'ATI l'approvvigionamento delle batterie CP_7
(presenti nell'elenco dei materiali di fornitura dell'ATI) disattendendo quanto previsto all'art.
6.3 per le forniture”, in quanto per “far approvvigionare questi materiali all'ATI era CP_1 sconveniente economicamente per la stazione appaltante”. Sul punto, continua la difesa conclusiva Parte attorea, “l' ha formulato le sue rimostranze nel tempo ad chiedendo a più riprese un CP_1 confronto in merito all'interpretazione fatta riguardo all'art.
6.3. coinvolgendo sia la struttura tecnica che quella amministrativa dell'Appaltatore. Tale richiesta di chiarimenti non ha mai avuto riscontro (cfr.all.17)”. Sulle riserve la difesa attorea in comparsa conclusionale ha sottolineato che ha cercato con ogni mezzo di impedire all'impresa la fattiva iscrizione delle riserve sugli CP_1 atti contabili dell'appalto (cfr.all.10,11,12,13). La riserva era stata esplicata sul certificato di fine lavori, quale atto formale conclusivo dell'appalto, presentato per la sottoscrizione all'impresa, a fronte della reiterata e vana richiesta di esibizione della contabilità inoltrata ad (cfr. lettera CP_1 dello 05.10.2020 allegato V alla presente memoria). La medesima riserva era stata inviata per PEC proprio con la specifica dizione: “stante il mancato riscontro alla reiterata richiesta di esibizione dello stato finale dei lavori, di cui, allo stato non è dato conoscere il contenuto, giacché mai comunicato, provvede ad ogni buon conto, a trasmettere le seguenti riserve da considerarsi apposte in calce al predetto documento contabile” (cfr. all. n II)”. Inoltre, la difesa attorea in comparsa conclusionale ha rimarcato che: “a prescindere dalla qualificazione della domanda come oggetto di riserva o meno, le riserve debbono pertanto considerarsi tempestivamente apposte sull'unico atto dell'appalto messo a disposizione dell'impresa, ossia il certificato di ultimazione, posto il costante e comprovato rifiuto della Stazione Appaltante a consegnare gli atti contabili per la sottoscrizione dell'impresa, in tempi non sospetti”. Quanto agli esiti della CTU espletata la difesa attorea ha evidenziato che: “il CTU nel proprio elaborato peritale (cfr.pg 2 perizia integrativa) ha riconosciuto come dovuta alla la somma di € 407.400,22 a titolo di mancato utile di impresa Pt_1 sull'approvvigionamento delle batterie. Il CTU nel proprio elaborato peritale (cfr.pg 20) ha altresì ritenuto riconoscibile la somma di € 72.000,00 derivante dall'allestimento del laboratorio mobile di misura, quale mezzo straordinario necessario al ripristino dei malfunzionamenti rilevati sui cavi di interconnessione delle SSE”. Per quanto concerne le penali rivendicate da la difesa della CP_1 ditta attrice ha replicato che: “la ha provveduto a contestare dettagliatamente, Pt_1 Pt_1 sia nell'an che nel quantum, la pretesa applicazione delle penali da parte di;
ha CP_1 CP_1
Pagina 6 invocato l'applicazione delle penali contrattuali sulla base di un triplice ordine di contestazioni: a)
l'asserita mancata analisi dei materiali necessari per la risoluzione guasti in elenco di BMC b)
l'asserita mancata chiusura BMC per quanto concerne la sostituzione delle lampade in quota c)
l'asserito mancato invio del programma di interventi annuale”. In ordine alle predette contestazioni di la difesa attorea in comparsa conclusionale ha evidenziato che: “in nessuna norma CP_1 contrattuale e/o capitolare è mai stato richiamato l'obbligo della ditta di eseguire la suddetta analisi, né è stata fornita prova del contrario. In ogni caso i lavori affidati sono stati tutti favorevolmente collaudati, e pertanto eseguiti secondo la regola dell'arte. L'impresa è stata chiamata ad operare in situazioni molto critiche sotto il profilo della sicurezza, ragion per cui essa si è vista obbligata a ricorrere all'Impiego di noli speciali (gru, ponti sviluppabili a cestello e piattaforme mobili) di cui non ha mai voluto riconoscere il maggior onere ritenendoli, contrariamente al vero, inclusi CP_1 in contratto e negandone il pagamento, mettendo a serio rischio l'esecuzione stessa delle opere. Il programma annuale è stato solo parzialmente presentato, e ciò non certo per negligenza dell'impresa, ma a causa di continui sopravvenuti interventi di emergenza cui essa è stata chiamata a far fronte durante la vigenza del suo incarico. Il D.E.C. provvedeva pressoché costantemente a sopprimere le Attività programmate di manutenzione ordinaria dilazionandole in periodi diversi a causa delle urgenze che man mano sopravvenivano. In relazione alle penali sulla scorta di un asserita mancata attività di dossieraggio e/o reportistica afferente all'apertura e chiusura dei bollettini manutentivi, detta attività NON è mai stata dedotta in contratto come un'obbligazione della essendo infatti specificatamente demandata ad un'apposita interfaccia esterna, Parte_1 tale EDS s.r.l. incaricata di gestire i flussi informatici relativi agli interventi di manutenzione effettuati. La pretesa applicazione delle penali è successiva alla ricezione delle riserve sul certificato di fine lavori. Non vi è alcun riferimento, infatti, sui precedenti atti dell'appalto”. Per quanto argomentato sulle penali la difesa attorea ha dedotto in comparsa conclusionale che: “l'applicazione delle penali in parola deve considerarsi ispirata NON da fondate e legittime ragioni, bensì da un mero intento ritorsivo”. Nella comparsa di costituzione in giudizio ha riconosciuto CP_1 che l'azione promossa dalla ditta individuale “trae origine dal contratto d'appalto tra Pt_1 ed il composto dalla stessa ditta (mandataria) e dalla CP_1 CP_8 Parte_1 [...]
(mandante), avente ad oggetto il servizio di presidio, manutenzione programmata e Parte_2 correttiva della linea di contatto, degli impianti di conversione 22KV/1500CC (SSE) delle cabine ubicate presso il deposito di Graniti e lungo la linea C della metropolitana di Roma, affidato CP_1 con atto Rep. 508 del 20/09/2017 (All. 2). Rapporto poi prorogato, nelle more della definizione della procedura di gara indetta per l'affidamento degli stessi servizi, con atto sottoscritto in data
29/04/2020 (cd. Contratto ponte – All. 3) […] ha esperito una gara pubblica per CP_1
Pagina 7 l'individuazione dell'affidatario dei servizi di cui sopra e, all'esito, con Determinazione dell'Amministratore Unico di n. 85 del 05/05/2017, è stata autorizzata la sottoscrizione del CP_1
Part relativo contratto (Rep. n. 508) con il R.T.I. Amatucci (51%) – Impianti (49%), avvenuta in data
20/09/2017. […] i servizi appaltati sono stati consegnati, in via d'urgenza, già in data 01/06/2017.
[…] Il termine previsto per l'ultimazione delle attività, a norma di quanto previsto nel Capitolato
Speciale di Appalto, nel Contratto e nel Verbale di Avvio delle attività, era fissato al 31/05/2020. In corso di esecuzione dell'appalto, su espressa richiesta della mandataria ( , veniva Pt_1 autorizzata la fatturazione separata da parte delle due società del Raggruppamento. A tal fine, in data 29/12/2017, veniva sottoscritto l'addendum (Rep. 565 – All. 5) al precedente contratto.
Approssimandosi la scadenza contrattuale, ed essendo già stato avviato l'iter per l'affidamento degli stessi servizi tramite gara pubblica, proponeva al R.T.I. la prosecuzione delle medesime CP_1 attività dal 01/06/2020 fino al 15/01/2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il R.T.I., con atto sottoscritto in data 29/04/2020, accettava senza riserve”. La difesa di ha esposto poi CP_1 che in data “17/09/2017 ha depositato presso il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, CP_1 istanza di ammissione all'istituto del concordato preventivo ex artt. 161 e ss. L.F. Veniva in tal modo incardinato il procedimento distinto con RG n. 89/2017, che portava all'emissione, in data
25/06/2019, del decreto di omologa della proposta concordataria”. Di conseguenza, continua parte convenuta, “Tutti i crediti maturati in virtù di rapporti sorti precedentemente, o che comunque avevano avuto corso in data anteriore rispetto alla data di deposito dell'istanza (17/09/2017), venivano quindi inseriti nella massa dei debiti concordatari, sulla scorta di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 169 e 55 L.F”. LA difesa di ha poi richiamato l'art. 184 L.F. CP_1 in base al quale “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”. In ordine all'esecuzione dell'appalto la difesa di ha rimarcato numerose penalità contestate dalla stazione appaltante CP_1
e comunicate alla ditta esecutrice, schematizzate come segue: “DESCRIZIONE PROT. LETTERA
DATA VALORE Mancata analisi materiali per BMC 65696 19/04/2019 1.900,00 Mancata analisi materiali per BMC 116155 18/07/2019 3.750,00 Mancata analisi materiali per BMC 159044
30/09/2019 3.100,00 Mancato invio del programma annuale 65703 19/04/2019 2.100,00 Mancato invio del programma annuale 116181 18/07/2019 3.750,00 Mancato invio del programma annuale
159057 30/09/2019 3.100,00 Sostituzione lampade in quota 64704 19/04/2019 19.000,00
Sostituzione lampade in quota 159050 30/09/2019 69.000,00 Richiesta di documentazione ed interventi vari 159059 30/09/2019 45.200,00 TOTALE 150.900,00”. La difesa di parte convenuta ha segnalato che in ordine alle suddette penalità “la non ha mai formalizzato alcuna Pt_1 riserva in proposito, almeno prima del 25/11/2021, data in cui è pervenuta una comunicazione via
Pagina 8 PEC, contenente le riserve espresse dalla Ditta (cfr. All. 15). Riserve poi replicate nella successiva nota prot. n. 002-21R/AL/al del 04/01/2021 (all. 16 del fascicolo avversario). Non si ha invece traccia delle presunte “diverse comunicazioni” alle quali fa riferimento controparte, sempre nella stessa missiva. Neppure prodotte da controparte, al pari di altra documentazione richiamata nell'atto introduttivo, ma non depositata nel proprio fascicolo”. Sulla tardività ed inammissibilità delle riserve la difesa di parte convenuta ha argomentato quanto segue: “il primo contratto, ossia quello al quale le riserve afferiscono, si è concluso il 31 maggio 2020, ma le riserve fanno riferimento a periodi ancora precedenti. In particolare: la riserva n. 1 riguarda il periodo giugno – settembre 2017; la riserva n. 2 riguarda il periodo novembre 2017 – marzo 2020; la riserva n. 3 riguarda il periodo novembre 2017 – gennaio 2018. Quindi, mentre la seconda riserva è di almeno 8 mesi successiva al periodo di riferimento, la prima e la terza sono state presentate addirittura con circa 3 anni di ritardo”. Inoltre, la difesa di parte convenuta ha segnalato che “approssimandosi la scadenza del contratto (31/05/2020) è stato sottoscritto un atto di proroga, agli stessi patti e condizioni del rapporto precedente. Ebbene, nonostante la ditta lamenti di non avere avuto la possibilità Pt_1 di apporre riserve in un momento precedente, se non mediante la PEC del 25/11/2020, si deve rimarcare come la proroga contrattuale sia stata sottoscritta senza alcuna riserva. Eppure i fatti da cui traggono origine le riserve tardivamente proposte si erano già verificati, e già da lungo tempo.
Controparte quindi, in occasione della sottoscrizione della proroga contrattuale, avrebbe potuto – ed anzi dovuto – segnalare, ovvero eccepire, ogni eventuale pendenza derivante dal rapporto precedente. Ma in quella sede nulla ha osservato, né contestato”. La difesa di parte convenuta ha dedotto, pertanto, “palese inammissibilità delle riserve, apposte solo molto tempo dopo il verificarsi dei fatti da cui controparte sostiene abbiano tratto origine”. La difesa di parte convenuta ha anche eccepito l'infondatezza – nel merito – delle riserve sollevate da controparte, richiamando quanto Contr Contr
“spiegato dal e dal del contratto, con nota prot. n. 188325 del 14/12/2020 (All. 16), con la quale si riscontrava la Pec inviata dalla ditta il 25/11/2020”. In particolare, quanto alla Pt_1 riserva n. 1, con la quale si assume la presunta “Erronea imputazione alla massa concordataria del credito maturato dal Raggruppamento a seguito della sottoscrizione del contratto”, ha CP_1 replicato come “la consegna dei lavori in via d'urgenza sia stata proposta da e liberamente CP_1 accettata dal R.T.I. affidatario dei servizi, prima della successiva sottoscrizione del contratto. A fronte dell'espressa accettazione da parte dell'Appaltatore, si è dato corso alle attività disciplinate dal capitolato di gara, anteriormente alle data di deposito dell'istanza di ammissione alla procedura concordataria ex artt. 161 e ss. L.F. (17/09/2017). Pertanto, ope legis, i compensi relativi alle prestazioni avviate prima di tale momento non possono che confluire nella massa dei debiti concordatari”. Per quanto concerne la riserva n. 2 per “mancato utile relativo al diniego di
Pagina 9 approvvigionamento di apparati previsti in Capitolato”, la difesa di ha replicato che: CP_1
“Invero tale lagnanza non trova alcun conforto nella lettera della lex specialis, poiché, alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 21.1 del CSA: “Per il ripristino delle nomali funzionalità delle apparecchiature manutenute, l'appaltatore dovrà garantire la sostituzione di tutte le parti difettose con pezzi di ricambio prelevati, se disponibili, dal magazzino di L'appaltatore, su richiesta CP_1 di garantirà, se il magazzino fosse sprovvisto delle parti necessarie, l'approvvigionamento CP_1 dei pezzi di ricambio prodotti dalla stessa impresa costruttrice o equivalente, dell'apparecchiatura e, comunque sottoposte all'insindacabile giudizio e approvazione del DEC entro 20 giorni lavorativi”.
Pertanto, l'approvvigionamento di cui trattasi, a norma di Capitolato, era solo una mera facoltà per la Stazione appaltante, e non un obbligo, di chiedere all'Appaltatore di provvedere alla fornitura, peraltro sottoposta all'insindacabile giudizio del DEC. Quest'ultimo quindi, di volta in volta, ha valutato l'opportunità (costi, tempi, semplicità, ecc.) di acquistare i materiali tramite codesta il
R.T.I., avvalendosi della clausola contrattuale, ovvero tramite le disponibilità del magazzino
. Quanto alla riserva n. 3, concernente l'utilizzo di strumenti definiti “straordinari” dalla CP_1 ditta esecutrice, ha replicato quanto segue: “In particolare si contesta il “mancato CP_1 riconoscimento dei costi di utilizzo di mezzi straordinari per il ripristino di malfunzionamenti ai cavi di interconnessione della SSE”. Anche in questo caso il RUP ed il DEC del contratto hanno spiegato, con la nota sopra citata, l'ultroneità di detta richiesta, con la quale l'Appaltatore pretenderebbe un maggior compenso per aver utilizzato degli strumenti assolutamente “normali” per lo svolgimento dell'appalto”. Ancora, secondo la difesa di parte convenuta: “Il Capitolato di gara non specificava alcun macchinario da utilizzare, ma soltanto l'attività da compiere. L'utilizzo di uno strumento o dell'altro era, quindi, lasciato alla libera scelta dell'affidatario, naturalmente senza che ciò potesse costituire fonte di ulteriori pretese”. Essendo quindi rimessa alla ditta esecutrice la scelta di utilizzare uno strumento piuttosto che un altro nella normale attività da compiere, non vi sarebbe spazio, per la difesa di parte convenuta, per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da parte attrice. Infine, la difesa di ha negato la possibilità di configurare CP_1 nell'ambito del presente giudizio, ancorché incidenter tantum, l'ipotesi di reato ex art. 640 c.p. tale da giustificare la pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 185 c.p. formulata da parte attrice, segnalando come “ben prima che venisse effettivamente depositata l'istanza di ammissione al concordato (17/09/2017), di cui si è sopra dato conto, i mass media avevano anticipato la possibilità che tale iniziativa potesse essere intrapresa, nel tentativo di salvare la più grande società di trasporto pubblico locale presente in Italia e che, al tempo, occupava circa 12 mila persone (cfr. All. 17).
D'altronde neppure potrebbe sostenersi che le precarie condizioni economiche di non CP_1 fossero a tutti note, atteso che la situazione di dissesto finanziario era conclamata già dal 2015,
Pagina 10 come dimostrato dagli articoli di stampa allegati (All. 18). Quindi, sia le dimensioni dell' CP_4 che il perdurante stato di difficoltà finanziaria della Società avrebbero consigliato una maggiore Contr Contr prudenza nell'affermare che e non potevano non sapere, già nei mesi di maggio e giugno, che avrebbe depositato l'istanza di ammissione alla procedura concordataria nel CP_1 mese di settembre. Infatti, se fino ad allora, nonostante l'imponente debito che la opprimeva da anni, l' non aveva assunto iniziative di tale genere, non si comprende per quale ragione CP_4
Contr Contr e avrebbero dovuto anche solo supporre, che invece sarebbero state attivate a stretto giro”. In ultimo la difesa di ha rimarcato che “oltre al pagamento del 31% del credito il CP_1 piano concordatario prevede, per il residuo dell'importo (ossia il 69%), la consegna di Strumenti
Finanziari Partecipativi. Non è quindi corretto affermare che soltanto il 31% del credito verrà corrisposto, poiché anche gli S.F.P. potrebbero risultare remunerativi, seppure in misura non determinabile ex ante, essendo legata all'andamento finanziario della Società”, per cui
“l'accoglimento della domanda avanzata da controparte, per il titolo in esame, comporterebbe una indebita locupletazione, proprio perché la rimanente quota del 69% è coperta dagli Strumenti
Finanziari Partecipativi”. Nel caso in oggetto di giudizio non vi sono elementi probatori dirimenti tali da dimostrare una preordinata e fraudolenta consegna urgente dei lavori e/o una modalità consapevole di raggiro in riferimento all'esecuzione d'urgenza, essendo l'urgenza legata ad oggettiva necessità della stazione appaltante. Tenuto conto della possibilità per la parte attrice, come per qualunque contraente di media prudenza ed accortezza, di conoscere le condizioni (anche notorie e divulgate dalla stampa per quanto allegato da parte convenuta) in cui versava l'azienda appaltante, la consegna in urgenza e l'inizio dei lavori anche prima della formale stipulazione del contratto, è da ritenersi circostanza non connotata da intento doloso e/o fraudolento. Il corrispettivo credito per le prestazioni rese dall'attrice, pertanto, a pieno titolo ricade nell'ambito della massa concorsuale. Per quanto detto, non può essere accolta la domanda di risarcimento formulata da parte attrice in riferimento all'art. 640, all'art. 185 c.p. e all'art. 2043 c.c.. In ordine alle riserve si deve osservare che la proposta di del 29-4-2020 è stata accettata, senza alcuna riserva da parte del CP_1
R.T.I., con la conseguente prosecuzione delle medesime attività dal 1-6-2020 al 15-1-2021 restando invariati prezzi, patti e condizioni. Di conseguenza, considerati i periodi anteriori ai quali fanno riferimento le riserve, nonché la data di conclusione del primo contratto al 31-5-2020, nonché la proroga contrattuale del 29-4-2020 accettata senza riserve, devono ritenersi incompatibili rispetto alle valutazioni negoziali liberamente vagliate ed accettate e, quindi, inammissibili le riserve della ditta di cui alla PEC del 25-11-2020. Il decreto di omologa della proposta concordataria, Pt_1 includente i crediti maturati ed inseriti nella massa dei debiti concordatari, è vincolante per tutti i creditori considerati, tra cui anche la ditta attrice in causa, in base alla normativa sopra Pt_1
Pagina 11 riportata come richiamata dalla difesa di , per cui, sotto tale profilo, non potendosi violare i CP_1 principi che regolano la procedura di concordato, la ditta non può sottrarsi alle Pt_1 conseguenze normative del concordato e agli strumenti offerti di cui al decreto di omologa. Per quanto concerne la domanda formulata da parte attrice ex art. 2041 c.c., per l'asserita utilità delle prestazioni rese a beneficio di mediante l'utilizzo del macchinario denominato “Laboratorio CP_1 mobile di misura” (per cui parte attrice ha chiesto e quantificato un indennizzo di € 96.000,00), non rileva quanto emerso dalla CTU e dall'integrazione/chiarimento del CTU in atti. In riferimento all'acquisto di 2117 batterie nel corso dell'anno 2018 non fornite ad , il CTU ha indicato che, CP_1 all'epoca dei fatti, il prezzo unitario di acquisto delle batterie FIAMM- 12FLB450P sarebbe stato di
Euro 196,78. Secondo la tesi difensiva di in base alla documentazione inerente l'appalto non CP_1
è configurabile espresso obbligo di di far fornire ad e batterie in questione, CP_1 Pt_1 per cui sarebbe irrilevante la stima ed il calcolo fornito dal CTU, evidenziandosi altresì la
“sproporzione” fra il valore di mercato delle batterie ed il prezzo che sarebbe stato pagato ad
(se le avesse fornite), per cui, secondo il fatto di averle acquistate “altrove” Pt_1 CP_1 avvalora la correttezza dell' operato di nell'ottica dell'interesse della stazione appaltante CP_1 soggetta agli obblighi del Codice degli appalti. Occorre premettere che l'azione ex art. 2041 c.c. è residuale e sussidiaria, non essendo, quindi, ammissibile nel caso in cui vi siano altre azioni legali
(contrattuali) esperibili. L'indennizzo preteso non può coincidere con il lucro cessante (mancato utile) rivendicabile con l'azione contrattuale. Inoltre, l'attore che agisce ex art. 2041 c.c. deve provare il proprio impoverimento e l'arricchimento della controparte nonché il nesso di causalità tra impoverimento e l'arricchimento, nonché che l'arricchimento non ha alcuna causa giustificativa.
Inoltre, l'azione ex art. 2041 non può essere ammessa quando il soggetto che si è arricchito non coincide con quello con il quale chi compie la prestazione ha rapporto diretto (in tal senso
Cassazione n. 11051 del 26-7-2022), atteso che in tale ipotesi l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione. Infine, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. deve essere limitato alla minor somma tra arricchimento ed impoverimento. Alla luce dei suddetti principi generali va valutato il caso dedotto in lite nel quale l'arricchimento della è CP_1 stato collegato da parte attrice unicamente all'utilizzo del macchinario “Laboratorio mobile di misura”. Di conseguenza la delibazione del giudice non può essere estesa ad altri ambiti eccedenti la proposizione della domanda giudiziale subordinata ex art. 2041 c.c.. Ciò posto, è da escludersi che l'acquisto delle batterie non fornite possa essere considerato parte integrante della domanda di arricchimento senza causa, rientrando, piuttosto, la questione nell'ambito delle domande di merito di risarcimento e/o di danno da mancato utile, da ritenersi non accoglibili e prive di adeguato sostegno probatorio per quanto sopra già argomentato. Va, invece, stabilito, in riferimento alla
Pagina 12 domanda attorea subordinata ex art. 2041 c.c., soltanto se abbia ingiustificatamente CP_1 beneficiato dell'utilità della prestazione o delle prestazioni eseguite dalla ditta mediante Pt_1
l'impiego del macchinario “Laboratorio Mobile di Misura”. In proposito nella prima memoria ex art. 183 VI comma di parte attrice si legge che: “A seguito del guasto riscontrato sul cavo di Cont interconnessione SSE tra GRN e non era dato di localizzare e quindi risolvere l'anomalia con le attrezzature in dotazione previste nell'appalto, quali misuratori di isolamento, riflettometri a dominio di tempo a tensione fino a 1.000V. Per risolvere la situazione veniva proposto dall'impresa l'impiego di un “Laboratorio Mobile di Misura” in grado di generare impulsi di tensione anche superiori al grado di isolamento del cavo da sottoporre a verifica e quindi in grado di individuarne i Contr difetti. Il esprimeva la sua disponibilità all'utilizzo delle nuove apparecchiature esclusivamente a titolo non oneroso per ritenendo le metodiche di ricerca dei guasti e CP_1
l'utilizzo degli strumenti a totale carico dell'ATI. L'ATI da par suo ha sempre espresso il suo più Contr fermo dissenso in ordine alle determinazioni del , considerando la tipologia di guasto in questione come eccezionale e non prevedibile nella manutenzione straordinaria contrattuale. La risoluzione del guasto, in tempi brevi, si rendeva peraltro indispensabile per il normale funzionamento della metropolitana. Si sottolinea che l'utilizzo del “Laboratorio Mobile di Misura” ha consentito di individuare guasti analoghi sui cavi sottoposti a verifica”. Dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice si ricava, dunque, l'evidenza del rifiuto da parte di CP_1 di una prestazione onerosa di pagamento non prevista espressamente dalla fonte contrattuale per l'utilizzo del citato macchinario, essendo stato rimesso, quindi, alla decisione unilaterale della ditta esecutrice la valutazione di procurarsi ed avvalersi o meno del suddetto macchinario per effettuare le verifiche ed i controlli preordinati all' adempimento delle proprie prestazioni oggetto di appalto.
Si deve, quindi, ritenere non fondata la richiesta di pagamento della somma di € 96.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'utilizzo di detto macchinario, non potendosi ammettere che un costo di impresa deciso unilateralmente dall'appaltatrice al fine di dotarsi delle attrezzature necessarie per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte, possa trasformarsi in arricchimento (imposto) a carico della stazione appaltante in presenza, peraltro, di un rifiuto manifestato dai responsabili per come esposto nella prima memoria ex art. 183 VI comma di CP_1 parte attrice, rifiuto che non può ritenersi contrario alle prerogative dei responsabili per CP_1 secondo le previsioni contrattuali come ricapitolate da parte convenuta. In definitiva, escluso che nel caso di specie siano emerse prove ineluttabili di reato ex art. 640 c.p., esclusa l'ammissibilità delle riserve espresse dall'attrice per incompatibilità con la diversa precedente volontà negoziale, esclusa la configurabilità di un arricchimento di in ordine alla decisione della ditta CP_1 Pt_1 di dotarsi in corso di esecuzione di un macchinario reputato dall'appaltatrice idoneo ad effettuare le
Pagina 13 operazioni di verifica e di controllo preordinate all'esecuzione delle prestazioni in base alle obbligazioni contrattuali assunte dalla ditta vanno respinte sia le domande risarcitorie Pt_1 proposte da parte attrice, sia la domanda di indennizzo proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. da parte attrice. Le spese di CTU e quelle di giudizio seguono soccombenza. Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande risarcitorie e la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposte da parte attrice
Condanna la in persona del titolare legale Parte_1 Pt_1 Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di causa, e, quindi al rimborso in favore di convenuta di quanto sia stato da quest'ultima versato CP_1 al CTU, nonché al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 27-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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