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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AB S.p.a. - 02391510266
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Amministrazione Comunale Di Carpegna - 82005350416
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2015
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2016
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2017
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2018 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Amministrazione Comunale Di Carpegna - 82005350416
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 394/2015 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267/2016 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 235/2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullare gli atti impugnati con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Disporre la riunione con il ricorso n. 76/2025 per connessione oggettiva e soggettiva;
dichiarare inammissibile il ricorso per decadenza dall'impugnazione e in subordine in quanto on autonomamente lesivo e per carenza di interesse ad agire;
nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carpegna per omesso versamento IMU per gli anni d'imposta 2015-2017.
Eccepisce la ricorrente che l'abitazione oggetto di accertamento costituisce la sua abitazione principale da ben 22 anni per cui possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione; eccepisce, inoltre, la nullità della notifica in quanto non è stata effettuata presso la propria residenza principale ma presso la residenza del marito non convivente ove secondo il
Comune si colloca il nucleo familiare primario della ricorrente.
Si costituisce il Comune di Carpegna e la concessionaria AB contestando puntualmente le eccezioni di parte ricorrente ed insistendo, pertanto, per il rigetto del ricorso. Eccepiscono in primis la inammissibilità del ricorso in quanto la comunicazione di procedibilità da parte di AB non è atto impugnabile ma un mero atto informativo non lesivo per cui difetta anche l'interesse ad agire;
ritiene inoltre il Comune, che la ricorrente sarebbe decaduta dall'impugnazione, in quanto avrebbe dovuto impugnare gli avvisi entro 60 giorni dalla notifica ma non avendoli impugnati, gli stessi sono divenuti definitivi. Nel merito il Comune di Carpegna ritiene poi che la residenza della ricorrente sia fittizia e che l'immobile non costituisca dimora abituale del possessore tanto più in ragione dei modesti consumi di acqua, gas e luce incompatibili con un utilizzo stabile e continuativo dell'immobile come abitazione principale.
Successivamente parte ricorrente produce brevi repliche alla costituzione del Comune di Carpegna ma queste risultano depositate oltre il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza per cui non possono essere prese in considerazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi che si espongono.
In via preliminare si osserva che l'agente della riscossione del Comune di Carpegna ha notificato presso la residenza della ricorrente in Indirizzo_1 in Carpegna una comunicazione relativa al mancato pagamento dell'IMU per gli anni dal 2015 al 2017 e solo con questa comunicazione la stessa
è venuta a conoscenza per la prima volta della pretesa del Comune;
ebbene in tale circostanza il principio di tassatività degli atti impugnabili, cosi come afferma la Suprema Corte, può essere derogato, per cui l'atto notificato, primo ed unico atto con cui la ricorrente è venuta a conoscenza della pretesa, è stato regolarmente impugnato;
va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.
Va altresì respinta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione in quanto la notifica degli avvisi di accertamento IMU risulta eseguita presso la residenza del marito non convivente con la Sig.ra
Ricorrente_1 Indirizzo_1 che, come si è detto, risiede da ben 22 anni in dove, di fatto, il Comune ha sempre inviato tutte le proprie comunicazioni e dove è stata notificata la comunicazione del concessionario per la riscossione oggetto del presente ricorso. Ne consegue che il vizio di notifica degli avvisi di accertamento pregiudica la validità della conseguente ingiunzione di pagamento che deve, pertanto, ritenersi nulla.
Da ultimo si rappresenta che analogo ricorso avente ad oggetto le annualità 2019-2020 è stato trattato alla presente udienza con esito favorevole alla ricorrente risultando comprovata la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione IMU quale abitazione principale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500.00.
Pesaro 07.07.2025 Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AB S.p.a. - 02391510266
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Amministrazione Comunale Di Carpegna - 82005350416
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2015
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2016
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2017
- COM.PROC.CREDIT n. 69 IMU 2018 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Amministrazione Comunale Di Carpegna - 82005350416
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 394/2015 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 267/2016 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250/2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 235/2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullare gli atti impugnati con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Disporre la riunione con il ricorso n. 76/2025 per connessione oggettiva e soggettiva;
dichiarare inammissibile il ricorso per decadenza dall'impugnazione e in subordine in quanto on autonomamente lesivo e per carenza di interesse ad agire;
nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carpegna per omesso versamento IMU per gli anni d'imposta 2015-2017.
Eccepisce la ricorrente che l'abitazione oggetto di accertamento costituisce la sua abitazione principale da ben 22 anni per cui possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione; eccepisce, inoltre, la nullità della notifica in quanto non è stata effettuata presso la propria residenza principale ma presso la residenza del marito non convivente ove secondo il
Comune si colloca il nucleo familiare primario della ricorrente.
Si costituisce il Comune di Carpegna e la concessionaria AB contestando puntualmente le eccezioni di parte ricorrente ed insistendo, pertanto, per il rigetto del ricorso. Eccepiscono in primis la inammissibilità del ricorso in quanto la comunicazione di procedibilità da parte di AB non è atto impugnabile ma un mero atto informativo non lesivo per cui difetta anche l'interesse ad agire;
ritiene inoltre il Comune, che la ricorrente sarebbe decaduta dall'impugnazione, in quanto avrebbe dovuto impugnare gli avvisi entro 60 giorni dalla notifica ma non avendoli impugnati, gli stessi sono divenuti definitivi. Nel merito il Comune di Carpegna ritiene poi che la residenza della ricorrente sia fittizia e che l'immobile non costituisca dimora abituale del possessore tanto più in ragione dei modesti consumi di acqua, gas e luce incompatibili con un utilizzo stabile e continuativo dell'immobile come abitazione principale.
Successivamente parte ricorrente produce brevi repliche alla costituzione del Comune di Carpegna ma queste risultano depositate oltre il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza per cui non possono essere prese in considerazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi che si espongono.
In via preliminare si osserva che l'agente della riscossione del Comune di Carpegna ha notificato presso la residenza della ricorrente in Indirizzo_1 in Carpegna una comunicazione relativa al mancato pagamento dell'IMU per gli anni dal 2015 al 2017 e solo con questa comunicazione la stessa
è venuta a conoscenza per la prima volta della pretesa del Comune;
ebbene in tale circostanza il principio di tassatività degli atti impugnabili, cosi come afferma la Suprema Corte, può essere derogato, per cui l'atto notificato, primo ed unico atto con cui la ricorrente è venuta a conoscenza della pretesa, è stato regolarmente impugnato;
va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente.
Va altresì respinta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione in quanto la notifica degli avvisi di accertamento IMU risulta eseguita presso la residenza del marito non convivente con la Sig.ra
Ricorrente_1 Indirizzo_1 che, come si è detto, risiede da ben 22 anni in dove, di fatto, il Comune ha sempre inviato tutte le proprie comunicazioni e dove è stata notificata la comunicazione del concessionario per la riscossione oggetto del presente ricorso. Ne consegue che il vizio di notifica degli avvisi di accertamento pregiudica la validità della conseguente ingiunzione di pagamento che deve, pertanto, ritenersi nulla.
Da ultimo si rappresenta che analogo ricorso avente ad oggetto le annualità 2019-2020 è stato trattato alla presente udienza con esito favorevole alla ricorrente risultando comprovata la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione IMU quale abitazione principale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500.00.
Pesaro 07.07.2025 Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro