Articolo 12 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 11Articolo 13
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13 gennaio 1957
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2 maggio 1962
Art. 12. Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia

Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia sono conferite come segue:
1) quelle a dattilografo di 2ª classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
2) quelle a dattilografo di 1ª classe, per merito comparativo, ai dattilografi di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio.
((3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Entrata in vigore il 2 maggio 1962