Art. 12. Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia
Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia sono conferite come segue:
1) quelle a dattilografo di 2ª classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
2) quelle a dattilografo di 1ª classe, per merito comparativo, ai dattilografi di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio.
((3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia sono conferite come segue:
1) quelle a dattilografo di 2ª classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
2) quelle a dattilografo di 1ª classe, per merito comparativo, ai dattilografi di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio.
((3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".