Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2024, proposto da
AS BI, costituito personalmente ai sensi dell’art. 23 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Crotone del 13 giugno 2014, n. 625.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RA LL;
Osservato che:
a) AS BI, difensore distrattario di NN NO e MM LL nel giudizio da costoro intrapreso d’innanzi al Tribunale di Crotone nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, RA PI OL, NI GA e La Fondiaria SAI S.p.a., ha agito per l’ottemperanza della sentenza pronunciata da quel Tribunale in data 13 giugno 2014, n. 625, nel capo relativo alle spese di lite, per cui l’ASP di Crotone è stata condannata, in solido con gli altri convenuti soccombenti, a rifondere al difensore distrattario la somma di € 16.200,00 (di cui € 1.200,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, come per legge;
b) in particolare, il ricorrente ha agito per ottenere la metà della somma liquidata, essendo stata l’altra metà corrisposta dalla Fondiaria – SAI S.p.a.;
c) con ordinanza del 16 giugno 2025, n. 1045, questo Tribunale ha rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone a un indirizzo PEC (protocollo@pec.asp.crotone.it) diverso da quello riportato nell’elenco di cui all’art. 16- ter , comma 1- ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche (uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it) e ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4 c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte cost. del 9 luglio 2021, n. 148, di dover disporre la rinnovazione della notificazione;
d) con la medesima ordinanza, è stato ulteriormente rilevato che non risulta la notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’ASP di Crotone, in difetto del quale non è possibile procedere all’ottemperanza ai sensi dell’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, ed è stato accordato termine per produrre la prova di tale notifica;
e) parte ricorrente ha tentato di notificare il ricorso all’indirizzo risultante dai pubblici registri, che però è risultato inidoneo alla ricezione di PEC;
f) inoltre, la parte ricorrente ha documentato la notificazione della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone il 7 luglio 2022;
g) nondimeno, è emerso che la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 3 maggio 2019, n. 945, passata in cosa giudicata, ha modificato le statuizioni dell’appellata sentenza del Tribunale di Crotone di cui in questa sede si domanda l’ottemperanza;
h) in particolare, le modifiche interessano anche le statuizioni sulle spese, giacché nel dispositivo si legge: «dichiara compensate nella misura di 1/3 tra NO NN, LL MM e ASP di Crotone, UnipolSai Assicurazioni Spa e GA NI, le spese di lite, liquidate nell’intero in complessivi € 6.000 per compensi per il primo grado, e in complessivi € 5.800 per compensi ed € 1200 per esborsi per il grado di appello, oltre Iva e cap e spese forfettarie come per legge, e condanna in solido l’ASP di Crotone, l’UnipolSai Assicurazioni Spa e GA NI, al pagamento, in favore dei suddetti appellanti, in solido, dei due terzi delle dette somme, con distrazione solo di quelle relative al grado di appello in favore dell’avv. Cesare Russo, giusta richiesta in atti» ;
i) di conseguenza:
- i1) il capo della sentenza del Tribunale sulle spese, di cui si chiede l’ottemperanza, non esiste più, essendo stato riformato dalla competente Corte d’Appello;
- i2) la nuova statuizione sulle spese, peraltro liquidate per il primo grado in misura minore di quella precedente e parzialmente compensate, non prevede più la distrazione in favore di AS BI;
- i3) il titolo esecutivo nei confronti dell’ASP di Crotone è la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che però non è stata notificata;
Ritenuto che:
j) per le ragioni esplicitate alle lettere i1) , i2) e i3) l’odierno ricorso non può ritenersi ammissibile;
k) non occorre statuire sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
RA LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | VO OR |
IL SEGRETARIO