Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
La confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma primo cod. pen. è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca dell'auto usata per il trasporto di stupefacenti, pur risultando che il veicolo era solo occasionalmente servito per il detto trasporto e non già che esso era stato predisposto, con particolari accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali, in generale, per l'occultamento o il trasporto di droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/02/2000, n. 9937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9937 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMELO SCIUTO Presidente del 29/02/2000
1. Dott. MARIANO BATTISTI est. Consigliere SENTENZA
2. Dott. BENITO ROMANO DI GRAZIA Consigliere N. 419
3. Dott. CARLO LICARI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGERO GALBIATI Consigliere N. 23588/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI DR
avverso la sentenza della corte di appello di Firenze in data 23 marzo 1999;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca e rigetto nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 marzo 1999, confermava la sentenza, in data 23 marzo 1999, del tribunale di Livorno che, procedendo con il rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di DR DI per il reato continuato, accertato in Piombino e in Castel Del Piano il 4 giugno 1998, di detenzione, a fini di spaccio, di 500 pasticche di extasy e di grammi 325 di marijuana, condannandolo alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e di L. 44.000.000 di multa e disponendo la confisca del veicolo sul presupposto che era stato impiegato per l'occultamento e il trasporto dello stupefacente.
2 - La corte di merito, alla quale erano stati devoluti i temi della misura della pena e della confisca, riteneva che la pena non fosse diminuibile, data la quantità e, soprattutto, la qualità - l'exstasy - dello stupefacente e che la confisca fosse stata legittimamente disposta perché era certo che il prevenuto si fosse servito della vettura per occultarvi lo stupefacente e per trasportarlo.
3 - Il difensore ricorre per cassazione con due motivi, denunciando, con il primo, "violazione delle norme processuali e sostanziali in relazione alla mancata motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena" e, con il secondo, "violazione di norme sostanziali penali - art. 240, primo comma, c.p. - in relazione alla mancata revoca della confisca".
a - Deduce, con il primo, che "nella sentenza non è dato riscontrare alcun elemento dal quale possa essere desunto che i giudici abbiano preso in considerazione anche la personalità del reo, i suoi, precedenti penali, la sua capacità di reinserimento sociale e la natura, meramente episodica, del fatto".
b - Deduce, con il secondo, che, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, la confisca di una vettura, usata per il trasporto di stupefacente, non può essere disposta se il veicolo non risulti essere stato predisposto, con particolari accorgimenti, al trasporto e, quindi, se lo stupefacente sia stato collocato nel veicolo solo occasionalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
Sia il tribunale, sia la corte di appello hanno ritenuto adeguata la pena inflitta mettendo in evidenza la "quantità e la qualità" dello stupefacente, definito dalla corte "stupefacente micidiale e responsabile di tante stragi del sabato notte".
I giudici di merito, come si vede, hanno sottolineato la gravità del reato, ponendo in risalto la particolare natura dell'"oggetto" dell'azione e, dunque, la particolare "intensità del dolo" e non v'è alcun dubbio che il giudice di merito adempia il proprio dovere di motivare allorché, nella determinazione della pena, dimostri di essersi attenuto ad uno o a più parametri tra quelli indicati nell'art. 133 C.P. - nella specie, i parametri di cui. all'art. 133, primo comma., n. 1 e n. 3 c.p. - e dimostri, anche implicitamente - ponendone in evidenza lo spessore - di averli ritenuti sovrastanti rispetto agli eventuali parametri a favore dell'imputato.
2 - Il secondo motivo è fondato.
Come ha ricordato il ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte "la confisca dell'autovettura, in cui, sia stata occultata la droga, non è obbligatoria, ma facoltativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p.; ne consegue che essa è consentita quando in concreto non siano rinvenibili particolari accorgimenti insidiosi o modifiche strutturali idonei a evidenziare la predisposizione del veicolo a fungere da nascondiglio della sostanza stupefacente, ma quest'ultima solo occasionalmente sia ivi rinvenuta". (Cass., sez. VI, 10 febbraio 1994, Rilande). Questo principio non può non essere condiviso per la decisiva ragione che, come affermato dalle ss.uu. di questa corte con la sentenza 22 giugno 1983, Costa, "la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, sicché l'istituto ha carattere cautelare", il che significa che il giudice, allorché la confisca sia facoltativa, deve effettuare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa, prognosi che, nella specie, è esclusa dalle stesse sentenze di merito, le quali hanno disposto la confisca unicamente perché, in quella occasione, il veicolo era servito per il trasporto, ma non perché fosse strutturato, con particolari accorgimenti insidiosi o modifiche strutturali, a servire, non occasionalmente, all'occultamento e al trasporto dello stupefacente.
3 - La sentenza impugnata. pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca che va eliminata;
il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura, che elimina;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2000