Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "accordi intergovernativi bilaterali": gli accordi stipulati in base agli articoli 3, 4, 6 e 7;
b) "Paesi interessati": i Paesi di cui all' articolo 1, commi 2 , 3 e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209 , come definiti dalle lettere m), n) e o) del presente comma;
c) "annullamento": la cancellazione totale o parziale, in conto capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei Paesi interessati;
d) "riduzione": l'annullamento parziale del debito effettuato nei confronti dei Paesi di cui all' articolo 1, comma 4 , e all' articolo 2, comma 2, della legge n. 209 del 2000 ;
e) "rinegoziazione": la nuova programmazione delle scadenze in conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del debito;
f) "conversione": la nuova destinazione dei flussi finanziari relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della poverta' che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che nei momenti del monitoraggio e controllo;
g) "debito": il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000 , o dai crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarita' quest'ultimo e' subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza;
h) "programma HIPC": il programma di alleggerimento del debito estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in favore dei Paesi piu' poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999;
i) "intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi": gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19 Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia;
l) "accordo bilaterale di rinegoziazione": l'accordo stipulato tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito multilaterale nel Club di Parigi;
m) "Paesi IDA-only": i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd.
Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;
n) "Paesi HIPC": i Paesi che nel gruppo degli IDA-only sono i piu' poveri e piu' indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC;
o) "altri Paesi debitori in via di sviluppo": tutti gli altri Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.
Note all'art. 2:
- Per il comma 2, dell'art. 1 della citata legge n. 209 del 2000 , si veda in nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 209 del 2000 :
"3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.".
- L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000 , cosi' recita:
"2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), (ossia i crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane n.d.r), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:
a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;
c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 209 del 2000 :
"Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'art. 1, relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;
b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.".
a) "accordi intergovernativi bilaterali": gli accordi stipulati in base agli articoli 3, 4, 6 e 7;
b) "Paesi interessati": i Paesi di cui all' articolo 1, commi 2 , 3 e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209 , come definiti dalle lettere m), n) e o) del presente comma;
c) "annullamento": la cancellazione totale o parziale, in conto capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei Paesi interessati;
d) "riduzione": l'annullamento parziale del debito effettuato nei confronti dei Paesi di cui all' articolo 1, comma 4 , e all' articolo 2, comma 2, della legge n. 209 del 2000 ;
e) "rinegoziazione": la nuova programmazione delle scadenze in conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del debito;
f) "conversione": la nuova destinazione dei flussi finanziari relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della poverta' che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che nei momenti del monitoraggio e controllo;
g) "debito": il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000 , o dai crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarita' quest'ultimo e' subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza;
h) "programma HIPC": il programma di alleggerimento del debito estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in favore dei Paesi piu' poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999;
i) "intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi": gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19 Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia;
l) "accordo bilaterale di rinegoziazione": l'accordo stipulato tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito multilaterale nel Club di Parigi;
m) "Paesi IDA-only": i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd.
Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;
n) "Paesi HIPC": i Paesi che nel gruppo degli IDA-only sono i piu' poveri e piu' indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC;
o) "altri Paesi debitori in via di sviluppo": tutti gli altri Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.
Note all'art. 2:
- Per il comma 2, dell'art. 1 della citata legge n. 209 del 2000 , si veda in nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 209 del 2000 :
"3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.".
- L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000 , cosi' recita:
"2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), (ossia i crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane n.d.r), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:
a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;
c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 209 del 2000 :
"Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'art. 1, relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;
b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.".