Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 17091
CASS
Sentenza 31 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendo
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025

    Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 17091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17091
Data del deposito : 31 gennaio 2024

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