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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1245/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10293/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 428936-2023 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6084/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10293\24, ha ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, per IMU 2014 (euro 2.940,00) dovuta al Comune di Castellammare di S., notificato il 29 settembre 2022
La contribuente ha proposto appello, cui ha resistito il Comune.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sono tutti infondati, e con ampi profili di inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 d.lgs 546\92
(applicabile ratione temporis) non confrontandosi concretamente con la pur ampia motivazione di prime cure.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 23.2. l. 62\05, per avere il Comune illegittimamente prorogato la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla ET s.p.a. ; di contro la riscossione compete Municipia s.p.a., unico soggetto legittimato, quale vincitore del bando di appalto;
Questa Corte- proprio con riferimento al Comune di Castellammare di Stabia e alla ET, ha reiteratamente escluso la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione, rimarcando che una tale pronuncia si risolverebbe in una abnorme e illegittima dilatazione del potere di e ex art. 7, comma 5, d. lgs 546\92 (ratione temporis applicabile): nella specie – va rimarcato- la legittimazione attiva del concessionario è ribadita anche in questa sede di gravame dal Comune, ente concedente (e titolare del potere impositivo), e documentato con il contratto di concessione del servizio e delle relative proroghe.
Merita comunque segnalare che il fermo amministrativo per cui è causa è stato notificato 1\12\23 , con riferimento a Tarsu 2014) allorchè il servizio di concessione era svolto da ET (contratto del 26\5\16), in forza di di proroghe “tecniche” (art. 120 Cod. contratti pubblici) per le quali non occorrevano particolari formalità (es. delibere di giunta\consiglio), come da giurisprudenza anche recente di questa Corte;
ne segue
- con riferimento poi a procedimenti di riscossione relativi ad annualità sicuramente comprese nel periodo di efficacia del contratto- la legittimazione attiva della concessionaria ET non può essere revocata in dubbio.
Con il secondo motivo l'appellante contesta – pur se in termini generici – la propria legittimazione, quale erede di Nominativo_1; va però rimarcato che nella specie l'impugnazione concerne solo un atto di sollecito di pagamento, in quanto gli atti presupposti sono ormai definitivi (v, infra); ne segue che il sollecito può essere impugnato per vizi propri , nella specie neppure dedotti (il riferimento alla genericità dell'atto, di cui ai motivi 8 e 9 è a sua volta del tutto generico, con conseguente inammissibilità dei motivi stessi) , e non certo - ormai – in punto di legittimazione passiva.
Con i motivi 3, 4, 5, ampiamente sovrapponibili, l'appellante ribadisce le proprie doglianze in ordine alla notifica degli atti presupposti;
al di là della incongruità della prospettazione di un vizio della sentenza per contrasto con orientamenti giurisprudenziali (astrattamente richiamati) i motivi in oggetto sono nel complesso generici, e prospettano al più mere irregolarità del processo notificatorio (riferito agli atti presupposti), correttamente notificati, nei termini di legge, agli “eredi Nominativo_1, e in conformità delle prescrizioni dell'art. 60 dpr 600\1972 (che certo non preclude la notifica semplificata a mezzo posta).
Inammissibili i motivi – pure generici- relativi e decadenza e prescrizione, che non tengono conto della tempestiva notifica, come rimarcato analiticamente dal primo giudice, di accertamento e atti interruttivi
(ingiunzione di pagamento).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello per l'effetto dichiara inammissibile l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 490,00. oltre accessori se dovuti
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1245/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10293/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 428936-2023 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6084/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10293\24, ha ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, per IMU 2014 (euro 2.940,00) dovuta al Comune di Castellammare di S., notificato il 29 settembre 2022
La contribuente ha proposto appello, cui ha resistito il Comune.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sono tutti infondati, e con ampi profili di inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 d.lgs 546\92
(applicabile ratione temporis) non confrontandosi concretamente con la pur ampia motivazione di prime cure.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 23.2. l. 62\05, per avere il Comune illegittimamente prorogato la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla ET s.p.a. ; di contro la riscossione compete Municipia s.p.a., unico soggetto legittimato, quale vincitore del bando di appalto;
Questa Corte- proprio con riferimento al Comune di Castellammare di Stabia e alla ET, ha reiteratamente escluso la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione, rimarcando che una tale pronuncia si risolverebbe in una abnorme e illegittima dilatazione del potere di e ex art. 7, comma 5, d. lgs 546\92 (ratione temporis applicabile): nella specie – va rimarcato- la legittimazione attiva del concessionario è ribadita anche in questa sede di gravame dal Comune, ente concedente (e titolare del potere impositivo), e documentato con il contratto di concessione del servizio e delle relative proroghe.
Merita comunque segnalare che il fermo amministrativo per cui è causa è stato notificato 1\12\23 , con riferimento a Tarsu 2014) allorchè il servizio di concessione era svolto da ET (contratto del 26\5\16), in forza di di proroghe “tecniche” (art. 120 Cod. contratti pubblici) per le quali non occorrevano particolari formalità (es. delibere di giunta\consiglio), come da giurisprudenza anche recente di questa Corte;
ne segue
- con riferimento poi a procedimenti di riscossione relativi ad annualità sicuramente comprese nel periodo di efficacia del contratto- la legittimazione attiva della concessionaria ET non può essere revocata in dubbio.
Con il secondo motivo l'appellante contesta – pur se in termini generici – la propria legittimazione, quale erede di Nominativo_1; va però rimarcato che nella specie l'impugnazione concerne solo un atto di sollecito di pagamento, in quanto gli atti presupposti sono ormai definitivi (v, infra); ne segue che il sollecito può essere impugnato per vizi propri , nella specie neppure dedotti (il riferimento alla genericità dell'atto, di cui ai motivi 8 e 9 è a sua volta del tutto generico, con conseguente inammissibilità dei motivi stessi) , e non certo - ormai – in punto di legittimazione passiva.
Con i motivi 3, 4, 5, ampiamente sovrapponibili, l'appellante ribadisce le proprie doglianze in ordine alla notifica degli atti presupposti;
al di là della incongruità della prospettazione di un vizio della sentenza per contrasto con orientamenti giurisprudenziali (astrattamente richiamati) i motivi in oggetto sono nel complesso generici, e prospettano al più mere irregolarità del processo notificatorio (riferito agli atti presupposti), correttamente notificati, nei termini di legge, agli “eredi Nominativo_1, e in conformità delle prescrizioni dell'art. 60 dpr 600\1972 (che certo non preclude la notifica semplificata a mezzo posta).
Inammissibili i motivi – pure generici- relativi e decadenza e prescrizione, che non tengono conto della tempestiva notifica, come rimarcato analiticamente dal primo giudice, di accertamento e atti interruttivi
(ingiunzione di pagamento).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello per l'effetto dichiara inammissibile l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 490,00. oltre accessori se dovuti