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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente e Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101668 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101668 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101668 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente domanda l'annullamento, subordinatamente anche parziale, dell'avviso col quale, in relazione all'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiore IRPEF per € 243.256,00, oltre addizionale regionale per € 9,00 e addizionale comunale per € 4.543,00; maggiore IRAP per € 27.367,00; nonché Iva per € 120.488,63, minore detrazione di 1.576,69 per costi ritenuti non inerenti ed imposta a debito per € 511,88 per costi non documentati.
L'annullamento totale è domandato sul presupposto della dedotta violazione dell'art.
6-bis della L. n.
212/2000, non essendo stato notificato lo schema d'atto.
L'annullamento parziale è domandato relativamente ai seguenti rilievi:
- n. 1, ritenuti corrispettivi non dichiarati € 3.617,63, per i quali si deduce la parziale infondatezza della pretesa tributaria per errore di calcolo rispetto al corretto importo di € 2.312,12;.
n. 4, riferito al conto cassa, per il quale il ricorrente deduce che relativamente all'importo di € 200.000,00, esso è stato ritenuto annullabile già in sede di adesione in quanto mera duplicazione del rilievo n. 8; relativamente all'importo di € 100.000,00 perché si tratta di mera correzione di errore contabile e non di un prelevamento, eseguita, come previsto dall'OIC29, sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'anno precedente;
relativamente al residuo importo di € 31.558,00, perché si tratta di restituzione di propri apporti, eseguita con denaro contante, ma regolarmente registrata nelle scritture contabili.
n. 7, riferito al conto finanziamento infruttiferi dei soci, per il quale il ricorrente deduce l'irrilevanza reddituale del versamento n. 8, relativo all'annotazione contabile di versamenti per complessivi € 200.000 (sui conti Cassa, Banca_1
, Banca_2), imputati dall'ufficio a ricavi imponibili ai fini delle imposte dirette e Iva, perché ritenuti non sufficientemente documentati: in proposito il ricorrente chiarisce che si tratta della provvista derivante da una serie di operazioni personali compiute nell'anno 2019 (vendita di un immobile con atto pubblico del data_1 per € 70.000; vendita di quote di partecipazione in s.n.c. con scrittura privata autenticata del data_2, il ricorrente sig. Ricorrente_1 per € 70.000; restituzione di prestito eseguito in favore della medesima s.n.c. per € 60.000 (mediante: bonifico di € 30.000 sul conto corrente personale del ricorrente e girata con altro bonifico al conto afferente le operazioni d'impresa acceso presso
Banca_3; 4 assegni circolari del complessivo importo di € 30.000,00 e versati dal ricorrente sui conti correnti d'impresa accesi presso Banca_3, Banca_4 e Banca_5;
n. 9, relativo al recupero di costi per carburante, per il quale si eccepisce che “nessuna norma prevede che le fatture attestanti il pagamento di carburante debbano recare la targa del veicolo”, sicché non potrebbe considerarsi insufficiente la prova dell'inerenza;
n. 12, relativo a spese di viaggio, per le quali si deduce che la spesa è stata in realtà considerata non deducibile nella dichiarazione dei redditi per il 2019, mediante l'indicazione di variazione in aumento nel rigo
RF 031.99 del Modello Unico PF2020;
infine è contestata l'irrogazione della sanzione per omessa conservazione delle scritture contabili, la cui esistenza si evince dallo stesso processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, dando atto della fondatezza della contestazione relativa al rilievo n.
1, e di avere annullato in autotutela, le riprese relative: a parte del rilievo n. 4, per l'importo di € 200.000,00 effettivamente risultate da mera duplicazione, fermo il recupero per il residuo importo di € 131.558,00, trattandosi di contestazioni indimostrate e contrastanti con quanto dichiarato in sede di adesione;
al rilievo n. 7, essendo il motivo documentato;
a parte del rilievo n. 8, limitatamente all'importo di € 140.000,00 (essendo documentati due versamenti di
€ 70.000,00 ciascuno), fermo restando il recupero dell'importo di € 60.000,00, per l'asserita restituzione di prestito da parte della “Società_1 Snc”, non risultando documentata l'origine del preteso credito, nonché in considerazione del fatto che i rapporti in questione “sono state regolate in data data_3 con assegno bancario n. n._1 … regolarmente versato sul conto corrente” del ricorrente;
all'irrogazione della sanzione.
L'Ufficio ha invece chiesto il rigetto degli altri motivi di ricorso, deducendo, oltre a quanto già detto sui recuperi solo parzialmente annullati:
il contraddittorio dovrebbe ritenersi comunque svolto (con la notifica del verbale e l'interlocuzione successiva nella sede dell'adesione inutilmente avviata) e in ogni caso, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, specie tenuto conto delle partite complessivamente iscritte a ruolo (di cui residuano
€ 2.545.075,81), integra i gravi motivi che, per lo stesso art. 6 citato, escludono la necessità della notificazione dello schema d'atto;
i costi per carburanti e spese di viaggio non sono adeguatamente documentati;
la pretesa variazione in aumento non è riferibile ai costi in questione.
All'udienza dell'12.1.2026 il collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Deve essere in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento conseguente ai rilievi 1 (per la parte eccedente € 2.312,12) e 7, all'irrogazione della sanzione, alla parte dei rilievi 4 e 8 annullati in sede di autotutela;
per il resto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.1 In ordine al difetto di contraddittorio, deve ritenersi corretto il rilievo dell'Ufficio in ordine alla rilevanza dell'ammissione al concordato preventivo, che – anche nell'ipotesi che lo stesso faccia seguito da una condizione di crisi e non di conclamata insolvenza – rappresenta un rischio per la realizzazione delle ragioni erariali, tale da costituire grave motivo, ai fini della mancata comunicazione dello schema d'atto, specie in considerazione dell'entità delle altre partite creditorie dell'erario.
3.1 Deve invece essere annullata la parte dell'accertamento conseguente al rilievo n. 4 non annullata in autotutela.
3.2 Per la parte concernente la rilevazione contabile di € 100.000 eseguita in data 1° gennaio 2019, è fondato ed assorbente il rilievo del contribuente, nel senso che la mera operazione contabile di addebitare il conto cassa ed accreditare un corrispondente conto patrimoniale (nella specie acceso a prelievi e versamenti del titolare) non può equipararsi a “i prelevamenti o gli importi riscossi” non risultanti dalle scritture contabili ai fini della presunzione dell'art. 32 d.p.r. 600/1973, che è quanto l'Ufficio valorizza ai fini del recupero.
3.3 E la stessa considerazione s'impone per la rilevazione contabile di € 31.558,00, relativa alla restituzione in contanti di apporti del titolare.
4.1 Riguardo poi al rilievo n. 8, prima ancora della questione dell'applicabilità della presunzione ex art. 32 cit., s'impone il rilievo che il ricorrente ha documentato le vendite in questione e tutti i trasferimenti di denaro allegati, che permettono di escludere l'imputazione a ricavi.
5.1 Non possono invece essere accolte le contestazioni relative al rilievo n. 9, posto che l'inerenza dei costi per carburante non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente.
6.1 Né può essere accolta la contestazione del rilievo n. 12, posto che in effetti non è possibile riferire la variazione in aumento indicata dal ricorrente alle spese per viaggi.
7.1 L'annullamento in autotutela di parte del ricorso e l'accoglimento parziale dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento ed all'irrogazione della sanzione, annullate in autotutela;
annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n. 8;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Sottoscrizione digitale del Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagreco
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente e Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101668 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101668 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101668 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente domanda l'annullamento, subordinatamente anche parziale, dell'avviso col quale, in relazione all'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiore IRPEF per € 243.256,00, oltre addizionale regionale per € 9,00 e addizionale comunale per € 4.543,00; maggiore IRAP per € 27.367,00; nonché Iva per € 120.488,63, minore detrazione di 1.576,69 per costi ritenuti non inerenti ed imposta a debito per € 511,88 per costi non documentati.
L'annullamento totale è domandato sul presupposto della dedotta violazione dell'art.
6-bis della L. n.
212/2000, non essendo stato notificato lo schema d'atto.
L'annullamento parziale è domandato relativamente ai seguenti rilievi:
- n. 1, ritenuti corrispettivi non dichiarati € 3.617,63, per i quali si deduce la parziale infondatezza della pretesa tributaria per errore di calcolo rispetto al corretto importo di € 2.312,12;.
n. 4, riferito al conto cassa, per il quale il ricorrente deduce che relativamente all'importo di € 200.000,00, esso è stato ritenuto annullabile già in sede di adesione in quanto mera duplicazione del rilievo n. 8; relativamente all'importo di € 100.000,00 perché si tratta di mera correzione di errore contabile e non di un prelevamento, eseguita, come previsto dall'OIC29, sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'anno precedente;
relativamente al residuo importo di € 31.558,00, perché si tratta di restituzione di propri apporti, eseguita con denaro contante, ma regolarmente registrata nelle scritture contabili.
n. 7, riferito al conto finanziamento infruttiferi dei soci, per il quale il ricorrente deduce l'irrilevanza reddituale del versamento n. 8, relativo all'annotazione contabile di versamenti per complessivi € 200.000 (sui conti Cassa, Banca_1
, Banca_2), imputati dall'ufficio a ricavi imponibili ai fini delle imposte dirette e Iva, perché ritenuti non sufficientemente documentati: in proposito il ricorrente chiarisce che si tratta della provvista derivante da una serie di operazioni personali compiute nell'anno 2019 (vendita di un immobile con atto pubblico del data_1 per € 70.000; vendita di quote di partecipazione in s.n.c. con scrittura privata autenticata del data_2, il ricorrente sig. Ricorrente_1 per € 70.000; restituzione di prestito eseguito in favore della medesima s.n.c. per € 60.000 (mediante: bonifico di € 30.000 sul conto corrente personale del ricorrente e girata con altro bonifico al conto afferente le operazioni d'impresa acceso presso
Banca_3; 4 assegni circolari del complessivo importo di € 30.000,00 e versati dal ricorrente sui conti correnti d'impresa accesi presso Banca_3, Banca_4 e Banca_5;
n. 9, relativo al recupero di costi per carburante, per il quale si eccepisce che “nessuna norma prevede che le fatture attestanti il pagamento di carburante debbano recare la targa del veicolo”, sicché non potrebbe considerarsi insufficiente la prova dell'inerenza;
n. 12, relativo a spese di viaggio, per le quali si deduce che la spesa è stata in realtà considerata non deducibile nella dichiarazione dei redditi per il 2019, mediante l'indicazione di variazione in aumento nel rigo
RF 031.99 del Modello Unico PF2020;
infine è contestata l'irrogazione della sanzione per omessa conservazione delle scritture contabili, la cui esistenza si evince dallo stesso processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, dando atto della fondatezza della contestazione relativa al rilievo n.
1, e di avere annullato in autotutela, le riprese relative: a parte del rilievo n. 4, per l'importo di € 200.000,00 effettivamente risultate da mera duplicazione, fermo il recupero per il residuo importo di € 131.558,00, trattandosi di contestazioni indimostrate e contrastanti con quanto dichiarato in sede di adesione;
al rilievo n. 7, essendo il motivo documentato;
a parte del rilievo n. 8, limitatamente all'importo di € 140.000,00 (essendo documentati due versamenti di
€ 70.000,00 ciascuno), fermo restando il recupero dell'importo di € 60.000,00, per l'asserita restituzione di prestito da parte della “Società_1 Snc”, non risultando documentata l'origine del preteso credito, nonché in considerazione del fatto che i rapporti in questione “sono state regolate in data data_3 con assegno bancario n. n._1 … regolarmente versato sul conto corrente” del ricorrente;
all'irrogazione della sanzione.
L'Ufficio ha invece chiesto il rigetto degli altri motivi di ricorso, deducendo, oltre a quanto già detto sui recuperi solo parzialmente annullati:
il contraddittorio dovrebbe ritenersi comunque svolto (con la notifica del verbale e l'interlocuzione successiva nella sede dell'adesione inutilmente avviata) e in ogni caso, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, specie tenuto conto delle partite complessivamente iscritte a ruolo (di cui residuano
€ 2.545.075,81), integra i gravi motivi che, per lo stesso art. 6 citato, escludono la necessità della notificazione dello schema d'atto;
i costi per carburanti e spese di viaggio non sono adeguatamente documentati;
la pretesa variazione in aumento non è riferibile ai costi in questione.
All'udienza dell'12.1.2026 il collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Deve essere in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento conseguente ai rilievi 1 (per la parte eccedente € 2.312,12) e 7, all'irrogazione della sanzione, alla parte dei rilievi 4 e 8 annullati in sede di autotutela;
per il resto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.1 In ordine al difetto di contraddittorio, deve ritenersi corretto il rilievo dell'Ufficio in ordine alla rilevanza dell'ammissione al concordato preventivo, che – anche nell'ipotesi che lo stesso faccia seguito da una condizione di crisi e non di conclamata insolvenza – rappresenta un rischio per la realizzazione delle ragioni erariali, tale da costituire grave motivo, ai fini della mancata comunicazione dello schema d'atto, specie in considerazione dell'entità delle altre partite creditorie dell'erario.
3.1 Deve invece essere annullata la parte dell'accertamento conseguente al rilievo n. 4 non annullata in autotutela.
3.2 Per la parte concernente la rilevazione contabile di € 100.000 eseguita in data 1° gennaio 2019, è fondato ed assorbente il rilievo del contribuente, nel senso che la mera operazione contabile di addebitare il conto cassa ed accreditare un corrispondente conto patrimoniale (nella specie acceso a prelievi e versamenti del titolare) non può equipararsi a “i prelevamenti o gli importi riscossi” non risultanti dalle scritture contabili ai fini della presunzione dell'art. 32 d.p.r. 600/1973, che è quanto l'Ufficio valorizza ai fini del recupero.
3.3 E la stessa considerazione s'impone per la rilevazione contabile di € 31.558,00, relativa alla restituzione in contanti di apporti del titolare.
4.1 Riguardo poi al rilievo n. 8, prima ancora della questione dell'applicabilità della presunzione ex art. 32 cit., s'impone il rilievo che il ricorrente ha documentato le vendite in questione e tutti i trasferimenti di denaro allegati, che permettono di escludere l'imputazione a ricavi.
5.1 Non possono invece essere accolte le contestazioni relative al rilievo n. 9, posto che l'inerenza dei costi per carburante non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente.
6.1 Né può essere accolta la contestazione del rilievo n. 12, posto che in effetti non è possibile riferire la variazione in aumento indicata dal ricorrente alle spese per viaggi.
7.1 L'annullamento in autotutela di parte del ricorso e l'accoglimento parziale dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento ed all'irrogazione della sanzione, annullate in autotutela;
annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n. 8;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Sottoscrizione digitale del Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagreco