Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
03 08 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.2243/98 SEZIONE LAVORO Cron.6392 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Ud. 10/1/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IA, quale titolare della ditta SEVER, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto del Giudice, giusta procura in calce al ricorso, e con esso elettivamente domiciliato in Roma alla via Pisistrato 11 presso l'avv. Gianni Romoli;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Domenico -1- 60 Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.2122 del 24.10.1997, Reg. Gen. 159796 3638/86 n. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.1.01 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. del Giudice e Sgroi, per delega avv. Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.10.1997 il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto da ER IA nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la condanna del ER al pagamento dei contributi previdenziali in relazione ad un rapporto di collaborazione continuativa con MO TA che riteneva avesse natura di lavoro subordinato. Osservava in motivazione che non vi erano elementi per ritenere di collaborazione artigianale l'attività svolta dal MO. Era, infatti, risultato dal libero interrogatorio del MO che egli aveva l'obbligo di recarsi in azienda tutti -2- i giorni ove poteva capitare che restasse senza fare riparazioni, che doveva preavvertire di eventuali assenze, che riceveva solo dalla azienda le indicazioni circa le macchine da riparare. Era risultato inoltre che il MO non disponeva di alcuna attrezzatura. Aggiungeva che dalle dichiarazioni di alcuni testi, raccolte dagli ispettori ed assistite da presunzione di veridicità, era risultato che il MO osservava il medesimo orario di lavoro degli altri dipendenti, che egli era il capo-officina dipendente direttamente dal ER e che lavorava esclusivamente per la ditta Sever, senza possedere il registro dei beni ammortizzabili. Rilevava, infine, che era sintomatico che in precedenza il MO avesse prestato la propria attività quale lavoratore dipendente e che la trasformazione del rapporto in collaborazione autonoma aveva solo lo scopo di evadere la contribuzione previdenziale, a nulla rilevando la diversa volontà delle parti, peraltro non documentata per iscritto né precisata nei suoi contenuti. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il ER, illustrato con memoria e con brevi osservazioni scritte;
resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c. ed il difetto di motivazione su di un punto decisivo (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ER rileva che la decisione è stata presa sulla base di dichiarazioni rese da terzi estranei al giudizio all'Ispettore dell'INPS e raccolte in un -3- verbale di accertamento, la cui veridicità era stata contestata con l'atto introduttivo del giudizio nel quale era stata articolata prova sulle circostanze che confermavano la natura autonoma della prestazione. Denunziava, quindi, l'erroneità giuridica di ritenere veridiche le predette dichiarazioni e evidenziava la loro inutilizzabilità ai fini del giudizio per non essere state raccolte nelle forme del processo e con la garanzia del contraddittorio. Rilevava, quindi, che la natura autonoma del rapporto risultava dal contratto scritto esibito e che circostanze che deponessero per un lavoro autonomo non erano state provate neppure in appello, in quanto l'INPS aveva formulato istanza di prova solo subordinatamente all'ammissione di quella del ER, che non aveva ritenuto riproporla, non avendo quelle acquisite e valutabili dal Tribunale valore decisivo nel senso di una collaborazione dipendente. Evidenziava, infine, che un raffronto dei costi della collaborazione autonoma e di quella dipendente escludeva la fondatezza della prova logica costituita dalla finalità di risparmiare il costo dei contributi. Le censure sono fondate. Va premesso che con il ricorso introduttivo il ER aveva contestato l'accertamento della natura subordinata della prestazione di MO ST, contenuta in un verbale degli Ispettori dell'INPS ed articolato prova per dimostrare la natura autonoma della collaborazione, che chiedeva di accertare, l'INPS si era costituita e sulla base del medesimo verbale aveva spiegato domanda riconvenzionale - 4- per contributi, sanzioni civili ed interessi. Il Pretore ha deciso in base agli atti, ed in particolare sulla base di dichiarazioni raccolte nel verbale di ispezione, senza ammettere le prove ed ha rigettato la domanda del ER accogliendo la riconvenzionale dell'INPS. Nella prima parte della motivazione della sentenza del Tribunale, alle premesse in ordine al valore probatorio dei verbali degli ispettori, che non sono assistiti da veridicità in ordine ai fatti storici che ne rappresentano i presupposti ed all'onere dell'INPS di provare i fatti soprattutto ove vi sia stata una esplicita contestazione, segue la contraddittoria affermazione che l'onere probatorio era stato assolto in quanto non vi era alcun elemento che potesse rappresentare anche un semplice indizio della presunta prestazione di collaborazione artigianale. Infatti la parte che avrebbe assolto all'onere probatorio è evidentemente l'INPS, in quanto la sua domanda è stata accolta. Il presupposto della domanda dell'INPS è la natura subordinata del rapporto di collaborazione del MO, la mancanza di elementi che dimostrino la natura autonoma del rapporto, a prescindere dalla logicità della motivazione sul punto, non equivale a prova positiva della natura subordinata della prestazione. Il far derivare l'accoglimento della domanda dell'INPS dalla mancanza di prova della natura autonoma e non dalla prova della natura subordinata del rapporto equivale a porre a carico del ER anche la prova della domanda riconvenzionale dell'INPS in contrasto con i principi affermati in premessa. -5- Ma anche a volere interpretare la motivazione nel senso che gli indizi deponevano per la natura subordinata del rapporto, la affermazione di mancanza di ogni prova del rapporto autonomo e di atto scritto che ne precisasse i contenuti appare illogica avendo il ER esibito contratto di prestazione d'opera professionale in data 22.2.1981 ed allegato al n.2 del ricorso introduttivo. Incombeva quindi al Tribunale di valutare se, in contrasto con il documento, l'effettivo svolgimento del rapporto avesse i caratteri del lavoro subordinato. Tale accertamento è stato condotto sulla base di due elementi: le dichiarazione del ER in sede di libero interrogatorio e quelle rese da terzi all'ispettore. La valutazione delle prime nel senso che depongano per un rapporto di lavoro subordinato appare illogica. Le circostanze ammesse che i materiali per le riparazioni fossero fornite in esclusiva dalla committente, che solo da questa ricevesse le indicazioni delle macchine da riparare, che poteva capitare che il MO fosse in azienda senza che gli fossero assegnate riparazioni sono circostanze del tutto compatibili con un contratto di prestazione d'opera nel quale il MO si obbligava a riparare le macchine vendute dal ER e, quindi, che per ripararle usasse i ricambi forniti dal medesimo e che quando non aveva ordini sostasse in attesa di essi presso il committente. Quanto alle dichiarazioni fornite da terzi all'ispettore dell'INPS va precisato in primo luogo, che la presunzione di veridicità, derivante dalla natura di atto pubblico del verbale, è limitata secondo la giurisprudenza di legittimità al fatto che le -6- dichiarazioni riportate esso siano state rese ma non si estende ai fatti che le dichiarazioni riferiscono. Quanto alla valenza probatoria di esse la giurisprudenza di legittimità ne ha ritenuto l'utilizzabilità come indizi, salvo che non vi sia stata espressa contestazione di esse cfr. Cass.n.229 del 1981, n. 1762 del 1990, 6090 del 2000. In tal caso, come ammette espressamente la sentenza impugnata senza poi applicare il principio, la parte deve provare i fatti ordinari norme sulla prova, non potendosi riconoscere valore di prova testimoniale a dichiarazioni raccolte da una parte in violazione alle norme sulla assunzione della prova testimoniale e, soprattutto, al principio del contraddittorio. Si deve concludere che la motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della natura della collaborazione del MO sia viziata logicamente, ove ritiene di poter desumere dal libero interrogatorio del medesimo prova della natura subordinata del rapporto, e giuridicamente, ove ritiene di potere utilizzare come prova le dichiarazioni rese da terzi all'ispettore dell'INPS e contenute in un verbale da questi redatto, malgrado che esse fossero state oggetto di espressa contestazione da controparte che sui medesimi fatti aveva articolato e chiesto prova testimoniale. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Ì recondo le
P Q M
-7- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia. anche Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001 Il Consigliere Il Presidente Fema le Juf. можна вибора ми Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DICAS oggi, - 2 MAR. 2001 IL CANCELL R O C 3 3 5 0 1 . . A N T S R S I 3 A A D ' 7 T , - L , 8 L O - A E L S 1 L D E 1 O I P B S S E I I N G E N D S G G A I E O T A L S A O O D A P T E L T , M I L I O R E I R A D T D D S I E O G T E N R E S E -8-