CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC HE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Liviana Montani, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/09/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21/06/2024 con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato HE CC alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si Penale Sent. Sez. 2 Num. 8574 Anno 2026 Presidente: LI NN Relatore: TA BI Data Udienza: 06/02/2026 2 enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico motivo si denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 597, 598bis cod. proc. pen. e 20bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. La Corte di appello aveva ritenuto inammissibile l'istanza di sostituzione perché avanzata (in assenza dell'imputato) da difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale. Rileva tuttavia il difensore che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la procura speciale esisteva ed era allegata all'atto di appello principale. 2. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nell'“Atto di conferimento di procura speciale per appello” conferita dall'imputato all’Avv. Marina Montaldi (documento inserito anche nel ricorso per cassazione) il CC ha espressamente conferito al difensore anche la procura speciale per richiedere l’applicazione di pene sostitutive. La Corte di appello ha quindi omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dall'imputato in forza di una causa di inammissibilità in realtà insussistente. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello per la sola decisione in merito alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, ferma restando l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale del ricorrente. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, li 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TA NN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Liviana Montani, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/09/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21/06/2024 con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato HE CC alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si Penale Sent. Sez. 2 Num. 8574 Anno 2026 Presidente: LI NN Relatore: TA BI Data Udienza: 06/02/2026 2 enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico motivo si denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 597, 598bis cod. proc. pen. e 20bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. La Corte di appello aveva ritenuto inammissibile l'istanza di sostituzione perché avanzata (in assenza dell'imputato) da difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale. Rileva tuttavia il difensore che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la procura speciale esisteva ed era allegata all'atto di appello principale. 2. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che nell'“Atto di conferimento di procura speciale per appello” conferita dall'imputato all’Avv. Marina Montaldi (documento inserito anche nel ricorso per cassazione) il CC ha espressamente conferito al difensore anche la procura speciale per richiedere l’applicazione di pene sostitutive. La Corte di appello ha quindi omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dall'imputato in forza di una causa di inammissibilità in realtà insussistente. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello per la sola decisione in merito alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, ferma restando l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale del ricorrente. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, li 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TA NN LI